Appalti, scelta del CCNL da applicare: criteri ANAC

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Appalti, scelta del CCNL da applicare: criteri ANAC

Da poco più di un mese è pienamente operativo il nuovo codice degli appalti le cui disposizioni, entrate in vigore il 1° aprile 2023, sono infatti efficaci dal 1° luglio 2023.

Dopo una breve carrellata sul Bando tipo n. 1, approvato dall’Anac con delibera n. 309 del 27 giugno 2023 e per la cui analisi si veda l’articolo “Appalti, dall’Anac il primo bando soprasoglia”, vediamo in questa sede quanto riportato nella Relazione illustrativa a proposito dell’individuazione del CCNL da applicare ai lavoratori coinvolti nell’esecuzione dell’appalto.

Bando tipo n. 1, struttura

Nell’ottica di snellire le procedure di affidamento, ma anche di evitare il più possibile incertezze nelle varie fasi in cui lo stesso si articola, il bando è molto analitico per assistere le stazioni appaltanti in modo puntuale e dettagliato in ordine ai vari aspetti problematici che dovessero presentarsi.

I punti sviluppati sono:

  • piattaforma telematica;
  • piattaforma telematica di negoziazione;
  • dotazioni tecniche;
  • identificazione;
  • documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni;
  • documenti di gara;
  • chiarimenti;
  • comunicazioni;
  • oggetto dell’appalto, importo e suddivisione in lotti;
  • durata;
  • revisione prezzi;
  • modifica del contratto in fase di esecuzione;
  • soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione;
  • requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione;
  • requisiti di ordine speciale e mezzi di prova;
  • requisiti di idoneità professionale;
  • requisiti di capacità economica e finanziaria;
  • requisiti di capacità tecnica e professionale;
  • indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie;
  • indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili;
  • avvalimento;
  • subappalto;
  • requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione;
  • garanzia provvisoria;
  • pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
  • modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara;
  • soccorso istruttorio;
  • domanda di partecipazione e documentazione amministrativa;
  • domanda di partecipazione ed eventuale procura;
  • dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019 , n. 14;
  • documentazione in caso di avvalimento;
  • documentazione ulteriore per i soggetti associati;
  • offerta tecnica;
  • offerta economica;
  • criterio di aggiudicazione;
  • criteri di valutazione dell’offerta tecnica;
  • metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica ed economica;
  • metodo di calcolo dei punteggi;
  • commissione giudicatrice;
  • svolgimento delle operazioni di gara;
  • verifica documentazione amministrativa;
  • valutazione delle offerte tecniche ed economiche;
  • verifica di anomalia delle offerte;
  • verifica della documentazione amministrativa;
  • aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto;
  • obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
  • codice di comportamento;
  • accesso agli atti;
  • definizione delle controversie;
  • trattamento dei dati personali.

Relazione illustrativa

La Relazione illustrativa si compone di 34 punti che, dopo un’ampia premessa, specificano uno per uno i vari articoli del disciplinare di gara - anche noto come “norme integrative del bando di gara”, a cui lo stesso bando rinvia - che consiste in un corpus di disposizioni di dettaglio volto a regolare le modalità di partecipazione alla gara degli operatori economici e di aggiudicazione del contratto pubblico.

Data l’importanza e la novità della materia, particolare attenzione è stata dedicata all’individuazione del CCNL da applicare ai lavoratori coinvolti nell’esecuzione del contratto, nonché alla valutazione di equivalenza delle tutele in caso di utilizzo da parte dell’operatore economico di un CCNL diverso rispetto a quello individuato dalla stazione appaltante.

CCNL di riferimento

Le stazioni appaltanti, secondo quanto disposto dall’art. 11, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023, devono indicare nei bandi di gara il CCNL applicabile al personale impiegato nell'appalto, individuandolo tra i contratti in vigore per il settore e per la zona di esecuzione dello stesso, stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

In merito a tale ultimo aspetto, l’Anac ritiene che la prima operazione da compiere sia l’individuazione del CCNL più attinente rispetto all’oggetto dell’appalto e alle attività da eseguire, anche in maniera prevalente, che gli operatori economici saranno chiamati a svolgere.

In primo luogo occorre considerare la prima lettera del codice ATECO; in secondo luogo, si può verificare sull’archivio contratti del CNEL quali siano i contratti collettivi applicabili all’attività oggetto dell’appalto per poi selezionare quelli stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prendendo come fonte di riferimento i dati INPS e CNEL.

Per quanto concerne l’individuazione dei sindacati comparativamente più rappresentativi, il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 27 del 15 dicembre 2015 aveva individuato i seguenti indici da tenere in considerazione:

  • numero complessivo dei lavoratori occupati e delle imprese associate;
  • diffusione territoriale;
  • numero dei CCNL sottoscritti.

Un’altra possibile fonte di informazione potrebbe essere rappresentata dalla composizione del Consiglio del CNEL, periodicamente rinnovato all’esito di una valutazione e comparazione dei dati raccolti sulle singole organizzazioni che chiedono di essere inserite in tale organismo.

Nei settori in cui sono presenti imprese di diversa natura con contrattazione separata si può ritenere che sussista equivalenza nel caso di utilizzo di CCNL sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali ma da organizzazioni datoriali diverse in base alla dimensione o alla natura giuridica delle imprese, purché ai lavoratori dell’operatore economico venga applicato il contratto corrispondente alla dimensione o natura giuridica dell'impresa.

Utilizzo di un diverso CCNL

Gli operatori economici che applicano un diverso CCNL devono riportarlo nella propria offerta purché lo stesso garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello indicato dalla stazione appaltante.

In tali casi, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione, le stazioni appaltanti acquisiscono la dichiarazione di equivalenza delle tutele (detto principio vale anche, ai sensi dell’art. 11, comma 5, per i lavoratori in subappalto).

Al riguardo, l’Anac rinvia alle indicazioni fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare n. 2/2020.

Gli elementi da considerare per la valutazione dell’equivalenza economica dei contratti si riferiscono alle componenti fisse della retribuzione globale annua quali minimi tabellari, indennità di contingenza, Edr, eventuali mensilità aggiuntive ed indennità varie.

Quanto alla valutazione di equivalenza delle tutele normative sono presi a riferimento i parametri relativi al lavoro supplementare, alle clausole elastiche nel part-time, al lavoro straordinario, con particolare riferimento ai suoi limiti massimi, evidenziando che solo il CCNL leader può individuare ore annuali di straordinario superiori alle duecentocinquanta. Sono inoltre da considerare:

  • la disciplina compensativa delle ex festività;
  • la durata del periodo di prova, di preavviso e del periodo di comporto;
  • il trattamento di malattia, infortunio e maternità;
  • il monte ore di permessi retribuiti;
  • la bilateralità;
  • la previdenza ed assistenza sanitaria integrativa.
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