Adesione a Fasda, c'è tempo fino al 9 gennaio

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Il Fondo di Assistenza Sanitaria per i Dipendenti dei Servizi Ambientali (FASDA) rinnova anche per l’anno 2026 l’iniziativa volta a consentire agli iscritti di estendere la copertura sanitaria al proprio nucleo familiare, attraverso specifici Piani sanitari loro dedicati.

L’estensione della tutela sanitaria rappresenta uno strumento di particolare rilevanza nell’ambito del welfare contrattuale, in quanto permette di garantire prestazioni sanitarie integrative non solo al lavoratore iscritto, ma anche ai soggetti che compongono il suo nucleo familiare, secondo regole e condizioni definite dallo Statuto del Fondo e dalla polizza assicurativa.

Vediamo di seguito il ruolo del Fondo FASDA, i requisiti soggettivi e contrattuali per l’iscrizione e il perimetro di applicazione dei Piani sanitari familiari 2026.

Cos’è il Fondo FASDA e a chi si rivolge

Si tratta di un Fondo di assistenza sanitaria integrativa istituito nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale del settore dei servizi ambientali la cui funzione principale è garantire ai lavoratori iscritti un sistema di prestazioni sanitarie integrative rispetto a quelle assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), attraverso una copertura assicurativa gestita da una compagnia convenzionata.

Il Fondo opera in attuazione delle previsioni contrattuali e statutarie, definendo:

  • le prestazioni sanitarie rimborsabili o erogabili in forma diretta;
  • i massimali di spesa, le franchigie e gli eventuali scoperti;
  • le modalità di adesione e di contribuzione, sia ordinaria sia volontaria.

All’interno di questo quadro, si inserisce la possibilità per l’iscritto di estendere la copertura ai familiari mediante il versamento di un contributo volontario aggiuntivo, secondo quanto previsto dalle regole del Fondo.

La finalità del Fondo FASDA è dunque quella di:

  • rafforzare la tutela sanitaria dei lavoratori del settore dei servizi ambientali;
  • integrare le prestazioni pubbliche con coperture assicurative aggiuntive;
  • promuovere un modello di welfare contrattuale stabile e strutturato.

L’estensione della copertura ai familiari risponde a un’esigenza concreta di protezione del nucleo familiare, consentendo all’iscritto di accedere, per i propri congiunti, a prestazioni sanitarie che includono visite specialistiche, accertamenti diagnostici, ricoveri e ulteriori servizi previsti dalle Guide ai Piani sanitari.

CCNL dei Servizi Ambientali

Il Fondo FASDA trova il proprio fondamento nel CCNL dei Servizi Ambientali, che ne disciplina l’obbligo di iscrizione per le aziende del settore e ne definisce il perimetro dei lavoratori beneficiari.

Lavoratori iscritti e requisiti contrattuali

Tipologie di contratto ammesse

Possono essere iscritti al Fondo FASDA i lavoratori delle aziende che applicano il CCNL dei Servizi Ambientali e che risultano regolarmente iscritte al Fondo stesso.

In particolare, l’iscrizione è prevista per i lavoratori in possesso di una delle seguenti tipologie contrattuali:

  • contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno sia a tempo parziale;
  • contratto di lavoro a tempo determinato, purché di durata non inferiore a dodici mesi, sia a tempo pieno sia a tempo parziale con percentuale pari o superiore al 50%;
  • contratto di apprendistato, purché ricorrano le condizioni previste dal CCNL e dallo Statuto del Fondo.

Condizione del periodo di prova

Un ulteriore requisito essenziale per l’accesso alle prestazioni del Fondo FASDA è il superamento del periodo di prova, qualora previsto dal contratto di lavoro; il diritto alle prestazioni sanitarie non sorge infatti immediatamente con l’assunzione, ma decorre secondo una regola temporale precisa.

L’iscritto può accedere alle prestazioni a partire dal primo giorno del secondo trimestre successivo a quello in cui avviene l’assunzione o, se successivo, a quello in cui termina il periodo di prova.

Questa regola si applica sia ai lavoratori di nuova assunzione sia a quelli che maturano il diritto alla copertura dopo la conclusione del periodo di prova, e incide anche sulla possibilità di estendere la copertura ai familiari.

Obbligo di regolarità contributiva del datore di lavoro

Il diritto alle prestazioni sanitarie erogate dal Fondo FASDA è subordinato al regolare versamento dei contributi ordinari da parte del datore di lavoro, presupposto imprescindibile per la validità della copertura assicurativa e per l’accesso alle prestazioni, sia per l’iscritto sia per i familiari eventualmente inclusi nei Piani sanitari.

