Vendita di beni, conformità e diritti del consumatore: Decreto in Gazzetta

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Vendita di beni, conformità e diritti del consumatore: Decreto in Gazzetta

Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 25 novembre 2021, il Decreto legislativo n. 170 del 4 novembre 2021, attuativo della direttiva (UE) 2019/771 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni.

Si tratta della direttiva volta ad armonizzare i contratti di vendita, al fine di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, garantendo, al contempo, un’adeguata protezione dei consumatori.

Codice del consumo, modifiche in tema di contratti di vendita di beni

Il Decreto – approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 28 ottobre 2021 – introduce modifiche al capo I, titolo III, parte IV del Codice del consumo (D.lgs. n. 206/2005) con riscrittura della disciplina in tema di contratti di vendita, garanzie di conformità, diritti del consumatore.

Il capo in esame, nel dettaglio, regolamenta alcuni aspetti dei contratti di vendita conclusi tra consumatore e venditore fra i quali la conformità dei beni al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformità, le modalità di esercizio di tali rimedi e le garanzie convenzionali.

In particolare, vengono sostituiti gli articoli da 128 a 135-septies del Codice, concernenti:

  • l’ambito di applicazione e le definizioni;
  • la conformità dei beni al contratto;
  • gli obblighi del venditore e la condotta del consumatore;
  • l’errata installazione dei beni;
  • i diritti dei terzi;
  • la responsabilità del venditore;
  • il diritto di regresso;
  • il difetto di conformità (di cui vengono disciplinati l’onere della prova, i rimedi, la riparazione o sostituzione, la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto, le garanzie convenzionali).

Da segnalare, che nella definizione di bene (a cui si applica la predetta normativa) sono espressamente ricompresi anche:

  • gli animali vivi;
  • qualsiasi bene mobile materiale che incorpora, o è interconnesso con, un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni proprie del bene ("beni con elementi digitali").

Le nuove disposizioni, per contro, non si applicano ai contratti di fornitura di un contenuto digitale o di un servizio digitale, rientranti nel campo di applicazione delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2019/770, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuti digitali o servizi digitali né al supporto materiale che funge esclusivamente da vettore del contenuto digitale.

Per espressa previsione, le modifiche apportate al Codice del consumo acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applicano ai contratti conclusi successivamente a tale data.

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