Ammortizzatori sociali

Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: durata, contribuzione figurativa, erogazione e rimborso delle prestazioni, condizionalità.

23/10/2017

Ai sensi dell’art. 4, D.Lgs. n. 148/2015, per ciascuna unità produttiva il trattamento salariale non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.

Per la verifica del suddetto limite nell’ambito del quinquennio mobile si deve considerare la prima settimana oggetto di richiesta ......

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Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: il contributo addizionale

18/09/2017

La legge delega, con riferimento agli ammortizzatori sociali ha previsto tra i principi ed i criteri direttivi la previsione di una maggiore compartecipazione da parte delle imprese utilizzatrici dei trattamenti.

Sulla scorta di ciò l’articolo 5 del D.Lgs. n. 148/2015 ha stabilito l’applicazione di un contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ...

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La nuova ASpI

25/02/2014 Aggiornato con: legge n. 147/2013 e circolare Inps n. 15 del 29/1/2014 - Istituita dall’articolo 2 della legge n. 92/2012, così come modificata dall’art 1, commi 250-252, del Patto di Stabilità, legge 228/2012, l’ASpI, la nuova Assicurazione per l’Impiego, sostituisce i sussidi di disoccupazione, mentre la Mini Aspi sostituisce l’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti. Rimane fuori, fino a tutto il 2016, l’indennità di mobilità. L’ASpI apporta una revisione degli strumenti di tutela del reddito, attraverso l’ampliamento della platea dei soggetti tutelati e l’introduzione di incentivi per le donne e gli over 50.
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I requisiti per la Mini ASpI - Disoccupazione con requisiti ridotti

20/02/2014 Aggiornato con la circolare Inps n. 12, del 29/01/2014 - Istituita dall’articolo 2 della legge n. 92/2012, così come modificata dall’art 1, commi 250-252 del Patto di Stabilità, legge 228/2012, l’ASpI, la nuova Assicurazione sociale per l’Impiego, sostituisce i sussidi di disoccupazione, mentre la Mini Aspi - di cui al comma 20 dello stesso articolo 2 - sostituisce l’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti. Si deve pertanto ritenere abrogata la previgente disciplina contenuta nell’art. 7, comma 3, della legge 160/1988 (circolari INPS n. 140 del 14/12/2012, n. 142 del 18/12/2012, n. 37 del 14/3/2013). La platea dei destinatari, il calcolo della retribuzione di riferimento e l’importo del trattamento, in relazione ai periodi dal 2013 in poi, corrispondono a quelli della nuova disoccupazione non agricola con requisiti normali in vigore dallo stesso anno. La Mini ASpI, a decorrere dal 2013, spetta a tutti i lavoratori subordinati senza distinzione di qualifica che, a partire dal 1° gennaio 2013, abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che ne presentino i requisiti.
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NASpI - Il nuovo contributo sul licenziamento

19/02/2014

Aggiornato con: circolare Inps n. 12 del 29/1/2014 - L’articolo 2 della legge di riforma del mercato del lavoro, legge 92/2012, istituisce, a decorrere dall'1/1/2013, l’Assicurazione Sociale per l’Impiego al fine di favorire i soggetti che perdono un posto di lavoro. Così come modificata dall’art. 1, commi 250-252, del Patto di Stabilità, legge 228/2012, l’ASpI sostituisce i sussidi di disoccupazione, mentre la Mini Aspi sostituisce l’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti. Rimane fuori, fino a tutto il 2016, l’indennità di mobilità. L’ASpI apporta una revisione degli strumenti di tutela del reddito, attraverso l’ampliamento della platea dei soggetti tutelati e l’introduzioni di incentivi per le donne e gli over 50 ed introduce alcuni aumenti contributivi in determinati settori ed in alcune evenienze particolari. A decorrere da gennaio 2013 sono coinvolti dalla nuova AspI - oltre al contributo ordinario di cui agli art. 12, 6° comma, e 28, 1° comma, legge 160/75 (art. 2, co. 25-27 e co. 36), che risulta aumentato solo per i dipendenti di quei settori che non erano precedentemente destinatari dell’indennità di disoccupazione, e al contributo addizionale (art. 2 co. 28-30) dell’1,40% dell’imponibile ai fini previdenziali dovuta dai datori di lavoro in riferimento alle assunzioni effettuate a tempo determinato - anche il nuovo contributo sui licenziamenti (comma 31 dell’articolo 2), dovuto sulle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, intervenute dal 1° gennaio 2013 per causa diversa dalle dimissioni (art. 2, co. 31-35, come modificati dal comma 250 della legge 228/2012), come da informazioni anticipate dall’Inps con circolare n. 140/2012 e definite con circolare n. 44 del 22/3/2013.

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L’ASpI nelle cooperative ex D.P.R. 602/1970

25/06/2013 Istituita dall’articolo 2 della legge n. 92/2012, in sostituzione delle indennità di disoccupazione e di mobilità (quest’ultima dal primo gennaio 2017), l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) ha esteso le tutele previste nei casi di perdita involontaria del posto di lavoro a numerose categorie di lavoratori escluse dalle precedenti prestazioni di sostegno al reddito. Il nuovo sistema di tutela contro la disoccupazione si rivolge anche ai soci lavoratori delle cooperative di cui al D.P.R. n. 602/1970, precedentemente esclusi dalle indennità di disoccupazione poiché soggetti a un particolare regime contributivo che non prevedeva l’assoggettamento ai contributi previsti per l’assicurazione contro disoccupazione. Le cooperative soggette al regime speciale di cui al D.P.R. n. 602/1970 sono le cooperative di produzione e lavoro operanti nei settori di attività tassativamente elencati nell’apposito documento allegato al decreto stesso. Le attività attualmente contemplate sono le seguenti: - facchinaggio, comprese le attività preliminari e complementari alla movimentazione di merci e prodotti; - trasporto, di persone e merci; - attività accessorie alle precedenti; - attività varie: servizi di guardia a terra o a mare o campestre, polizia ed investigazioni private, custodia, controllo accessi e simili, barbieri ed affini, guide turistiche e simili, gestione dei servizi di accoglienza nei musei e di attività complementari, pulitori compresa la pulizia di giardini e spazi verdi anche con l'ausilio di mezzi meccanici, pulitori di autoveicoli ed autocarri, operatori ecologici, spazzacamini e simili, servizi di recapito fiduciario e simili (servitori di piazza), ormeggiatori, ormeggiatori imbarcati a bordo di qualsiasi mezzo navale.
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AspI, la nuova indennità di disoccupazione ordinaria. Requisiti, importo e durata

