Alloggi destinati ai lavoratori nel turismo: come e a chi spettano i contributi

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2025 il Decreto del Ministero del turismo 18 settembre 2025  che definisce le tipologie di costo, le specifiche categorie dei soggetti beneficiari nonchè le modalità per garantire alloggi ai lavoratori impiegati nel settore del turismo.

Il decreto dà attuazione all’art. 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, recante misure a favore dell’alloggio dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo (ivi inclusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande), nel rispetto della disciplina UE sugli aiuti di Stato.

Alloggi per i lavoratori del turismo: cosa prevede il decreto Economia

L’art. 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, c.d. decreto Economia, introduce misure mirate al miglioramento del benessere dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo e di coloro che operano negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Nel rispetto della disciplina UE in materia di aiuti di Stato, è autorizzata la spesa pubblica di 44 milioni di euro per l’anno 2025 e di 38 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027. per l’erogazione:

  • di contributi in conto capitale per investimenti immobiliarifinalizzati alla creazione, riqualificazione e ammodernamento di alloggi destinati ai lavoratori del comparto, con particolare attenzione all’efficientamento energetico e alla sostenibilità ambientale (22 milioni di euro per il 2025 e 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027;
  • di contributi per la locazione, volti a sostenere i costi di affitto degli alloggi assegnati ai lavoratori a condizioni agevolate (22 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

È demandata a un decreto del Ministro del turismo la definizione, in particolare, delle tipologie di costo ammissibili, delle categorie di soggetti beneficiari, delle modalità di assegnazione e gestione degli alloggi ai lavoratori per un periodo non inferiore a 5 anni nonché delle condizioni agevolate di locazione.

Il decreto è stato pubblicato In GU il 4 ottobre 2025.

Contributi per investimenti immobiliari

Soggetti beneficiari

Il Decreto del Ministro del turismo 18 settembre 2025 dispone che possono presentare proposte di investimento gli operatori che esercitino attività di impresa nel settore turistico, individuati da codici ATECO di cui alla tabella allegata al decreto stesso.

Tali soggetti devono avere la disponibilità dell’immobile (proprietà o locazione registrata con consenso del proprietario) ed essere in possesso di specifici requisiti (iscrizione al Registro imprese con ATECO coerente; sede legale/operativa in Italia; essere in regola con le disposizioni vigenti in materia del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente; assenza di procedure concorsuali; assenza di sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001; regolarità previdenziale/fiscale/assicurativa; essere in regola con norme antimafia ex D.Lgs. 159/2011 e Codice contratti, obblighi assicurativi ex L. 213/2023 e agibilità degli edifici).

L’immobile oggetto dell’intervento deve essere destinato, per almeno 9 anni dopo il completamento dei lavori, ad uso esclusivo dei dipendenti delle strutture turistico-ricettive, compresi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, applicando un canone di locazione ridotto di almeno il 30% rispetto al valore medio di mercato dell’area.

Ammesse anche le società inattive con ATECO idoneo se dimostrano l’avvio delle opere dopo la domanda e prima della concessione dei contributi.

Progetti e spese ammissibili

Sono ammissibili progetti volti alla riqualificazione/ammodernamento/completamento, ivi inclusi gli interventi di efficienza energetica e sostenibilità, per alloggi da concedere a condizioni agevolate ai lavoratori del comparto.

Ogni progetto deve prevedere almeno 10 posti letto e gli alloggi realizzati devono essere destinati ai dipendenti dell’impresa turistico-ricettiva o degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della legge 287/1991.

Gli investimenti ammessi dal decreto devono essere conclusi entro 24 mesi dalla data di concessione del contributo.

Gli interventi di riqualificazione, ammodernamento o completamento di immobili esistenti devono generare un risparmio energetico minimo conforme a quanto previsto dall’articolo 38-bis del regolamento GBER e dalle altre disposizioni europee applicabili.

Sono inoltre ammissibili, nei limiti del 30% dell’investimento complessivo, le spese per impianti, macchinari, attrezzature e arredi nuovi di fabbrica, nonché le opere murarie strettamente necessarie alla loro installazione.

Le spese devono riguardare interventi avviati dopo la presentazione della domanda di agevolazione e avere un importo minimo di spesa ammissibile di 500.000 euro e massimo di 5.000.000 euro.

Per le PMI sono ammesse anche spese di consulenza strettamente connesse agli interventi, entro il 10% dell’investimento ammissibile, con una intensità di aiuto massima del 50% dei relativi costi, come previsto dall’articolo 18 del regolamento GBER.

Concessione ed erogazione

I contributi in conto capitale sono concessi tramite una procedura valutativa a graduatoria, avviata con avviso pubblico.

Le modalità di presentazione delle domande, la documentazione richiesta e i termini sono stabiliti da un successivo avviso del Ministero del Turismo.

I contributi in conto capitale sono erogati dal Ministero del Turismo, tramite il soggetto gestore, con apposita determinazione.

È prevista un’anticipazione del 50% entro 30 giorni dalla firma dell’atto di obbligo, garantita da fideiussione bancaria o assicurativa di pari importo. Il saldo finale è erogato entro 60 giorni dall’approvazione della rendicontazione completa del progetto-

Contributi volti a sostenere i costi per la locazione

Il Decreto del Ministro del turismo 18 settembre 2025 prevede che i contributi di parte corrente (contributi ai canoni di locazione) sono rivolti alle imprese operanti nel settore turistico, individuate attraverso i medesimi codici ATECO previsti per i soggetti ammessi agli investimenti in conto capitale, che sostengono spese per l’alloggio dei propri dipendenti, compresi quelli impiegati negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Gli aiuti possono riguardare una o più unità immobiliari, situate nella stessa provincia della struttura ricettiva o entro 40 km da essa.

Gli immobili devono essere nella disponibilità del beneficiario, tramite proprietà o contratto di locazione registrato, e destinati ad alloggi per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo.

Possono essere finanziati anche alloggi da rendere funzionali entro 24 mesi dalla presentazione della domanda.

Il contributo copre una quota dei canoni di locazione annuali per un periodo compreso tra 5 e 10 anni, fino a un massimo di 3.000 euro per posto letto all’anno.

L’agevolazione è concessa ai sensi dell’art. 29 del regolamento GBER, con un’intensità massima pari al 50% dei costi ammissibili per le PMI e al 15% per le grandi imprese.

Le modalità di presentazione delle domande saranno stabilite con un avviso del Ministero del Turismo, che definirà anche la documentazione richiesta e i termini di presentazione.

Le domande saranno esaminate dal soggetto gestore (vale a dire il Ministero del Turismocon una procedura a sportello, cioè secondo l’ordine cronologico di arrivo, previa verifica di ammissibilità e valutazione di merito.

Le proposte ammesse saranno finanziate in ordine di arrivo, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

La graduatoria finale, redatta dal soggetto gestore, sarà pubblicata dal Ministero entro 30 giorni dalla chiusura della procedura. Le domande non finanziate per mancanza di fondi resteranno sospese, in attesa di eventuali economie o rifinanziamenti.

Cumulabilità

Le agevolazioni previste dal decreto non sono cumulabili con altri aiuti pubblici concessi per le stesse spese, comprese quelle a titolo “de minimis” (Reg. UE 2023/2831), salvo i benefici concessi sotto forma di incentivi fiscali o garanzie. In ogni caso, il cumulo è ammesso solo entro i limiti delle intensità massime stabilite dal Regolamento GBER.

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