Ticket licenziamento per dimissioni del lavoratore padre: cosa fare

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Ticket licenziamento per dimissioni del lavoratore padre: cosa fare

L’INPS conferma le attese. Facendo seguito alla circolare 20 marzo 2023, n. 32, viene ribadito l’obbligo di versamento del c.d. ticket licenziamento nelle ipotesi di dimissioni del lavoratore padre che abbia fruito del congedo di paternità obbligatorio o alternativo rispettivamente previsti dagli artt. 27-bis e 28, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

L’eventuale accesso all’indennità di disoccupazione, desumibile dal combinato disposto dei commi 1 e 2, art. 55, del citato testo unico della maternità, si incardina perfettamente tra la generica previsione stabilita dalla Legge Fornero a mente della quale il contributo NASpI è dovuto in tutte le ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto al trattamento di disoccupazione.

L’importo dovuto per l’anno 2023 è quantificabile nella misura del 41% del massimale NASpI, da ultimo reso noto dall’INPS con la circolare 3 febbraio 2023, n. 14, per ogni anno di servizio sino ad un massimo di 36 mesi.

Quando è dovuto il ticket licenziamento

Come anticipato in premessa, l’art. 2, commi da 31 a 35, legge 28 giugno 2012, n. 92, prevede che in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, indipendentemente dal requisito contributivo soggettivo, darebbero diritto all’indennità di disoccupazione NASpI, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere un contributo pari al 41% dell’indennità massima mensile di NASpI per ogni 12  mesi di anzianità aziendale e fino ad un massimo di 36 mesi.

Pertanto, non ci si riferisce esclusivamente alle fattispecie di recesso datoriale, dovendosi considerare dovuto il contributo NASpI in tutte quelle ipotesi in cui il lavoratore potrebbe avere teoricamente diritto alla percezione dell’assegno di disoccupazione, ivi inclusi, a titolo esemplificativo i recessi intervenuti per volontà del lavoratore per le ipotesi di giusta causa, recesso del genitore lavoratore fino al primo anno di vita del bambino ovvero nelle ipotesi di risoluzione consensuale ex art. 7, legge 15 luglio 1966, n. 604.

Indipendentemente, quindi, dalla posizione contributiva pregressa del lavoratore – dunque sia nel caso in cui lo stesso possa o meno aver maturato i requisiti minimi per l’accesso all’indennità di disoccupazione – il contributo NASpI è dovuto ogniqualvolta intervenga una cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di:

  • licenziamento per giustificato motivo oggettivo (codice Uniemens “1A”);
  • licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (codice Uniemens “1D”);
  • dimissioni per giusta causa, ivi incluse le ipotesi di recesso del lavoratore a seguito di rifiuto alla disposizione di trasferimento ad altra sede distante oltre 50km dalla residenza o mediamente non raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici ovvero nelle ipotesi di recesso entro tre mesi dal trasferimento d’azienda per mutate condizioni di lavoro (codice Uniemens “1S”);
  • dimissioni nel periodo tutelato di maternità ovvero dimissioni del lavoratore padre ai sensi dell’art. 55, D. Lgs. n. 151/2001 (codice Uniemens “1S”);
  • interruzione del rapporto di lavoro a seguito di recesso del datore di lavoro ai sensi degli artt. 2118 e 2119, Codice Civile, per mancato superamento del periodo di prova o al termine del periodo di formazione dell’apprendista (rispettivamente codici Uniemens “1T” e 1V”);
  • risoluzione consensuale ai sensi dell’art. 7, comma 7, Legge 15 luglio 1966, n. 604, nell’ambito delle procedure di licenziamento individuale ante jobs act e per le aziende con i requisiti dimensionali di cui all’art. 18, Legge 20 maggio 1970, n. 300 (codice Uniemens “1H”);
  • licenziamento con successiva accettazione dell’offerta nelle procedure di conciliazione di cui all’art. 6, Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (in tal senso, l’accettazione dell’offerta, a volte impropriamente ricondotta a risoluzione consensuale, non muta il titolo di cessazione del rapporto di lavoro che, peraltro, da origine alla procedura conciliativa citata);
  • risoluzione incentivata a seguito di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di deroga al divieto di licenziamento a seguito dell’emergenza Covid-19 (codice Uniemens “2A”);
  • cessazioni nell’ambito di risoluzioni con accesso al contratto di espansione.

