Adesione, tutelato il legittimo affidamento del contribuente

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Adesione, tutelato il legittimo affidamento del contribuente

Con sentenza n. 12372 dell’11 maggio 2021, la Corte di cassazione si è pronunciata in tema di legittimo affidamento del contribuente in presenza di una procedura di accertamento con adesione ex D.lgs. n. 218/1997.

Avviso dopo adesione? Inesigibile la maggiore pretesa del Fisco

Ha in particolare definito come “lesiva del principio di collaborazione e buona fede” l’eventuale condotta dell'Ufficio finanziario con cui, dopo aver emesso, in base alla proposta accettata dal contribuente, gli atti di accertamento con adesione per alcune annualità d'imposta, proceda, repentinamente, senza motivazione e nonostante il tempestivo e regolare adempimento degli atti già emanati, all’emissione per le restanti annualità, pure oggetto della proposta, di avviso di accertamento per l'originaria pretesa.

In dette ipotesi – proseguono gli Ermellini - è inesigibile, in relazione al legittimo affidamento sulla regolare definizione della procedura di accertamento con adesione, la maggior pretesa costituita dalla differenza tra gli importi concordati e quelli richiesti.

Legittimo affidamento, condizioni e limiti

Nel testo della corposa decisione, la Sezione tributaria della Suprema corte ha anche precisato, in tema di legittimo affidamento del contribuente di fronte all’azione dell’Amministrazione finanziaria, che costituisce situazione tutelabile quella caratterizzata:

  • da un’apparente legittimità e coerenza dell’attività dell’Ufficio finanziario in senso favorevole al contribuente;
  • dalla buona fede del contribuente, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall’assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo;
  • dall’eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee ad indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono.

La tutela di una situazione del genere – ha continuato la Corte - non è ancorata a schemi precostituiti e al modello formale della validità/invalidità dell’atto, richiedendo una valutazione in concreto in relazione alla diversità delle fattispecie e delle situazioni.

Il caso esaminato dalla Cassazione

Nella vicenda specificamente esaminata, una società contribuente aveva presentato istanza con adesione rispetto al processo verbale di contestazione emesso dalla Guardia di Finanza con il quale le era stata contestata, per gli anni d’imposta 2003-2007, l’omessa dichiarazione di ricavi.

La procedura di adesione si era conclusa con la redazione di un processo verbale di contraddittorio tramite il quale erano stati determinati, per le singole annualità, gli importi riconosciuti.

In attuazione dell’accordo erano stati adottati, nonché sottoscritti dalla contribuente, gli atti di accertamento con adesione per il 2003 e il 2004, i cui importi erano stati tempestivamente corrisposti dalla società.

Successivamente, l’Agenzia delle Entrate aveva emesso, nei confronti della predetta, avviso di accertamento ai fini Iva, Irpef e Irap relativamente all’anno 2005, nonché atto di contestazione delle sanzioni, in relazione all’originaria pretesa contenuta nel PVC della GdF.

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