Unico SC 2011. Mancano gli spazi per la compensazione delle ritenute eccedenti dei soci

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Dalla lettura delle istruzioni correlate alla versione definitiva del modello UNICO SC 2011 emerge che, anche con riferimento all’anno d’imposta 2010, le società di capitali in regime di trasparenza non possono scontare le ritenute d’acconto del socio, nel caso in cui queste risultassero eccedenti rispetto al fabbisogno personale del singolo soggetto.

La restituzione alla società delle ritenute d'acconto subite può avvenire solo dopo che il singolo socio rilasci una dichiarazione nel proprio modello Unico con cui comunica di voler dare il proprio assenso alla retrocessione dell’eccedenza di ritenute all’ente partecipato (documento con data certa).

Tuttavia, anche nelle ultime istruzioni al modello di dichiarazione, non è specificato se tale restituzione può avvenire anche da parte dei soci persone fisiche delle società di capitali, mentre sicuramente lo è - per espressa previsione della circolare n. 56/E/2009 - da parte dei soci delle società di persone.

Emerge, così, una notevole disparità di trattamento tra le società di persone e quelle di capitali che operano in regime di trasparenza e il problema diventa ancora più evidente con riferimento all’ultimo periodo d’imposta, nel quale a seguito dell’entrata in vigore della manovra correttiva (Dl 78/2010), è stata introdotta dallo scorso 1° luglio la ritenuta d’acconto del 10% ai beneficiari dei bonifici effettuati dai contribuenti per ottenere le detrazioni d’imposta del 55% e del 36%, rispettivamente per i lavori di riqualificazione energetica e ristrutturazione. A seguito di ciò, infatti, oltre ad essere più frequente dovrebbe essere divenuto anche più cospicuo l’ammontare del credito che potrebbe essere restituito alla società.

Al riguardo, è intervenuto a far chiarezza anche l’Istituto di ricerca dei dottori commercialisti che, con la circolare n. 18/2010, ha specificato che non dovrebbero esserci ostacoli all’applicazione della suddetta procedura anche da parte dei soci di società di capitali. La carenza è, invece, da riscontrare negli appositi spazi del modello Unico SC 2010 (al quadro TN e al quadro RX), in cui dovrebbero essere esposte le ritenute da restituire. L’indicazione di tali eccedente da voler restituire è condizione necessaria per poter consentire alla società di procedere con la compensazione, come ricordato dalla stessa circolare 59/E/2009.
Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 2 - Lo studio associato valuta l'effettiva convenienza - Caramaschi

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