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Giuseppe Moschella

Giuseppe Moschella si è laureato in Economia del Commercio Internazionale e dei Mercati Valutari presso l’Università di Napoli, lavora nel campo della consulenza fiscale e tributaria da oltre 12 anni. Ha conseguito l’abilitazione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile maturando esperienza come revisore degli Enti Locali. Durante gli anni si è specializzato sulle diverse tematiche fiscali/tributarie, nella consulenza alle PMI e agli Enti No Profit occupandosi anche di finanziamenti europei. Parallelamente all’attività di Dottore Commercialista ha iniziato nel 2008 l’attività editoriale collaborando con alcune redazioni e società di consulenza e formazione. Interessato alla normativa fiscale e tributaria, segue costantemente la materia e le sue frequenti evoluzioni. Nella Redazione della Testata giornalistica eDotto si occupa della redazione di articoli, circolari operative, approfondimenti e guide operative fiscali e tributarie.

Tutta la redazione Edotto vanta una specializzazione comprovata nell'ambito dell’informazione tecnico-normativa per Professionisti, Associazioni ed Aziende. Informa, ogni giorno, gli oltre 53000 utenti attraverso le 20 linee editoriali con aggiornamento quotidiano, settimanale, quindicinale e mensile. Pubblica - sul portale www.edotto.com - articoli, approfondimenti e prontuari.


Nuovi chiarimenti sui rimborsi IVA

Il Decreto sulle Semplificazioni Fiscali (D.Lgs. 175/2014, pubblicato nella G.U. n. 288 del 28.11.2014) in vigore dal 13 dicembre 2014, ha rivisto le regole per i rimborsi dell’eccedenza IVA con la riformulazione dell’articolo 38-bis del decreto Iva (DPR 633/72), elevando in particolare la soglia che consente di ottenere il rimborso senza presentazione di garanzie. I primi chiarimenti sulle novità introdotte dal decreto semplificazioni, sono arrivati con la circolare 32 del 30 dicembre 2014, successivamente con la circolare 35 del 27 ottobre 2015 l'Agenzia delle Entrate è ritornata sulla nuova disciplina dei rimborsi Iva. L’Agenzia in particolare fornisce dei chiarimenti ad alcuni quesiti posti, e nelle questioni affrontate spiccano le implicazioni tra la vecchia e la nuova normativa, le ipotesi di rischio che rendono obbligatoria la prestazione della garanzia, gli effetti delle modifiche normative sulla disciplina dell’Iva di gruppo, e la questione relativa alle modifiche delle richieste già presentate.


La revisione delle sanzioni tributarie

Il 7 ottobre scorso, è stato pubblicato nella G.U. n.233 il Decreto 158 del 24.09.2015, attuativo della legge delega 23 del 11 marzo 2014. Il contenuto del decreto rispecchia gli indirizzi forniti dalla delega al Governo relativamente alla revisione del sistema sanzionatorio penale/tributario secondo criteri di predeterminazione e di proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti del contribuente. Il provvedimento accoglie quelli che sono gli indirizzi della Corte di Giustizia europea in materia di registrazione Iva, prevedendo una sanzione fissa se la violazione fiscale non abbia comportato danno alle casse dell’erario con specifico riferimento alla violazione degli obblighi di documentazione e registrazione delle operazioni. Tra le novità, emerge la possibilità di presentare con una riduzione delle sanzioni, la dichiarazione omessa, quando questa sia presentata non oltre la scadenza della dichiarazione successiva, e se non sono stati avviati accessi e verifiche. Si va dunque dalle violazioni dichiarative a quelle sui versamenti, da quelle dei sostituti d’imposta a quelle tipiche dell’Iva, andando anche a modificare importanti istituti tipici delle diverse imposte d’atto. Secondo quanto previsto dal decreto, le nuove disposizioni saranno applicabili a partire dal 01.01.2017, nel presente documento se ne analizzano alcune tra le principali. 


La compensazione dei crediti fiscali

La compensazione dei crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali consente di sommare algebricamente i crediti e i debiti maturati nei confronti dei diversi enti (Stato, Regioni, Inps, ecc.). Dopo l’invio di Unico 2015, è importante controllare in via definitiva la situazione dei crediti che sono maturati nel corso del periodo d’imposta di riferimento. Tale verifica è necessaria per controllare l’eventuale l’utilizzo dei crediti effettuando le compensazioni, e per controllare di non aver violato i limiti previsti dalla legge, introdotti contro gli abusi sull’utilizzo del credito in compensazione. Tra i crediti che si possono utilizzare per le compensazioni, vi sono anche i crediti previdenziali risultanti dalle denunce contributive o dalle dichiarazioni annuali, nonché i crediti che spettano al contribuente per nuove assunzioni, o investimenti.


Il raddoppio dei termini per l'accertamento

Sono entrate in vigore lo scorso due settembre le modifiche al regime del raddoppio dei termini relativo all’esercizio delle azioni di accertamento effettuate dall’Amministrazione Finanziaria per le fattispecie tributarie rilevanti dal punto di vista penale.

Il decreto legislativo di revisione del regime è il n. 128 del 5 agosto 2015 (pubblicato nella G.U. del 18 agosto 2015) e introduce interessanti modifiche alla disciplina del raddoppio dei termini per l’accertamento ai fini Iva e delle imposte sui redditi contenuta rispettivamente negli articoli 57 comma 3 del DPR 633/72, e 43 comma 3 del DPR 600/73. Viene previsto in particolare, che il raddoppio non opera se la denuncia da parte dell’Amministrazione Finanziaria in ordine ad una condotta tributaria penalmente rilevante, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di accertamento.


Prorogata al 30 novembre l'adesione per il rientro dei capitali

Con un decreto approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 29 settembre, viene concesso più tempo per l'adesione alla Voluntary Disclosure, ovvero all'accesso della procedura che consente di regolarizzare il rientro dei capitali all'estero, portando al 30 novembre 2015 il termine per la presentazione delle istanze, al 30 dicembre 2015 l'invio di integrazioni, relazioni ed allegati, e al 31 dicembre 2016 i termini di accertamento per gli anni e gli imponibili oggetto della voluntary. La proroga, che arriva anche a seguito di un numero molto elevato di richieste di adesione, specie negli ultimi giorni prima dell'approvazione del decreto, è stata dettata dall’esigenza di riconoscere maggiore tempo per completare gli adempimenti previsti, tenuto conto delle problematiche di recepimento della necessaria documentazione, anche in ragione del fatto che l’acquisizione richiede il coinvolgimento di soggetti esteri.