04/04/2013 Aggiornato con la circolare Inps n. 37, del 14.3.2013 - Istituita dall’articolo 2 della legge n. 92/2012, così come modificata dall’art. 1, commi 250-252 del Patto di Stabilità, legge 228/2012, l’ASpI, la nuova Assicurazione per l’Impiego, sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola ampliando la platea dei soggetti tutelati. La nuova ASpI spetta a tutti i lavoratori subordinati senza distinzione di qualifica che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione o si siano dimessi per giusta causa, spetta anche ai lavoratori a domicilio e gli stranieri extracomunitari con alcune eccezioni. Secondo le nuove previsioni spetta ai seguenti lavoratori: dipendenti del settore privato, indipendentemente dalla tipologia di contratto di lavoro subordinato; apprendisti; soci lavoratori di cooperativa, che abbiano stipulato con la stessa un contratto di lavoro subordinato ai sensi della legge n. 142/2001 (soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro e soci di cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge n. 250/58, ecc.); dipendenti a tempo determinato delle amministrazioni pubbliche ex art. 1, co.2, del D.lgs. n. 165/2001; soci lavoratori, con contratto subordinato, delle cooperative di cui al D.P.R. n. 602/70, in quanto l’art. 2, co. 38, della legge in commento, nel modificare l’art. 1, comma 1, del citato Decreto, ha aggiunto l’ASpI alle forme di previdenza ed assistenza sociale applicabili a tali soci; categorie del personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato, stante l’abrogazione ex art. 2, co. 69, lett. c., a decorrere dal 1° gennaio 2013, dell’art. 40 del RDL n. 1827/35, che escludeva tali categorie di lavoratori subordinati dalla preesistente assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
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Cassa Integrazione Guadagni – Edilizia speciale L. n. 223/1991

13/03/2013 Datori di lavoro destinatari: tutte le aziende rientranti nel settore edile e dei materiali lapidei, in particolare: aziende industriali e artigiane operanti nel settore dell'edilizia e affini, come per esempio quelle dedite a costruzioni edili, le aziende di costruzione stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche, esercenti linee elettriche e telefoniche, nonché di opere per acquedotti, gas e fognature (art. 1, L. n. 77/1963; art. 1, L. n. 14/1970; INPS circ. n. 50581/1963). aziende industriali esercenti le attività di escavazione e lavorazione di materiali lapidei, come per esempio: escavazione del marmo, dell'alabastro, del granito, del travertino, ecc.; escavazione dei tufi e delle pietre affini (pozzolana, pietra pomice, trachite, serizzo, pietra arenaria); segatura e lavorazione dei sopraddetti materiali; produzione di pietrame e pietrisco; lavorazione delle selci; produzione di sabbia e ghiaia. aziende artigiane esercenti le attività di escavazione e lavorazione di cui sopra, a condizione che la lavorazione sia strettamente collegata sotto il profilo strutturale ed organizzativo all'attività di escavazione (art. 1, L. n. 1058/1971). Sono escluse: le attività di escavazione di gesso, scagliola, argilla, marna, tripolo, talco, farine fossili, caolino (v. INPS circc. n. 52716/1972; n. 60998/1972; n. 61920/1973). (art. 1, L. n. 1058/1971). Lavoratori beneficiari (art. 10, L. n. 223/1991) I lavoratori tutelati sono quelli impiegati nella realizzazione di opere pubbliche di grandi dimensioni per i quali siano stati versati o siano dovuti per il lavoro prestato nel settore edile almeno 6 contributi mensili o 26 contributi settimanali nel biennio precedente alla decorrenza del trattamento. Per quanto riguarda le specifiche categorie di lavoratori, restano ferme le norme generali di settore, ossia si considerano coperti: gli operai, gli impiegati e i quadri, anche se addetti a lavorazioni accessorie connesse direttamente con l'attività industriale; gli operai, gli impiegati e i quadri, soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quelle tutelate; gli operai, gli impiegati e i quadri, addetti a lavorazioni stagionali o lavorazioni soggette a periodi di disoccupazione stagionale; i giovani assunti con contratto di inserimento (INPS circ. n. 41/2006). Lavoratori esclusi i lavoratori con qualifica di dirigente; gli apprendisti (art. 21, L. n. 25/1955); gli autisti che prestano la propria opera alle dipendenze dei titolari di impresa e del loro nucleo familiare (L. n. 1003/1956); le lavoratrici madri, per tutto il periodo in cui vige il divieto di licenziamento (dall'inizio della gestazione fino al compimento di un anno di età del bambino), salvo che le stesse siano addette ad un reparto con autonomia funzionale la cui attività sia completamente sospesa; i lavoratori somministrati, in quanto le agenzie di somministrazione, loro datori di lavoro formali, non rientrano tra le aziende destinatarie delle integrazioni salariali (INPS circ. n. 41/2006).
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