Welfare aziendale e premi risultato: no esenzione fiscale per i benefit “ad personam”
Pubblicato il 21 marzo 2025
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Con la Risposta n. 77 del 20 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate interviene nuovamente sul tema del trattamento fiscale dei benefit aziendali, soffermandosi in particolare sulla conversione della retribuzione variabile (MBO) in prestazioni di welfare.
Il documento affronta una questione di grande attualità per le imprese che adottano sistemi incentivanti legati al raggiungimento di obiettivi di performance, chiarendo se e quando tali forme di retribuzione possano beneficiare delle esenzioni previste dall’articolo 51 del TUIR.
Al centro dell’analisi vi è la possibilità, per il dipendente, di scegliere prestazioni di welfare in luogo del premio monetario, in un contesto in cui l’accesso al piano è riservato a un numero limitato di lavoratori individuati in base a criteri selettivi.
Il chiarimento si colloca in un più ampio percorso interpretativo volto a delineare con maggiore precisione i limiti applicativi delle agevolazioni fiscali sul welfare aziendale, ribadendo al contempo il principio secondo cui tutti i compensi riconducibili al rapporto di lavoro rientrano, salvo eccezioni tassative, nel reddito imponibile del dipendente.
Il caso esaminato
L’interpello oggetto della risposta n. 77/2025 è stato presentato da una società operante nel settore energetico, interessata a ottenere chiarimenti sul trattamento fiscale applicabile alla retribuzione variabile corrisposta nell’ambito di un sistema di incentivazione del personale.
In particolare, la società ha illustrato all’Agenzia di aver previsto un piano di remunerazione variabile (MBO – Management by Objectives), legato al raggiungimento di obiettivi sia aziendali (es. EBITDA) sia individuali. I dipendenti destinatari di tale piano hanno la possibilità di scegliere se percepire il premio in denaro oppure convertirlo, in tutto o in parte, in beni e servizi di welfare aziendale.
Il piano non è rivolto alla totalità del personale, ma a una platea circoscritta: il 61% dei lavoratori con qualifica di Quadro e il 3% degli impiegati. La società, pur applicando attualmente una tassazione ordinaria sull’intero MBO, ha chiesto se la quota convertita in prestazioni di welfare possa beneficiare dell’esclusione dal reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51 del TUIR, nel caso in cui sia correlata al raggiungimento di obiettivi collettivi.
Nel dettaglio, la società chiede se la componente welfare del premio variabile, correlata agli obiettivi aziendali e non a quelli individuali, possa rientrare tra i benefit esenti dal reddito imponibile del dipendente, alla luce del quadro normativo vigente in materia di welfare aziendale e premi di risultato.
Detassazione parziale del premio MBO in forma welfare
La società istante, pur applicando attualmente la tassazione ordinaria sull’intero ammontare del premio MBO, ritiene che sia possibile escludere dal reddito imponibile la quota di premio correlata al raggiungimento di obiettivi aziendali o collettivi, qualora venga convertita in prestazioni di welfare aziendale, alla luce di quanto previsto dall’articolo 51, comma 2 e comma 3 del TUIR.
Al contrario, la quota di MBO legata a obiettivi individuali resterebbe interamente tassabile come reddito da lavoro dipendente.
Di diverso avviso il parere dell’Agenzia delle Entrate.
Il quadro normativo di riferimento
Nel rispondere al quesito posto, l’Agenzia delle Entrate parte dall’analisi del contesto normativo applicabile, richiamando innanzitutto i principi generali che regolano la determinazione del reddito di lavoro dipendente.
In particolare, l’articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) stabilisce, al comma 1, il principio di onnicomprensività, secondo cui tutte le somme e i valori percepiti dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, concorrono a formare il reddito imponibile. Ciò include non solo le erogazioni in denaro, ma anche i benefit, i beni e i servizi corrisposti dal datore di lavoro.
Lo stesso articolo, tuttavia, al comma 2, individua una serie di deroghe al principio generale, elencando specifiche tipologie di beni e servizi che, al ricorrere di determinate condizioni, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Tali esclusioni hanno natura eccezionale e sono soggette a una interpretazione restrittiva, in quanto derogano a un principio di ampia portata.
