Voucher addio! Torna anche la responsabilità solidale piena negli appalti

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Voucher addio! Torna anche la responsabilità solidale piena negli appalti

Con D.L. n. 25 del 17/03/2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 64 del 17/03/2017, il Governo pone la parola fine all’impiego dei voucher: il lavoro accessorio viene espulso dall’ordinamento.
Dopo un ampio dibattito su quale fosse l’intervento volto ad arginare e contrastare i fenomeni abusivi che avevano contrassegnato l’utilizzo dei voucher ha prevalso la scelta netta e radicale di eliminare del tutto l’istituto.
Quest’ultimo avrebbe dovuto rispondere alle esigenze di garantire forme di copertura assicurativa a lavori di piccola entità svolti da artigiani, famiglie e associazioni; sorprende in tale senso la voce contraria di Confindustria, che ha severamente criticato l’intervento “negazionista” del Governo. Viene da domandarsi perché mai gli imprenditori, con solida organizzazione aziendale, dovrebbero far ricorso a tale strumento, quando l’ordinamento offre loro un’ampia gamma di istituti flessibili (in entrata e uscita) per gestire manodopera in tutta sicurezza.
In ogni caso, il decreto, rubricato “disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti”, si compone in tutto di tre articoli dei quali il primo dedicato al lavoro accessorio, il secondo inerente alla responsabilità solidale e il terzo, di chiusura, concernente le forme e il regime temporale di efficacia delle nuove previsioni.

L’abrogazione del lavoro accessorio

L’art. 1 comma 1 del D.L. 25 cit. abroga gli artt. 48, 49 a 50 del D.lgs. n. 81/15, contenenti la disciplina del lavoro accessorio. L’abrogazione delle citate disposizioni viene fatta decorrere, ai sensi dell’art. 3 comma 1 del D.L. n. 25, dalla data di pubblicazione di quest’ultimo provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Tale pubblicazione è avvenuta il 17/03/2017, pertanto, si dovrebbe desumere che il termine ultimo per l’acquisto dei buoni è stato il 16/03/2017.
Tuttavia l’art. 1 comma 2 del D.L. n. 25 cit., nel dettare la disciplina transitoria per la fruizione dei buoni, stabilisce che tutti i voucher “richiesti alla data di entrata in vigore” delle nuove previsioni potranno essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017. Ciò significa che i voucher acquistati il 17/03/2017 si considerano validi e la fruizione degli stessi beneficia del regime intertemporale.Tale linea interpretativa è stata confermata dal Ministero del Lavoro con nota pubblicata nel sito web di quest'ulltimo il 21/03/2017, con la quale si precisa anche che durante il periodo transitorio compreso tra il 17 marzo ed il 31 dicembre 2017, la disciplina applicabile ai buoni lavoro sarà quella previgente: andranno, dunque, rispettate le disposizioni in materia di lavoro accessorio previste dalle norme abrogate.
Sul punto non v’è altro da aggiungere, se non che allo stato sembra che il Governo sia impegnato a trovare una soluzione per disciplinare il lavoro occasionale. Premesso che l’art. 2222 c.c. è ancora in vigore, nelle more i committenti, a fronte di esigenze lavorative estemporanee, potranno ricorrere a tutte gli strumenti previsti dall’ordinamento: dal contratto a termine, a quello di somministrazione, compresa anche la figura di cui al citato art. 2222 c.c..

La responsabilità solidale negli appalti

Con riferimento alla disciplina in materia di appalti di opere e servizi, il D.L. n. 25 cit. ripristina integralmente la responsabilità solidale del committente con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per garantire una miglior tutela in favore dei lavoratori.
In particolare, l’art. 2 comma 1 del D.L. n. 25 cit. ha soppresso la parte dell’art. 29 comma 2 del D.lgs. n. 276/03 che conferiva ai contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative la facoltà di derogare al regime della responsabilità solidale.
L’art. 2 comma 2 del D.L. n. 25 cit. ha soppresso anche il secondo, il terzo e il quarto periodo dell’art. 29 comma 2 del D.lgs. n. 276 cit.. In particolare il secondo periodo stabiliva la regola del litisconsorzio tra committente e appaltatore ed eventuali subappaltatori. Il terzo e il quarto periodo prevedevano e disciplinavano in favore del committente, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori.
Pertanto, per effetto della novella, residua la previsione con cui si dispone che “il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento”.
A ciò segue la parte finale della disposizione a tenore della quale “il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.
Diversamente dal lavoro accessorio, il D.L. n. 25 cit. non contiene un regime transitorio per la disciplina della responsabilità solidale negli appalti, sicché in applicazione del principio tempus regit actum si ritiene che tutti gli appalti conclusi antecedentemente al 17/03/2017 saranno regolamentati dal regime normativo pregresso. Gli appalti invece conclusi a decorrere dal 17/03/2017 troveranno la propria disciplina nel D.L. n. 25 cit..
La palla ora passa al Parlamento che sarà chiamato, entro 60 giorni dal 17/03/2017, a decidere se convertire o meno il D.L. n. 25 cit., ed eventualmente se apportare modifiche alla disciplina in esso contenuta.

Le considerazioni espresse sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non impegnano in alcun modo l’Amministrazione di appartenenza.
Ogni riferimento a fatti e/o persone è puramente casuale.

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