Accesso ai documenti amministrativi ad ampio raggio

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Gli uffici della Pubblica amministrazione devono rendere disponibili gli atti amministrativi richiesti dal privato utili per preparare la propria difesa giudiziale. Infatti, ribadisce il Consiglio di Stato con sentenza n. 9102 del 16 dicembre 2010, l’accesso agli atti amministrativi deve costituire la regola mentre il divieto l’eccezione. Un'azienda aveva fatto espressa richiesta di ottenere l'accesso al verbale di accertamento ispettivo che era seguito ad una verifica Inps, ma l'ente rigettava la domanda ponendo a giustificazione la presenza, negli atti, delle dichiarazioni dei lavoratori della ditta dalle quali era partito il procedimento ispettivo.

Ma il Cds ha rammentato come l’accesso agli atti amministrativi può essere escluso solo ed esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge n. 241/1990 che nel caso trattato non sussistono. Nell'ipotesi suddetta la preclusione relativa all'esigenza di preservare l’identità dei dipendenti autori delle dichiarazioni recede di fronte dell’esigenza contrapposta di tutela della difesa degli interessi giuridici, “essendo la realizzazione del diritto alla difesa garantita comunque dall’art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990”.
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