VPO: sono co.co.co. ed hanno diritto ai contributi alla Gestione Separata

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Il Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, con sentenza del 7 luglio 2014 ha riconosciuto il diritto di dieci Vice Procuratori Onorari – in servizio da oltre 10 anni presso la Procura della Repubblica di Torino - ad ottenere l’iscrizione alla Gestione separata di cui all’art. 2, c. 26, L.335/95 e il versamento dei relativi contributi previdenziali.

Nel caso di specie, l’INPS sosteneva che mancasse un’apposita previsione normativa ma tale carenza non è apparsa determinante, considerato che lo stesso Istituto riconosce che costituisce principio generale del nostro ordinamento che ad ogni attività lavorativa, svolta sia in forma subordinata che autonoma, debba corrispondere la necessaria copertura contributiva ed assicurativa.

Conseguentemente, per il Tribunale di Torino, i VPO hanno diritto all’iscrizione nella Gestione separata – qualora ne ricorrano i presupposti – indipendentemente da un’espressa previsione della loro specifica attività lavorativa.

In effetti, nell’attività dei VPO sono pienamente ravvisabili i requisiti di cui all'art.50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR:

- si tratta certamente di rapporti di collaborazione aventi ad oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione perché i VPO collaborano con i magistrati della Procura della Repubblica nello svolgimento delle funzioni giudiziarie, ma non hanno alcun vincolo di subordinazione e non rientrano nella categoria dei pubblici dipendenti;

- il loro rapporto è sicuramente unitario e continuativo perché si svolge con assoluta regolarità (anche se non necessariamente con cadenza quotidiana) e con il coordinamento dei magistrati della Procura della Repubblica che provvedono al rilascio di apposite deleghe per il compimento delle singole attività;

- è caratterizzato da una retribuzione prestabilita.

Quindi, in conclusione, l’attività lavorativa dei VPO presenta i requisiti necessari per farla rientrare nell’ambito dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Tuttavia, poiché per l’iscrizione alla Gestione separata non vale il principio dell’automatismo delle prestazioni, la decorrenza della copertura contributiva non può essere fatta retroagire a data anteriore alla presentazione della domanda amministrativa.

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