In caso di irregolarità contributiva, il Fondo può infatti sospendere o limitare l’erogazione delle prestazioni, secondo quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti interni.

Piani sanitari familiari FASDA per l’anno 2026

Per l’anno 2026, il Fondo di Assistenza Sanitaria per i Dipendenti dei Servizi Ambientali (FASDA) conferma la possibilità, per gli iscritti, di estendere la copertura sanitaria al proprio nucleo familiare, mediante l’adesione a specifici Piani sanitari familiari.

L’iniziativa si inserisce nel quadro del welfare contrattuale previsto dal CCNL dei Servizi Ambientali e consente di garantire una tutela sanitaria integrativa anche ai familiari dell’iscritto, nel rispetto di condizioni, requisiti e limiti puntualmente disciplinati dallo Statuto del Fondo e dalla polizza assicurativa.

Tipologie

Per il periodo di copertura 1° gennaio 2026 - 31 dicembre 2026, FASDA mette a disposizione degli iscritti due distinti Piani sanitari familiari, differenziati in base all’età dei beneficiari e alla tipologia di prestazioni offerte.

Piano sanitario per coniuge, conviventi e figli dai sedici anni

Il Piano sanitario “Familiari per coniuge, conviventi e figli dai sedici anni compiuti” è destinato ai componenti del nucleo familiare che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. Rientrano in questa categoria il coniuge, il convivente more uxorio e i figli che, alla data di decorrenza della polizza, abbiano un’età pari o superiore a 16 anni.

Le prestazioni sanitarie incluse nel Piano sono dettagliatamente elencate nelle Guide ai Piani sanitari FASDA, che costituiscono il documento di riferimento per la verifica:

  • delle tipologie di prestazioni rimborsabili o erogabili in forma diretta;
  • dei massimali annui di spesa;
  • delle franchigie e degli eventuali scoperti applicabili;
  • delle modalità di accesso alle strutture convenzionate o non convenzionate.

Per l’anno 2026, il contributo richiesto per il Piano sanitario destinato a coniuge, conviventi e figli dai 16 anni è pari a € 450,00 per ciascun componente incluso in copertura.

Il contributo è di natura volontaria e si aggiunge alla contribuzione ordinaria già prevista per l’iscritto al Fondo. Le modalità di pagamento sono stabilite dal Fondo e comunicate attraverso il Portale S.I. FASDA.

Piano sanitario per figli da zero a sedici anni

Accanto al Piano destinato ai familiari di età pari o superiore a 16 anni, il Fondo FASDA prevede uno specifico Piano sanitario per figli da zero a sedici anni, pensato per rispondere alle esigenze sanitarie dei minori.

Per questo Piano sanitario il contributo individuale annuo previsto per il 2026 è pari a € 150,00 per ciascun figlio incluso in copertura.

Durata della copertura sanitaria

La copertura sanitaria dei Piani familiari FASDA 2026 ha una durata annuale, con validità dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026. Allo scadere del periodo di copertura, l’iscritto potrà valutare il rinnovo dell’adesione secondo le modalità e le tempistiche che saranno comunicate dal Fondo per l’annualità successiva.

Definizione di nucleo familiare

Ai fini dell’adesione ai Piani sanitari familiari, FASDA fa riferimento al concetto di nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia dell’iscritto. Nel nucleo familiare possono essere inclusi sia i componenti fiscalmente a carico sia quelli non fiscalmente a carico, purché rientranti tra i soggetti espressamente ammessi dal Fondo.

Sono ammessi all’iscrizione ai Piani sanitari familiari FASDA i seguenti soggetti:

  • coniuge dell’iscritto;
  • convivente more uxorio, inteso come partner convivente in modo stabile;
  • figli conviventi dell’iscritto, sia fiscalmente a carico sia non fiscalmente a carico;
  • figli del coniuge nati da precedente unione;
  • figli del convivente more uxorio;
  • figli di genitori separati con affidamento condiviso al 50% che non risultano nello stato di famiglia dell’iscritto, a condizione che venga presentata apposita autocertificazione.

NOTA BENE: l’elencazione dei soggetti ammessi è tassativa e consente di individuare con precisione il perimetro dei familiari che possono beneficiare della copertura sanitaria integrativa.

Obbligo di iscrizione dell’intero nucleo familiare

Un principio fondamentale che disciplina l’adesione ai Piani sanitari familiari FASDA è l’obbligo di iscrizione dell’intero nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia, vale a dire che, qualora l’iscritto decida di estendere la copertura sanitaria ai familiari, non è consentita una scelta selettiva dei singoli componenti ma è necessario includere tutti i soggetti appartenenti al nucleo familiare, secondo la definizione adottata dal Fondo.

