Unirete, chi può trasmettere il modello
Pubblicato il 11 ottobre 2022
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Arrivano, con la nota n. 2015 del 10 ottobre 2022 dell’Ispettorato nazionale del lavoro, chiarimenti sulla titolarità di trasmissione delle comunicazioni Unirete.
Il modello Unirete
Dallo scorso 23 febbraio le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione della codatorialità nell’ambito di un contratto di rete sono effettuate, sul sito www.servizi.lavoro.gov.it, attraverso il modello Unirete.
Le imprese aderenti a un contratto di rete devono effettuare le comunicazioni quindi, tramite l'impresa referente, con le seguenti modalità:
- modello Unirete Assunzione, dati relativi ai nuovi rapporti di lavoro avviati a seguito del regime di codatorialità;
- modello Unirete Trasformazione, trasformazione del rapporto di lavoro, trasferimento del lavoratore e distacco (per il distacco si deve specificare se l’invio del lavoratore sia fatto verso imprese non appartenenti alla rete o verso imprese retiste non rientranti tra i soggetti co-datori);
- modello Unirete Proroga, proroga del rapporto di lavoro a termine;
- modello Unirete Cessazione, cessazione del regime di codatorialità per cessazione della rete, fuoriuscita dal contratto di rete dell’impresa retista di riferimento o per cessazione del singolo rapporto di lavoro del lavoratore in codatorialità.
La riposta dell’Ispettorato
In risposta alle richieste di chiarimento in ordine alla possibilità o meno, per un’impresa retista individuata quale impresa referente per le comunicazioni, di effettuare le comunicazioni telematiche mediante la modulistica UNIRETE, pur non essendo essa stessa co-datore, l’Ispettorato precisa quanto segue.
Ai sensi del D.M. n. 205/2021 sono due i soggetti che vengono coinvolti in occasione delle comunicazioni dei rapporti di lavoro in codatorialità.
Il primo è l’impresa referente per effettuare le comunicazioni. Il secondo soggetto è l’impresa retista alla quale è imputato, sotto il profilo dell’inquadramento previdenziale e assicurativo, il lavoratore assunto.
E’ quest’ultima impresa che ha la responsabilità degli adempimenti contributivi ed assicurativi, tra i quali la trasmissione dei flussi UniEmens, le registrazioni sul LUL e l’autoliquidazione annuale INAIL.
Dal punto di vista normativo, conclude l’INL, non ci sono ragioni che impediscano al soggetto referente per le comunicazioni di effettuare gli adempimenti pur non rivestendo il ruolo di co-datore dello specifico rapporto.
Poiché l’attuale modello Unirete prevede un’apposita sezione “1a codatori”, nella quale devono essere riportati i dati identificativi di tutti i co-datori e deve essere indicato, tra questi ultimi, il co-datore di lavoro di riferimento ai fini previdenziali e assicurativi, se l’impresa referente non sia anche co-datore deve semplicemente limitarsi a compilare le schede relative ai co-datori; se, invece, sia anche co-datore, deve inserire i propri dati anche nella sezione relativa ai co-datori.
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