Versamenti Iva forfetari e avvisi bonari dopo: novità

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Versamenti Iva forfetari e avvisi bonari dopo: novità

L'IVA che i contribuenti in regime forfetario sono tenuti a versare dovrà essere corrisposta entro il 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare, modificando l’attuale termine. Inoltre, per quanto riguarda gli avvisi bonari nel CPB, sono stati estesi i tempi per la decadenza.

Queste sono due delle novità introdotte dal Consiglio dei Ministri il 4 giugno 2025, che ha approvato definitivamente il decreto legislativo che apporta modifiche e integrazioni in materia di obblighi fiscali, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni fiscali (decreto Correttivo).

Contribuenti forfetari: versamento Iva in reverse charge

Dunque il 4 giugno 2025, il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente il decreto correttivo fiscale.

Nello specifico, è stato variato il termine per il pagamento dell'IVA dovuta dai contribuenti che adottano il regime forfetario, riguardante gli acquisti di beni o servizi per i quali si applica il meccanismo dell'inversione contabile previsto dall'art. 17 del DPR 633/72, inclusi gli acquisti intracomunitari.

In precedenza, l'IVA doveva essere versata entro il 16 del mese successivo all'operazione; con il nuovo decreto, il termine è stato esteso al 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare.

Per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari di beni, se l'importo complessivo annuo non supera i 10.000 euro, l'IVA è assolta nel Paese di origine del fornitore, e il contribuente forfettario non ha obblighi di registrazione o dichiarazione IVA.

Tuttavia, se tale soglia viene superata, l'acquisto assume rilevanza fiscale in Italia, e il contribuente è tenuto a integrare la fattura ricevuta con l'aliquota IVA italiana e a versare l'imposta entro il 16 del mese successivo all'operazione.

Inoltre, è obbligatoria l'iscrizione all'archivio VIES e la presentazione degli elenchi Intrastat, se richiesti.

Avvisi bonari e CPB

I contribuenti che adottano il Concordato Preventivo Biennale (CPB) e ricevono un avviso bonario, ma non effettuano il pagamento dell'importo dovuto, rischiano di essere esclusi dal regime.

Tuttavia, con il decreto correttivo fiscale approvato il 4 giugno dal Consiglio dei Ministri, è stata introdotta una maggiore flessibilità, offrendo un termine di 60 giorni per regolarizzare la propria situazione prima che scatti la decadenza dal CPB.

Il Concordato Preventivo Biennale è uno strumento destinato alle Partite IVA che applicano gli ISA, che permette di concordare con l'Agenzia delle Entrate un reddito imponibile su cui calcolare le imposte per due anni. La scelta di aderire al CPB è definitiva: se il reddito effettivo del contribuente è superiore a quello stabilito, ottiene un beneficio fiscale, mentre se guadagna meno, dovrà versare più tasse.

Tuttavia, esistono delle circostanze eccezionali che permettono al contribuente di uscire dal CPB, come previsto dalla normativa.

Le condizioni che portano alla decadenza dal Concordato sono specificate nell’articolo 22 del decreto legislativo 13/2024. Tra queste, c’è l’impossibilità di pagare le somme richieste in seguito a controlli automatici delle dichiarazioni fiscali, che danno luogo agli avvisi bonari.

La nuova modifica introdotta con i correttivi permette ora di beneficiare di un periodo di 60 giorni per regolarizzare la posizione senza dover uscire immediatamente dal CPB.

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