Veicoli aziendali concessi in uso a dipendenti e soci

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In forza delle modifiche apportate al Codice della Strada (Dlgs n. 285/1992, art. 94, comma 4-bis), è sorto l'obbligo di annotare sulla carta di circolazione e nell’Archivio Nazionale dei Veicoli i dati relativi agli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014 da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni.

Sulla novità sono giunti chiarimenti applicativi da parte del ministero dei Trasporti – Direzione Motorizzazione – con circolare prot. 23743 del 27 ottobre 2014, che richiama la precedente prot. 15513 del 10 luglio 2014.

Il documento del 27 ottobre pone l'accento, relativamente a quanto di interesse per le imprese, sul comodato di veicoli aziendali, connotato sempre dalla gratuità e dal fatto che l'uso deve essere personale ed esclusivo. Precisa la circolare che tale situazione non si verifica nel caso del fringe benefit (essendo inesistente la gratuità), in quello del mezzo dato in uso promiscuo ed in quello in cui più dipendenti si alternino nell'uso dello stesso veicolo aziendale.

In occasione della scadenza del comodato, la Motorizzazione specifica che non vanno fatte annotazioni, essendo logico che il mezzo rientra nella disponibilità dell'azienda; solo in caso di cessazione anticipata sarà necessario effettuare comunicazioni alla Motorizzazione. Ma, se entro 30 giorni dalla scadenza il veicolo viene affidato ad altra persona, è sufficiente annotare il nome, senza registrare la cancellazione dell'utilizzatore precedente.

Per il caso della “locazione senza conducente”, la circolare del 27 ottobre dispone diversamente da quella del 10 luglio per quanto riguarda la scadenza della locazione: se il locatore non effettua alcuna comunicazione, il noleggio si considera implicitamente prorogato fino a quando il locatore comunica che il veicolo è rientrato nella sua disponibilità.

Un contributo sulla novità in parola viene dato dalla Fondazione Studi dei CdL, con circolare n. 18 del 27 ottobre 2014, la quale ha analizzato l’impatto che la novità ha sulla gestione del personale dipendente, qualora un soggetto abbia, per l’appunto, la temporanea disponibilità, per un periodo superiore a 30 giorni, di un veicolo intestato ad un terzo, a titolo di comodato, in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale o di un contratto di locazione senza conducente.

Poiché, come già accennato, l’obbligo di attivare tale nuova procedura vige solo per gli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014, la Fondazione Studi consiglia di dare certezza della consegna del bene al lavoratore prima di tale data.

Inoltre, relativamente ai beni concessi a soci, collaboratori e coadiuvanti familiari, a titolo precauzionale, la circolare suggerisce di procedere alla stipula di un comodato con data precedente al 3 novembre 2014 (dando allo stesso data certa) al fine di scongiurare eventuali profili sanzionatori.
Allegati Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 24 - Carta di circolazione, stretta per auto in prestito - Manzelli
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 37 - Auto, si annota l'uso solo personale - Caprino

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