Astensione dal lavoro dopo il parto: arrivano le prime istruzioni

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Astensione dal lavoro dopo il parto: arrivano le prime istruzioni

La legge di bilancio 2019 (legge del 30 dicembre 2018, n. 145, G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018) ha stabilito, in alternativa a quanto disposto dal decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 151 (cd. T.U. Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) nei confronti delle lavoratrici, "la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.".

In proposito, in attesa della circolare operativa, l’INPS con il messaggio del 6 maggio 2019, n. 1738, ha comunicato che le madri che intendono avvalersi della facoltà di astensione esclusivamente dopo l’evento del parto, possono già esercitare l’opzione in questione, presentando domanda telematica di indennità di maternità, alla luce degli aggiornamenti intervenuti sul sito dell’Istituto.

La domanda di maternità

In apertura del messaggio esaminato, l’INPS segnala che la donna lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta a presentare la domanda di maternità prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto e comunque mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile (pena la prescrizione del diritto all'indennità) nelle seguenti modalità:

  • per via telematica o direttamente sul sito web istituzionale (con PIN dispositivo);
  • tramite patronato;
  • tramite Contact Center.

Come anticipato, precisa ancora l’Istituto che, viste le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2019, in via transitoria l’applicazione "Domande di Maternità online", disponibile sulla Intranet nell’area "Prestazioni a sostegno del reddito", è stata integrata per consentire agli operatori delle Strutture territoriali di visualizzare le domande telematiche per i congedi di maternità con richiesta di fruizione esclusivamente dopo il parto.

A tal fine, è stata inserita la funzionalità "Domande con fruizione esclusiva dopo il parto" all’interno della voce "Liste" che permette di visualizzare e stampare la lista delle domande pervenute alla Struttura territoriale, acquisite on-line dal cittadino, dal Contact Center o dal patronato, ad esclusione di quelle annullate o con PIN non dispositivo.

Ancora, è stata aggiornata la funzione "Calcolo congedo di maternità", la quale permette di simulare il calcolo del congedo di maternità spettante in base alle informazioni inserite, così come sono state aggiornate le schede informative, i manuali d’uso utente cittadino e utente intranet.

In dettaglio, sono disponibili sul sito Intranet al seguente percorso "Processi" > "Prestazioni a sostegno del reddito" > "Servizi" > "Domande di Maternità online":

- le "schede informative" per le diverse tipologie di domande, accessibili alla voce del Menù "Informazioni";

- i "manuali utente cittadino" per le diverse tipologie di domande, accessibili alla voce del Menù "Manuali utente";

- il "manuale d’uso" per l’utilizzo delle funzionalità intranet delle domande di maternità on-line, accessibile alla voce del Menù "Manuali utente".

 

NB! Le documentazioni sanitarie necessarie per poter fruire del congedo di maternità esclusivamente dopo il parto devono essere prodotte, alla Sede competente, in originale ed in busta chiusa recante la dicitura "contiene dati sensibili".

 

Il congedo di maternità

Il congedo di maternità è il periodo di interruzione obbligatoria dal lavoro spettante a tutte le lavoratrici prima e dopo il parto, nonché in caso di affido o adozione di un bambino, sia in Italia che all’estero.

Segnatamente, si precisa che tutte le lavoratrici assicurate all’INPS possono usufruire di tale prestazione (compreso le apprendiste), purché abbiano in corso un rapporto di lavoro alla data di inizio del congedo (colf e badanti possono beneficiarne a patto di aver versato almeno 26 settimane di contributi nei 2 anni precedenti l’inizio della maternità).

Tra l’altro, anche coloro che versano in stato di disoccupazione possono ricevere l’indennità di maternità, a patto che il congedo inizi entro 2 mesi dall’ultimo giorno di lavoro.

Sempre sul punto, si precisa che il congedo viene garantito anche oltre questo periodo, qualora la ex lavoratrice percepisce la Naspi, e purchè nei due anni precedenti la gravidanza abbia versato almeno 26 settimane di contribuzione.

Da ultimo, si consideri che, come regola generale, il tempo della maternità obbligatoria va da 2 mesi prima del parto a 3 mesi dopo il parto.

Successivamente, si può usufruire di un ulteriore periodo di astensione facoltativo pari a 6 mesi che può essere richiesto in ogni momento fino al dodicesimo anno di vita del figlio.

 

NB! Talvolta può presentarsi la necessità di anticipare la fruizione del congedo, allorquando la gestante abbia problemi di salute, complicanze, o laddove operi in condizioni di lavoro o ambientali potenzialmente pericolose per sé e per il bambino e non sia possibile affidarle altre mansioni.

Per accedere al congedo anticipato occorre presentare un certificato medico che va consegnato all’Asl di appartenenza o alla Direzione provinciale del lavoro.

 

Indennità di maternità: a quanto ammonta?

L’assegno di maternità nel periodo di congedo obbligatorio è pari all’80% dello stipendio che si percepisce al momento della richiesta, fermo restando che occorre aver versato nell’anno precedente l’inizio del congedo almeno 26 contributi settimanali.

Al contrario, se si intende percepire il congedo facoltativo, l’indennità corrisponderà al 30% dell’ultimo stipendio.

 

LE TUTELE PER LE LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA

Permessi: le donne in gravidanza possono utilizzare permessi retribuiti dal lavoro per eseguire tutti gli esami prenatali e le visite che sono richieste dal curante e che ricadono nell’orario di lavoro.

Lavorazioni precluse: una donna in gravidanza e dopo il parto deve essere esonerata da lavori gravosi, nonchè da occupazioni pericolose o che obblighino a stare in posizione eretta per almeno metà dell’orario di lavoro.

La donna in gravidanza non deve nemmeno essere vicina a:

  • fonti di rumore,
  • agenti chimici
  • agenti batteriologici,
  • radiazioni.

Lavoro notturno: una donna incinta e fino all’anno di vita del bambino non può essere impiegata nei turni notturni, vale a dire dalle 24 alle 6 del mattino.

Tutele in caso di licenziamento: dal giorno in cui viene comunicato al datore di lavoro la gravidanza fino al primo anno del figlio la mamma non può essere licenziata.

Anche in caso di dimissioni volontarie, queste vanno convalidate dall’Ispettorato del lavoro territorialmente competente.

 

 

QUADRO NORMATIVO

Decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001

Legge n. 145 del 30 dicembre 2018

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