Ticket restaurant nel nuovo Codice appalti con molte conferme

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Ticket restaurant nel nuovo Codice appalti con molte conferme

Il nuovo Codice appalti detta le regole per il servizio sostitutivo di mensa reso con buoni pasto, i c.d. ticket restaurant.

Dal 1° luglio 2023 acquisterà infatti piena efficacia il nuovo Codice appalti (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), mandando definitivamente in soffitta il codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  che continuerà ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso.

Il nuovo Codice appalti riproduce “in non pochi casi”, come è dato leggere nella relazione illustrativa al provvedimento, “le norme del codice vigente che, in sede applicativa, hanno dato buona prova di sé”.

Tra queste è sicuramente annoverabile  l’articolo 131, rubricato “Servizi sostitutivi di mensa”, che non presenta “innovazioni sostanziali rispetto a quanto previsto dall'attuale articolo 144, eccetto che per il fatto che ora risulti scorporata da quella avente ad oggetto i servizi di ristorazione”.

Ma lo è anche l’allegato II.17 a cui l’articolo 131 affida il compito di individuare gli esercizi presso cui può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione dei buoni e i titolari degli esercizi convenzionabili e che recepisce la disciplina prevista dal D.M. 7 giugno 2017, n. 122, abrogato dal 1° luglio 2023 (articolo 226, D.Lgs. n. 36 del 2023).

Cosa prevede nel dettaglio il nuovo Codice appalti in materia di servizio sostitutivo di mensa aziendale tramite i c.d. ticket restaurant?

Servizio sostitutivo di mensa reso con buoni pasto: regole base

L’articolo 131 del nuovo Codice Appalti

  • regola l'attività di emissione di buoni pasto (comma 1);
  • stabilisce i criteri di affidamento dei servizi sostitutivi di mensa e i requisiti richiesti agli operatori economici che emettono buoni pasto nazionali ovvero operatori con sede in altri Paesi dell’Unione europea (commi 2, 3 e 4);
  • sancisce, per l'affidamento dei servizi, l’applicazione, in via esclusiva, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, (comma 5) nonché la definizione, nel bando di gara, di criteri di valutazione dell'offerta pertinenti (ribasso sul valore nominale del buono pasto, rete degli esercizi da convenzionare, sconto incondizionato verso gli esercenti, in misura non superiore al 5% del valore nominale del buono pasto, termini di pagamento agli esercizi convenzionati e progetto tecnico);
  • rinvia all’allegato II.17 dello stesso Codice l’individuazione degli esercizi presso cui può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione dei buoni e i titolari degli esercizi convenzionabili;
  • dispone infine l’obbligo generale per le stazioni appaltanti che acquistano i buoni pasto, per le società di emissione e per gli esercizi convenzionati di consentire l’utilizzabilità del buono pasto per l'intero valore nominale.
Definizioni
L’attività di emissione di buoni pasto è l'attività finalizzata a rendere, per il tramite di esercizi convenzionati, il servizio sostitutivo di mensa aziendale.
Per “servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto” si intendono le somministrazioni di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo effettuate dagli esercenti legittimati a tale attività.

Quali esercizi possono erogarlo

Il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto può essere erogato, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari di legge, dai soggetti legittimati a esercitare le seguenti attività tassativamente elencate dal legislatore:

a) somministrazione di alimenti e bevande (legge 25 agosto 1991, n. 287;

b) attività di mensa aziendale e interaziendale;

c) vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare secondo quanto previsto dalla disciplina relativa al commercio di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

d) vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti alimentari previa iscrizione all'albo delle imprese artigiane;

e) vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata da imprenditori agricoli, coltivatori diretti e società semplici esercenti l'attività agricola, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese;

f) per l’agriturismo, somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, presso la propria azienda;

g) per l’ittiturismo, la somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca da parte di imprenditori ittici;

h) vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l'attività di produzione industriale.

Caratteristiche dei buoni pasto

Il buono pasto è un documento di legittimazione che riconosce

  • in capo al titolare, il diritto a ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al suo valore facciale (vale a dire il valore della prestazione indicato sul buono pasto, inclusivo dell'imposta sul valore aggiunto) del buono;
  • all'esercizio convenzionato, di provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione.

I buoni pasto possono essere utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto e da soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;

Non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di 8 buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro.

I buoni pasto possono cartacei o elettronici e devono riportare le specifiche indicazioni contenute nei commi 2 e 3 dell’articolo 4, dell’allegato II.17.

NOTA BENE: È bene ricordare che oltre alle predette differenze formali, tra buoni pasto cartacei ed elettronici, dal punto di vista fiscale, vi è una importante differenza sostanziale: i buoni pasto cartacei non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino al valore di 4 euro giornalieri, valore elevato a 8 euro giornalieri per i buoni pasto elettronici (articolo 51 comma 2 lett. c), TUIR). Inoltre, il divieto di cumulo oltre il limite di 8 buoni pasto non incide, ai fini IRPEF, sui limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente. La non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente (ed assimilato) delle prestazioni sostitutive di mensa aziendale erogate sotto forma di buoni pasto opera nei limiti stabiliti dall’articolo 51 a prescindere dal numero di buoni utilizzati. Il datore di lavoro è tenuto di conseguenza alla verifica di detti limiti di esenzione rispetto al valore nominale dei buoni erogati (Agenzia delle Entrate, Principio di diritto n. 6 del 2019).

Accordi tra società di emissione e esercizi convenzionabili

L’articolo 5 dell’allegato II.17 al nuovo Codice appalti infine regola i contenuti degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.

Tali accordi sono stipulati e possono essere modificati esclusivamente in forma scritta, a pena di nullità.

Allegati

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