A completamento di questo quadro normativo, rileva anche quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016 (art. 1, commi da 182 a 190), che ha introdotto un regime fiscale agevolato per i premi di risultato legati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione. In base a tale disciplina, tali premi possono essere tassati con un’imposta sostitutiva del 10%, entro un determinato limite annuo, a condizione che siano previsti da contrattazione collettiva di secondo livello e che gli obiettivi siano misurabili e verificabili.
La stessa legge prevede che i premi assoggettati a imposta sostitutiva possano essere, su scelta del lavoratore, convertiti in beni e servizi di welfare: in questo caso, la somma convertita non concorre alla formazione del reddito, a condizione che sia rispettata la cornice normativa e contrattuale stabilita.
Infine, l’Agenzia richiama la propria risoluzione n. 55/E del 25 settembre 2020, che ha ribadito come le prestazioni di welfare collegate a obiettivi di performance lavorativa, laddove abbiano finalità prettamente retributive, non possano beneficiare delle esenzioni previste dall’art. 51 del TUIR. La prassi ha così contribuito a definire un importante orientamento: per fruire dell’esenzione, il benefit deve essere privo di finalità incentivanti e rivolto alla generalità dei lavoratori o a categorie omogenee, non a singoli selezionati in base alla performance.
Esclusa l’esenzione fiscale per i benefit destinati a un numero limitato e selezionato di dipendenti
Nel fornire il proprio parere, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di applicare l’esenzione fiscale ai benefit erogati a titolo di welfare aziendale, nel caso in cui derivino dalla conversione di premi MBO riconosciuti solo a un gruppo ristretto di dipendenti selezionati in base alla performance individuale. Secondo l’Agenzia, una simile modalità operativa non soddisfa i requisiti previsti dall’articolo 51 del TUIR, che richiede espressamente che i benefit siano destinati alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee e predeterminate, e non a soggetti individuati nominativamente.
Nel caso esaminato, il piano premiale interessava esclusivamente il 61% dei lavoratori con qualifica di Quadro e il 3% degli Impiegati, percentuali che, secondo l’Agenzia, non sono sufficienti a configurare una categoria “definita” in senso normativo, essendo invece il risultato di una scelta selettiva effettuata dall’azienda in base a logiche meritocratiche. Inoltre, la finalità prevalente del piano, orientata a incentivare il raggiungimento di risultati, viene considerata retributiva e premiale, e non riconducibile alla logica di fidelizzazione o benessere diffuso che giustifica le esenzioni previste dal legislatore.
Un altro aspetto fondamentale, evidenziato nella risposta, riguarda la libertà di scelta del dipendente tra erogazione monetaria e benefit. L’Agenzia sottolinea che le disposizioni agevolative non trovano applicazione quando questa opzione viene esercitata al di fuori di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di secondo livello, come richiesto dalla normativa sui premi di risultato. In assenza di tale vincolo contrattuale, la conversione del premio in beni o servizi viene assimilata a una scelta individuale di forma retributiva, e dunque resta pienamente soggetta alla tassazione ordinaria come reddito da lavoro dipendente, in conformità al principio di onnicomprensività sancito dal TUIR.
Entrate: tassazione ordinaria in assenza dei requisiti normativi
L’Agenzia delle Entrate, pertanto, conclude la risposta n. 77/2025, ribadendo che i premi di risultato assegnati su base individuale (cd. “ad personam”), anche se convertiti in beni e servizi di welfare, non possono beneficiare del regime di esenzione fiscale previsto dall’articolo 51 del TUIR.
La possibilità di escludere tali benefit dal reddito di lavoro dipendente è ammessa solo al ricorrere di condizioni ben precise, ovvero:
- la previsione dei benefit da parte di una contrattazione collettiva di secondo livello;
- la loro offerta alla generalità dei dipendenti o a categorie definite in modo oggettivo e non selettivo;
- la riconducibilità a premi di risultato che rientrano nel regime agevolato introdotto dalla Legge di Stabilità 2016.
In assenza di questi presupposti, i benefici concessi, anche sotto forma di prestazioni di welfare, costituiscono a tutti gli effetti reddito da lavoro dipendente e sono quindi soggetti a tassazione ordinaria. La risposta dell’Agenzia conferma, dunque, l’impostazione restrittiva già adottata in precedenti chiarimenti, sottolineando la natura eccezionale delle esenzioni fiscali in materia di welfare e la necessità di rispettare rigorosamente i limiti normativi per poterne usufruire.
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