Vendite di beni online, termini e regole per la trasmissione dei dati al Fisco

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Vendite di beni online, termini e regole per la trasmissione dei dati al Fisco

Il provvedimento n. prot. 660061 del 31 luglio 2019 dell’Agenzia delle Entrate attua il monitoraggio sulle vendite a distanza tramite mercati virtuali, interfacce elettroniche, piattaforme digitali o portali, introdotto dal Dl n. 34/2019.

Come ricordato anche nel comunicato stampa del 1° agosto 2019, tutti coloro, soggetti passivi residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che gestendo un’interfaccia elettronica, ovvero mercati virtuali (marketplace), piattaforme digitali, portali o mezzi analoghi, facilitano le vendite a distanza, online, di beni importati o di beni già all’interno dell’Unione europea, sono tenuti a trasmettere alle Entrate, per ciascun trimestre, un’apposita comunicazione con i dati dei fornitori dei beni che abbiano effettuato almeno una vendita nel trimestre di riferimento.

In caso contrario, gli operatori che gestiscono le piattaforme web utilizzate dalle imprese per le vendite a distanza saranno ritenuti responsabili per l'Iva evasa dai fornitori.

Infatti, il comma 3 dell’articolo 13 del Decreto crescita prevede espressamente che il soggetto passivo che gestisce le piattaforme web per le vendite online è considerato debitore d'imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i dati, presenti sulla piattaforma, se non dimostra che l'imposta è stata assolta dal fornitore.

Con il nuovo documento di prassi, l’Amministrazione finanziaria fissa i termini e le modalità d’invio di tale comunicazione.

Vendite a distanza tramite piattaforme digitali, calendario invio dei dati

Nel provvedimento n. 660061/2019, l’Agenzia ricorda, in base a quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, del Dl n. 34/2019, che la segnalazione dovrà effettuarsi trimestralmente in via telematica, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre.

In fase di prima applicazione, la prima scadenza è fissata al 31 ottobre 2019, quando dovranno essere trasmesse le operazioni del secondo e del terzo trimestre 2019.

Entro la stessa data si dovranno trasmettere anche i dati riferibili al periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e il 30 aprile 2019; mentre, i dati relativi all’ultimo trimestre del 2020, saranno trasmessi entro il 31 gennaio 2021.

L'adempimento ha carattere temporaneo: si applicherà infatti fino al 31 dicembre 2020, visto che dal giorno successivo entrerà in vigore la nuova disciplina delle vendite a distanza prevista dalla direttiva del Consiglio Ue 2017/2455 del 5 dicembre 2017.

Vendite a distanza tramite piattaforme digitali, dati da trasmettere

I soggetti passivi trasmettono all’Agenzia delle Entrate, per ciascun trimestre dell’anno solare, i seguenti dati relativi a ciascun fornitore che ha effettuato almeno una vendita nel trimestre di riferimento:

  • denominazione o dati anagrafici completi del fornitore (inclusa la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale, l’indirizzo Pec, ecc.);

  • numero totale delle unità vendute in Italia;

  • a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in euro.

Vendite a distanza tramite piattaforme digitali, modalità di trasmissione

Per la trasmissione dei suddetti dati sarà possibile utilizzare i servizi telematici (Entratel/Fisconline) dell’Agenzia delle Entrate, in conformità alle specifiche tecniche previste nel provvedimento stesso.

L’invio potrà essere effettuato anche avvalendosi di intermediari abilitati. I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia, si identificheranno direttamente ovvero tramite un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato.

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