Ticket licenziamento: quando è dovuto - Tabella 

Tipologia di recesso

Ticket  licenziamento

Licenziamento durante il periodo di prova

Si

Recesso al termine del periodo formativo (apprendisti)

Si

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Si

Licenziamento per giustificato motivo soggettivo

Si

Licenziamento per giusta causa

Si

Licenziamento per superamento del periodo di comporto

Si

Licenziamento dei lavoratori domestici

No

Licenziamento in imprese edili per "chiusura cantiere" o "fine cantiere"

No

Licenziamento per cambio appalto, in attuazione di clausole sociali

No

Licenziamento di lavoratori della PA

No

Risoluzione consensuale

No

Risoluzione consensuale in sede protetta

No

Risoluzione consensuale a seguito di conciliazione obbligatoria in sede protetta, per aziende con più di quindici lavoratori (vecchi assunti)

Si

Risoluzione consensuale in sede protetta per trasferimento della sede del lavoratore ad oltre 50 km ovvero non raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici

Si

Risoluzione consensuale a seguito di adesione all’accordo sindacale di incentivo all’esodo stipulato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in deroga al divieto di licenziamento a seguito dell’emergenza da Covid-19

Si

Risoluzione del rapporto di lavoro per accesso al contratto di espansione con scivolo pensionistico

Si

Dimissioni volontarie

No

Dimissioni per giusta causa

Si

Dimissioni nel periodo protetto di maternità/paternità alternativo

Si

Dimissioni del lavoratore padre (congedo di paternità obbligatorio)

Si

Decesso del lavoratore

No

Altresì, a seguito dell’introduzione del nuovo art. 27-bis al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in lettura con il combinato disposto di cui ai commi 1 e 2, dell’art. 55, della medesima disposizione, il ticket licenziamento è dovuto nel caso di dimissioni volontarie del lavoratore padre che fruisca del congedo di paternità obbligatorio.

Come precisato dal messaggio INPS 12 aprile 2023, n. 1356, l’obbligo contributivo in argomento, già previsto per le ipotesi di dimissioni della lavoratrice madre durante il periodo tutelato di maternità, sussiste anche nelle ipotesi di dimissioni presentate dal lavoratore padre che fruisce del congedo di paternità alternativo di cui all’art. 28, del D. Lgs. n. 151/2001, ma anche nel caso in cui quest’ultimo abbia fruito del “semplice” congedo di paternità obbligatorio dovuto alla nascita del figlio (art. 27-bis).

In quest’ultimo caso:

  • il datore di lavoro è tenuto al versamento del contributo in argomento per le interruzioni del rapporto intervenute a decorrere dai 2 mesi antecedenti la data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino (periodo dal quale può essere richiesto il congedo di paternità obbligatorio);
  • l’obbligo sussiste per tutti gli eventi di cessazione volontaria del rapporto di lavoro verificatisi a decorrere dal 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022).

ATTENZIONE: Considerato il ritardo con il quale sono pervenute le precisazioni INPS in materia di obbligo di versamento del contributo NASpI per le ipotesi di dimissioni del lavoratore-padre, è stato precisato che per gli eventuali eventi verificatisi tra il 13 agosto 2022 e il 12 aprile 2023 (data di pubblicazione del messaggio INPS n. 1356/2023), il contributo NASpI può essere versato, senza aggravio di sanzioni ed interessi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione delle istruzioni amministrative stesse e, dunque, entro il prossimo 16 luglio 2023.

Cause di cessazione del rapporto di lavoro senza obbligo di versamento

Premesso che il contributo NASpI non è, comunque, dovuto per tutti i rapporti di lavoro aventi una durata predeterminata (contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di lavoro intermittente a tempo determinato, ecc.) e per i quali sia obbligatorio il versamento del contributo aggiuntivo NASpI (+1,40%, oltre lo 0,50% su ogni eventuale rinnovo), sono escluse dall’obbligo di versamento del contributo di licenziamento le seguenti cause di interruzione del rapporto di lavoro:

  • dimissioni volontarie del lavoratore (codice Uniemens “1B”);
  • risoluzioni ai sensi dell’art. 4, Legge n. 92/2012, per l’incentivo all’esodo di lavoratori anziani (codice Uniemens “1B”);
  • interruzioni del rapporto di lavoro afferenti a processi di incentivazione all’esodo con accesso ai fondi di solidarietà bilaterale ai sensi dell’art. 26, comma 9, lett. b), Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
  • cessazioni del rapporto di lavoro a seguito di risoluzione consensuale ex art. 410, Cod. Proc. Civ., per i datori di lavoro aventi meno di quindici dipendenti (codice Uniemens “1G”).
  • interruzione di rapporto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore stipulati dal 24 settembre 2015, per espressa previsione dell’art. 32, comma 1, lett. a), Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (codice Tipo lavoratore “PA”);
  • interruzione del rapporto di lavoro con lavoratori dipendenti già pensionati;
  • licenziamenti effettuati in conseguenza di cambio appalto ai quali succeda l’assunzione dei lavoratori presso altri datori di lavoro in applicazione di clausole sociali che garantiscono la continuità di occupazione (codice Uniemens “1M”);
  • licenziamenti per fine cantiere o completamento delle attività, ai sensi del comma 2, art. 34, Legge 28 giugno 2012, n. 92 (codice Uniemens “1N”);
  • interruzione del rapporto di lavoro con prestatori che maturino i requisiti di accesso a pensione di vecchiaia o anticipata, solo nell’ipotesi in cui il diritto a pensione decorra dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Diversamente, il lavoratore potrebbe avere diritto alla percezione del trattamento di disoccupazione. 

Misura del ticket licenziamento 2023

Per la corretta determinazione del quantum dovuto a titolo di contributo di licenziamento bisognerà tener conto del massimale mensile NASpI annualmente rivalutato e comunicato dall’INPS.

Avendo la circolare INPS 3 febbraio 2023, n. 14, stabilito l’importo massimo mensile dell’indennità NASpI in 1.470,99 euro, il contributo di licenziamento dovuto, per ogni anno di servizio, sarà pari a 603,10 euro.

NOTA BENE: Il contributo di licenziamento è interamente a carico del datore di lavoro e deve essere versato in unica soluzione, mediante esposizione sulla denuncia contributiva, entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro.

Il predetto importo annuo va, fermo restando il limite massimo di 36 mesi di anzianità di servizio , riparametrato in base agli effettivi mesi di lavoro.

Pertanto, il contributo mensile sarà pari ad euro 50,26, mentre il contributo massimo per anzianità di servizio pari o superiori a 36 mesi sarà pari a 1.809,30 euro.

Focus sui mesi utili al calcolo

Il contributo di licenziamento non deve essere riparametrato all’eventuale percentuale part-time del rapporto di lavoro.

Si rammenta, altresì, che ai fini della determinazione dell’anzianità lavorativa deve considerarsi come mensilità intera quella prestazione che si sia protratta per almeno 15 giorni nella mensilità di competenza. Tale regola vale esclusivamente per il mese di inizio e/o di fine del rapporto di lavoro, sicché i mesi diversi da quest’ultimi vanno sempre considerati come mesi interi.

Sono esclusi dal computo dell’anzianità lavorativa ai fini della determinazione del contributo NASpI:

  • i periodi in cui il lavoratore abbia fruito del congedo di cui all’art. 42, comma 5, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (congedo straordinario);
  • eventuali periodi di aspettativa non retributiva espressamente previsti dalla legge o dal contratto collettivo.

Si rilevano, infine, le ulteriori particolari fattispecie utili alla corretta determinazione del periodo di anzianità da considerare per il calcolo del contributo dovuto:

  • nei casi in cui il rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato con restituzione del contributo addizionale (art. 2, comma 30, L. n. 92/2012) dovranno essere considerati anche i periodi nei quali il lavoratore era titolare di un contratto a tempo determinato;
  • nelle ipotesi di operazioni societarie o di cessione di contratto ex art. 1406, c.c., con conseguente prosecuzione del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità, dovranno essere considerati anche i periodi di lavoro prestati presso il cedente (Tipo cessazione matricola di provenienza “2T” – Tipo assunzione matricola del cessionario “2T”).

Si evidenzia, infine, che ai sensi dell’art. 2, comma 35, dal 1° gennaio 2017 il contributo di licenziamento è triplicato nelle ipotesi di licenziamenti collettivi in cui la dichiarazione di eccedenza del personale ai sensi dell’art. 4, comma 9, legge 23 luglio 1991, n. 223, non sia oggetto di accordo sindacale.

Altresì, dal 1° gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell’ambito di procedure di licenziamento collettivo da parte di datori di lavoro soggetti al finanziamento della CIGS, l’aliquota del 41% è raddoppiata, facendo salve le procedure di licenziamento avviate ai sensi del richiamato art. 4, Legge 23 luglio 1991, n. 223.

