Ultimi giorni per la variazione catastale dei fabbricati rurali

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Secondo quanto previsto dal Dl n. 95/2012 (articolo 3, comma 19), scade il 1° ottobre 2012, essendo il 30 settembre giorno festivo, il termine per la presentazione delle domande di variazione catastale da parte dei titolari di diritti reali su fabbricati rurali, nel caso in cui gli stessi non vi abbiamo già provveduto in precedenza rispettando il termine originario del 30 settembre 2011.

Le nuove modalità di censimento dei fabbricati rurali abitativi e strumentali sono state definite dal Dm 26 luglio 2012, che ha fissato le regole per la presentazione delle istanze agli uffici provinciali della agenzia del Territorio. A sua volta, l’agenzia del Territorio ha reso disponibile la nuova versione della procedura informatica Docfa 4.00.1 per la compilazione dei documenti tecnici catastali. Essa è idonea per la presentazione delle domande previste per il riconoscimento dei requisiti di ruralità ai sensi del citato decreto ministeriale e delle dichiarazioni di aggiornamento catastale per i fabbricati che, essendo censiti al Catasto terreni (Ct), devono essere iscritti al Catasto edilizio urbano (Ceu) a norma dell'articolo 13, comma 14-ter, del Dl 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011.

Fino al 30 novembre 2012, i soggetti interessati potranno comunque continuare a utilizzare la vecchia versione della procedura Docfa, mentre solo a partire dal 1° dicembre 2012 sarà disponibile esclusivamente la nuova versione (Docfa 4.00.1).

Le domande e le relative autocertificazioni, necessarie ai fini del riconoscimento dei requisiti di ruralità, redatte in conformità ai modelli di cui agli allegati A, B e C del nuovo decreto, devono essere presentate all'ufficio provinciale territorialmente competente dell'agenzia del Territorio, entro il termine perentorio del 1° ottobre 2012. Le domande potranno essere presentate direttamente oppure mediante posta elettronica certificata, fax o raccomandata a/r.

La presentazione della domanda di variazione catastale dei fabbricati rurali, già iscritti al Catasto fabbricati, e registrati con le categorie A6 e D10, rispettivamente per le abitazione e per le strutture strumentali all’attività agricola, ai sensi del Dm 26 luglio 2012, consente la possibilità di inserire negli atti catastali l’attestazione della sussistenza dei requisiti di ruralità dei fabbricati, fermo restando il classamento originario delle costruzioni rurali a uso abitativo.

La variazione si rende necessaria, ai fini fiscali, per il computo esatto delle imposte municipali da applicare agli immobili a cui è riconosciuto il carattere di ruralità indipendentemente dalla categoria catastale loro attribuita. Si ricorda, infatti, che l’adempimento non ha alcun effetto ai fini dell’IMU, ma riguarda soltanto l’ICI (i fabbricati rurali erano esenti dall’imposta comunale) e si rende necessario per mettersi al riparo dall’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la natura di fabbricato rurale è condizionata dalla classificazione catastale in A/6 per le abitazioni e D/10 per i fabbricati strumentali. La mancata presentazione di tali variazioni comporta l'applicazione dell'ICI per il periodo 2007-2011.
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