Accertamento Irap. No al raddoppio dei termini

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La Ctr Lombardia, con la sentenza n. 255/30/2014, chiarisce alcuni aspetti relativi alla discussa applicabilità del raddoppio dei termini a disposizione per l’accertamento in caso di Irap.

Nell’esaminare il caso di specie, che trae origine da un’operazione immobiliare che vede coinvolta una società, che dopo aver acquistato un immobile da un soggetto terzo lo cede ad una altra società di leasing nello stesso giorno e con un prezzo maggiorato, i giudici milanesi, confermano quanto già sancito dai giudici di primo grado, ed escludono la possibilità che l’accertamento sia notificato dopo la scadenza del termine decadenziale, che nella vicenda era stato considerato riaperto a seguito di una denuncia penale.

Il tutto perché le violazioni Irap non hanno rilevanza ai fini penali; dunque, l’accertamento in oggetto deve essere considerato nullo.

Il raddoppio dei termini previsto dal Dl 223/2006 in presenza di reati tributari vale, infatti, solo per le fattispecie disciplinate dall’articolo 43 del Dpr 600/73 e dall’articolo 57 del Dpr 633/72, che si riferiscono rispettivamente alle imposte sui redditi e all’Iva, per le quali appunto vale il principio che gli avvisi di accertamento possano essere notificati entro il quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, o quinto anno in ipotesi di omessa dichiarazione.

L’Irap, invece, non rientrando nella casistica dei reati tributari di cui al Dlgs 74/2000, non soggiace ai termini del raddoppio dei tempi a disposizione per l'accertamento.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 24 - Irap senza raddoppio dei termini - Tomassimi

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