Pur nel rispetto del principio generale di iscrizione dell’intero nucleo familiare, il Fondo FASDA prevede alcune eccezioni specifiche, che consentono di escludere determinati componenti dalla copertura: vediamo quali.

Componenti già coperti da altra assicurazione sanitaria

Possono essere esclusi dall’iscrizione i componenti del nucleo familiare che risultino già coperti da un’altra assicurazione sanitaria; in tali casi, l’iscritto è tenuto a rendere una dichiarazione, che sarà sottoposta a verifica da parte di UniSalute, la Compagnia assicurativa che gestisce la polizza FASDA.

Componenti esenti dal pagamento dei ticket sanitari

Un’ulteriore eccezione riguarda i componenti del nucleo familiare che siano in possesso di una totale esenzione dal pagamento dei ticket sanitari; anche in questo caso, l’esclusione dalla copertura è subordinata a una verifica da parte della Compagnia assicurativa, che accerta la sussistenza dei requisiti dichiarati.

Quando aderire

L’adesione ai Piani sanitari familiari FASDA per l’anno 2026 è consentita esclusivamente all’interno di una finestra temporale definita, fissata dal 9 dicembre 2025 al 29 gennaio 2026.

Al di fuori di questa finestra temporale, non è possibile presentare domande di adesione o rinnovo, salvo specifiche eccezioni previste dallo Statuto del Fondo. Pertanto, il rispetto delle scadenze assume un rilievo essenziale per evitare l’esclusione dalla copertura per l’intera annualità.

Prima di accogliere le iscrizioni per il periodo gennaio–dicembre 2026, FASDA procede a una verifica preventiva di eventuali sospensioni intervenute negli anni precedenti.

Decorrenza delle prestazioni

Per i nuovi iscritti al Fondo FASDA, il diritto ad accedere alle prestazioni sanitarie decorre dal primo giorno del secondo trimestre successivo a quello in cui avviene:

  • l’assunzione del lavoratore, oppure
  • se previsto, il termine del periodo di prova.

Questa regola si applica sia alla copertura dell’iscritto sia all’eventuale estensione ai familiari, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti contrattuali e contributivi.

Il momento di effettiva decorrenza della copertura sanitaria è strettamente collegato dunque:

  • alla data di assunzione del lavoratore;
  • alla conclusione del periodo di prova, se previsto dal contratto di lavoro.

Nel caso in cui il periodo di prova si concluda in un trimestre successivo rispetto a quello di assunzione, la decorrenza delle prestazioni viene calcolata con riferimento al trimestre di fine prova, e non a quello di inizio del rapporto di lavoro.

Esempio pratico

  • Superamento del periodo di prova: 21 febbraio 2026 (1° trimestre 2026)
  • Secondo trimestre successivo: 3° trimestre 2026
  • Decorrenza delle prestazioni sanitarie: 1° luglio 2026

In questo caso, sia l’iscritto sia i familiari eventualmente inclusi nei Piani sanitari potranno usufruire delle prestazioni a partire dal 1° luglio 2026, a condizione che il datore di lavoro abbia regolarmente versato i contributi ordinari.

Come effettuare l’adesione ai Piani familiari FASDA

L’adesione ai Piani sanitari familiari FASDA 2026 può essere effettuata esclusivamente in modalità telematica, attraverso il Portale del Fondo FASDA, denominato Portale S.I. FASDA.

Per procedere all’adesione, l’iscritto deve:

  1. registrarsi al Portale S.I. FASDA, qualora non sia già in possesso delle credenziali di accesso;
  2. accedere alla propria Area Riservata, utilizzando username e password;
  3. verificare e, se necessario, aggiornare i dati anagrafici e contrattuali.

All’interno dell’Area Riservata, l’iscritto può accedere alla sezione dedicata all’“Adesione Familiari”, nella quale è possibile:

  • inserire i dati dei componenti del nucleo familiare;
  • selezionare i Piani sanitari applicabili in base all’età dei familiari;
  • caricare eventuale documentazione richiesta;
  • confermare l’adesione e procedere al pagamento del contributo.

L’operazione si considera perfezionata solo a seguito della corretta conclusione della procedura e del pagamento del contributo dovuto.

Modalità di pagamento

Il pagamento del contributo può essere effettuato esclusivamente attraverso le modalità indicate dal Fondo, ossia:

  • bonifico bancario;
  • carta di credito.

Il pagamento deve avvenire entro il termine ultimo del periodo di adesione, ossia il 29 gennaio 2026, perché l’iscrizione sia considerata valida.

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