Anzianità (mesi)

Licenziamento individuale

Lic. collettivo az. no CIGS

Lic. collettivo az. sogg. CIGS

Con accordo

Senza accordo

Con accordo

Senza accordo

1

 €               50,26

 €               50,26

 €             150,78

 €             100,52

 €             301,55

2

 €             100,52

 €             100,52

 €             301,55

 €             201,04

 €             603,11

3

 €             150,78

 €             150,78

 €             452,33

 €             301,55

 €             904,66

4

 €             201,04

 €             201,04

 €             603,11

 €             402,07

 €         1.206,21

5

 €             251,29

 €             251,29

 €             753,88

 €             502,59

 €         1.507,76

6

 €             301,55

 €             301,55

 €             904,66

 €             603,11

 €         1.809,32

7

 €             351,81

 €             351,81

 €         1.055,44

 €             703,62

 €         2.110,87

8

 €             402,07

 €             402,07

 €         1.206,21

 €             804,14

 €         2.412,42

9

 €             452,33

 €             452,33

 €         1.356,99

 €             904,66

 €         2.713,98

10

 €             502,59

 €             502,59

 €         1.507,76

 €         1.005,18

 €         3.015,53

11

 €             552,85

 €             552,85

 €         1.658,54

 €         1.105,69

 €         3.317,08

12

 €             603,11

 €             603,11

 €         1.809,32

 €         1.206,21

 €         3.618,64

13

 €             653,36

 €             653,36

 €         1.960,09

 €         1.306,73

 €         3.920,19

14

 €             703,62

 €             703,62

 €         2.110,87

 €         1.407,25

 €         4.221,74

15

 €             753,88

 €             753,88

 €         2.261,65

 €         1.507,76

 €         4.523,29

16

 €             804,14

 €             804,14

 €         2.412,42

 €         1.608,28

 €         4.824,85

17

 €             854,40

 €             854,40

 €         2.563,20

 €         1.708,80

 €         5.126,40

18

 €             904,66

 €             904,66

 €         2.713,98

 €         1.809,32

 €         5.427,95

19

 €             954,92

 €             954,92

 €         2.864,75

 €         1.909,84

 €         5.729,51

20

 €         1.005,18

 €         1.005,18

 €         3.015,53

 €         2.010,35

 €         6.031,06

21

 €         1.055,44

 €         1.055,44

 €         3.166,31

 €         2.110,87

 €         6.332,61

22

 €         1.105,69

 €         1.105,69

 €         3.317,08

 €         2.211,39

 €         6.634,16

23

 €         1.155,95

 €         1.155,95

 €         3.467,86

 €         2.311,91

 €         6.935,72

24

 €         1.206,21

 €         1.206,21

 €         3.618,64

 €         2.412,42

 €         7.237,27

25

 €         1.256,47

 €         1.256,47

 €         3.769,41

 €         2.512,94

 €         7.538,82

26

 €         1.306,73

 €         1.306,73

 €         3.920,19

 €         2.613,46

 €         7.840,38

27

 €         1.356,99

 €         1.356,99

 €         4.070,96

 €         2.713,98

 €         8.141,93

28

 €         1.407,25

 €         1.407,25

 €         4.221,74

 €         2.814,49

 €         8.443,48

29

 €         1.457,51

 €         1.457,51

 €         4.372,52

 €         2.915,01

 €         8.745,04

30

 €         1.507,76

 €         1.507,76

 €         4.523,29

 €         3.015,53

 €         9.046,59

31

 €         1.558,02

 €         1.558,02

 €         4.674,07

 €         3.116,05

 €         9.348,14

32

 €         1.608,28

 €         1.608,28

 €         4.824,85

 €         3.216,56

 €         9.649,69

33

 €         1.658,54

 €         1.658,54

 €         4.975,62

 €         3.317,08

 €         9.951,25

34

 €         1.708,80

 €         1.708,80

 €         5.126,40

 €         3.417,60

 €       10.252,80

35

 €         1.759,06

 €         1.759,06

 €         5.277,18

 €         3.518,12

 €       10.554,35

36

 €         1.809,32

 €         1.809,32

 €         5.427,95

 €         3.618,64

 €       10.855,91

 

QUADRO NORMATIVO

Legge 28 giugno 2012, n. 92

INPS – Circolare 3 febbraio 2023, n. 14

INPS – Messaggio 12 aprile 2023, n. 1356

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