Approvata la legge sui domini collettivi

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Approvata la legge sui domini collettivi

Nella seduta del 26 ottobre 2017, la Camera ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge recante norme in materia di domini collettivi, già varato dal Senato il 31 maggio 2017.

I domini collettivi si caratterizzano per l'esistenza di una collettività che è proprietaria congiuntamente dei beni e che esercita, individualmente o congiuntamente, i diritti di godimento sui terreni sui quali insistono tali diritti. E’ il Comune a svolgere, di norma, funzioni di amministrazione di tali terreni salvo che la comunità non abbia la proprietà pubblica o collettiva degli stessi.

Ai sensi delle nuove previsioni, i domini collettivi sono riconosciuti come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie, sono soggetti alla Costituzione, dotati di capacità di autonormazione, di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva, considerato come “comproprietà inter-generazionale”.

Enti esponenziali con poteri di gestione

Si prevede, altresì, che gli enti esponenziali delle collettività titolari del diritto d'uso civico e della proprietà collettiva abbiano personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria. Questi enti esponenziali amministrano i beni di proprietà collettiva e i beni gravati da diritti di uso civico. Qualora non presenti, sono sostituiti dai Comuni nella gestione dei citati beni, gestione che avviene con amministrazione separata.

Beni collettivi, caratteristiche

I beni collettivi costituenti il patrimonio civico, sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili, a perpetua destinazione agro-silvo-pastorale e sottoposti a vincolo paesaggistico.

Essi sono elencati nella normativa e sono costituiti da:

  • le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate;
  • le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;
  • le terre derivanti da scioglimento delle promiscuità, da conciliazioni, dallo scioglimento di associazioni agrarie, dall’acquisto di terre, da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici, da permuta o da donazione;
  • le terre di proprietà di soggetti pubblici o privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati;
  • le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo, nonché le terre collettive;
  • i corpi idrici sui quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici.

Revisione concessioni demaniali, testo passa al Senato

Nella medesima seduta, la Camera ha, altresì, approvato il disegno di legge che delega al Governo la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo. L’esame del provvedimento passa ora all’altro ramo del Parlamento.

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