Reperibilità notturna retribuita con indennità di pernottamento

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Reperibilità notturna retribuita con indennità di pernottamento

Il periodo di guardia presso il datore rientra nell'orario di lavoro.

E' legittimo, tuttavia, che esso venga retribuito con l'indennità di pernottamento e non come lavoro straordinario.

Confermato, dalla Corte di cassazione, il rigetto delle domande avanzate da alcuni lavoratori, vigili del fuoco addetti ai servizi antincendio e dipendenti di una base militare, dirette a ottenere la corresponsione delle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario per le 8 ore di prestazione notturna svolte per ogni turno di lavoro.

Si trattava del periodo orario dalle 22 alle 6, durante il quale i dipendenti erano tenuti a riposare in stanze da letto all'interno della base militare, per poter intervenire in caso di eventuale incendio.

I giudici di secondo grado, in particolare, avevano qualificato il pernottamento presso la base militare in termini di disagio e non di orario di lavoro.

Per questo motivo i prestatori si erano rivolti alla Suprema corte, lamentando violazione e falsa applicazione di legge nonché erroneità e contraddittorietà della motivazione della sentenza, in relazione all'interpretazione della nozione di orario di lavoro operata dalla Corte di merito.

Cassazione su retribuzione orario di lavoro e periodi di riposo

Le relative doglianze sono state giudicate infondate dalla Cassazione, pronunciatasi, nella vicenda in esame, con sentenza n. 32418 del 22 novembre 2023.

Per la Sezione lavoro della Suprema corte, la ricostruzione operata dai ricorrenti in termini di dicotomia tra orario di lavoro e periodo di riposo, in base alla normativa dell'Unione europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia e come attuata nella normativa italiana, era condivisibile.

Andava tuttavia escluso che la stessa potesse portare all'accoglimento della domanda.

Il sillogismo formulato dai lavoratori, infatti, secondo cui il turno di reperibilità notturno dovrebbe essere retribuito come lavoro straordinario, era "monco", mancava, ossia, della base normativa per la condanna del datore al pagamento di tale voce retributiva anziché della diversa indennità di pernottamento riconosciuta.

Periodo di guardia è nell'orario di lavoro, ok a indennità di pernottamento

Secondo il Collegio di legittimità, la fattispecie in esame rientrava nelle ipotesi di "periodo di guardia presso il datore di lavoro", da considerarsi, per le sue modalità, orario di lavoro.

Il periodo di reperibilità notturna era preso in considerazione dall'accordo collettivo che disciplinava il rapporto di lavoro, ai fini della retribuzione, in maniera differente, come periodo durante il quale non viene di regola svolto alcun lavoro effettivo, rispetto ai periodi nel corso dei quali vengono realmente effettuate delle prestazioni di lavoro.

Ebbene, per la Corte, il mancato pagamento di tale porzione dell'orario di lavoro come lavoro straordinario, bensì con indennità di pernottamento, non risultava contrario alla normativa europea e nazionale come preteso dai ricorrenti.

Da qui la conferma del rigetto delle domande dei ricorrenti.

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