730 e Redditi PF 2021: calcolo dei giorni per disoccupazione agricola, CIG e Naspi

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730 e Redditi PF 2021: calcolo dei giorni per disoccupazione agricola, CIG e Naspi

L’Agenzia delle Entrate precisa che, qualora il lavoratore abbia fruito della disoccupazione agricola 2020, potrà essere computato in dichiarazione il numero di giorni indicato nelle CU Inps 2021, a prescindere dal riferimento ai semestri, consentendo al lavoratore il recupero di tutti i benefici spettanti.

Con risoluzione n. 41 del 4 giugno 2021 l’Agenzia delle Entrate offre chiarimenti in merito alla ripartizione dei giorni nei modelli dichiarativi nelle ipotesi in cui il contribuente, nel 2020, abbia percepito alcune indennità come la disoccupazione agricola, la cassa integrazione o la Naspi.

Trattamenti integrativi e indennità Inps

Ai sensi del Dl n. 3/2020, il bonus Renzi è stato sostituito da due diverse misure efficaci dal 1° luglio 2020 e per il 2021.

La prima misura riconosce un trattamento integrativo - pari a 600 euro per il 2020 e 1.200 euro per il 2021 - ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. Esso viene determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi a partire dal 1° luglio 2020. Il reddito del beneficiario non deve essere superiore a 28.000 euro.

La seconda, per le prestazioni rese tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020, prevede una ulteriore detrazione fiscale ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro. La detrazione è rapportata al periodo di lavoro, diminuisce con l’innalzamento del reddito complessivo e diventa pari a zero quando raggiunge la soglia dei 40mila euro.

Ciò ha comportato che:

  • nei modelli dichiarativi 2021 (anno d’imposta 2020) sono stati previsti due semestri al fine di determinare i benefici spettanti al contribuente prima e dopo il 1° luglio 2020;
  • nel modello CU 2021 è prevista l’indicazione del numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni per lavoro dipendente riferiti a ciascuno dei due semestri, rispettivamente al punto 13 (“Primo semestre”) e al punto 14 (“Secondo semestre”).

Viene posto il caso in cui il lavoratore, nel corso del 2020, ha percepito sia redditi di lavoro dipendente sia indennità di disoccupazione agricola: nella dichiarazione dei redditi si dovrà indicare i giorni rilevati sia nella CU dell’Ente che ha erogato l’indennità in questione che in quella emessa dal datore di lavoro fino ad un massimo di giorni di lavoro nell’anno pari a 365.

Si chiede di specificare quale sia il numero dei giorni da indicare nei modelli dichiarativi relativi all’anno 2020 in presenza di indennità, quale quella per disoccupazione agricola, riferita alle giornate lavorate nel 2019.

Modelli dichiarativi 2021: come calcolare i giorni su cui spettano i benefici

L’Agenzia dà soluzione al quesito mutuando al caso in questione i chiarimenti forniti con la circolare n. 137/1997 in materia di modalità di calcolo dei giorni di spettanza delle detrazioni con riferimento alla indennità di disoccupazione speciale in agricoltura.

Tale documento ha chiarito che per indennità o somme erogate dall’Inps o da altri enti, il contribuente ha diritto a fruire delle detrazioni per spese di produzione del reddito nell’anno in cui sono stati percepiti tali redditi. Per determinare il numero di giorni per i quali si ha diritto a tale detrazione, il contribuente deve tener conto di quelli che hanno dato diritto a tale indennità, anche se riferibili ad anni precedenti, purché tali giorni trovino capienza nel limite massimo di 365 giorni (o 366).

Quindi, la detrazione spetta per il numero di giorni che l’indennità percepita ha retribuito, ovverosia del numero di giorni per i quali il contribuente è rimasto disoccupato.

Tale principio risulta applicabile anche per il calcolo dei giorni che danno diritto ai trattamenti integrativi, in caso di indennità erogate direttamente dall’Inps per il 2020, con riferimento ai due semestri dello stesso anno, purché non si superi il limite massimo di 365 giorni.

Nella dichiarazione dei redditi relativa al 2020, potrà essere computato il numero di giorni indicato nella CU Inps 2021, a prescindere dai semestri, consentendo al lavoratore di recuperare tutti i benefici spettanti.

Nel rispetto della regola generale secondo cui la somma dei giorni del punto 13 e del punto 14 deve sempre essere uguale al numero di giorni del punto 6, il contribuente indicherà nella dichiarazione:

  • per il primo semestre un numero di giorni non superiore a 181, e a 182 se il rapporto di lavoro è inferiore all’anno solare con inizio prima del 29 febbraio, perché, trattandosi di anno bisestile, va considerato il 29 febbraio 2020;
  • per il secondo semestre un numero di giorni non superiore a 184.

Pertanto, per l’anno d’imposta 2020, può essere riportato in dichiarazione il numero di giorni riferiti al 1° e al 2° semestre anche diversi da quelli certificati nella CU Inps, a patto che la somma dei giorni indicati per i due periodi coincida con il numero di giorni indicati nel punto 6 (“giorni lavoro dipendente”) della stessa CU, così da consentire al lavoratore il recupero di tutte le detrazioni spettanti.

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