Verbale ispettivo INPS, valenza probatoria fino a prova contraria

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Verbale ispettivo INPS, valenza probatoria fino a prova contraria

Confermata, dalla Cassazione, una sentenza con cui la Corte d’appello aveva accolto le ragioni dell’Inps nei confronti di una Srl nell’ambito di un giudizio di accertamento negativo di pretesa contributiva.

Detta pretesa era stata formulata a seguito di accertamento ispettivo e concerneva la qualificazione in termini di lavoro subordinato e non di sub appalto dei rapporti intercorsi tra la società e due prestatori.

Dalle risultanze istruttorie emerse in primo grado si evinceva che le dichiarazioni rese agli ispettori da uno dei due lavoratori e dal direttore tecnico della società, si ponevano in contrasto insanabile con quelle rese nel corso del giudizio.

A quelle davanti agli ispettori, in quanto rese nell'immediatezza, andava riconosciuta maggiore attendibilità, anche in considerazione del valore dei verbali ispettivi quanto ai fatti attestati dal pubblico ufficiale nonché della contraddittorietà, rispetto alla tesi della società sulla pluralità dei contratti di sub appalto, delle dichiarazioni testimoniali rese nel corso della causa.

La società aveva impugnato la decisione con ricorso per cassazione, lamentando, tra gli altri motivi, una violazione delle disposizioni che disciplinano l'efficacia probatoria dei verbali ispettivi provenienti da pubblici ufficiali e la regola di riparto dell'onere della prova.

Verbale ispettivo INPS in accertamento contributi

La Suprema corte, con ordinanza n. 19982 del 23 settembre 2020, ha giudicato infondato il rilievo in oggetto, evidenziando come la violazione dell'art. 2697 c.c. si configuri solo nel caso in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare.

Nel caso di specie, invece, la sentenza impugnata non aveva assegnato alla società ricorrente l'onere di provare la sussistenza della subordinazione.

I giudici di merito, per contro, avevano correttamente richiamato la giurisprudenza di legittimità formatasi in ordine alla valenza probatoria dei verbali ispettivi redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali: essi fanno fede fino a querela di falso solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni rese ed agli altri fatti attestati come avvenuti in sua presenza o compiuti.

Coerentemente, era stata ritenuta coperta da fede privilegiata la circostanza che le risposte fornite dal lavoratore fossero quelle effettivamente riportate in verbale, ferma restando la necessità di sottoporre i loro contenuti al vaglio complessivo di tutte le ulteriori acquisizioni probatorie.

Accertamento negativo del credito previdenziale: ad INPS la prova della pretesa

In definitiva, era stata fatta corretta applicazione del principio giurisprudenziale secondo il quale nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all'INPS l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l'Istituto fondi su rapporto ispettivo.

A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine, restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori.

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