Atto senza vantaggio sottoposto a revocatoria fallimentare

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Con riferimento alla revocatoria fallimentare, la Cassazione, Sezioni unite civili - sentenza n. 6538 depositata lo scorso 18 marzo – ha spiegato che per valutare la gratuità o onerosità di un atto occorre fare riferimento esclusivo alla causa concreta, “costituita dallo scopo pratico del negozio, e cioè dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato”. A prescindere dall'esistenza o meno di un rapporto sinallagmatico e corrispettivo tra le prestazioni, tale classificazione dipende, necessariamente, “dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte del solvens, quale emerge dall'entità dell'attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento collegato o non collegato ad un sia pur indiretto guadagno o ad un risparmio di spesa”.

 Sulla base di tale assunto i giudici di legittimità hanno ritenuto che fosse soggetto a revocatoria, in quanto gratuito, l'atto con cui una società aveva pagato il debito di altra società alla stessa collegata senza trarne nessun concreto vantaggio patrimoniale.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 25 – Debiti in revocatoria – Alberici
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 30 - Revocatoria anche nei gruppi societari – G. Ne.

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