ZES 2026, guida aggiornata dai Commercialisti
Pubblicato il 28 aprile 2026
In questo articolo:
- Credito d’imposta ZES 2026: quadro normativo e durata
- Investimenti agevolabili e soggetti ammessi
- Comunicazioni all’Agenzia delle Entrate
- Intensità del credito e riparto delle risorse
- Certificazione delle spese, ruolo centrale per l’accesso al beneficio
- Semplificazioni amministrative: Sportello digitale e Autorizzazione unica
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Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e la Fondazione nazionale di ricerca dei commercialisti hanno pubblicato, il 24 aprile 2026, il documento “Le Zone Economiche Speciali. Quadro di sintesi degli adempimenti per investimenti 2026 e delle opportunità future”, elaborato nell’ambito dell’area Finanza agevolata.
Il lavoro aggiorna e riunisce le precedenti pubblicazioni del 2024 dedicate, da un lato, agli adempimenti connessi agli investimenti nella ZES Unica e, dall’altro, agli strumenti operativi per i revisori chiamati ad attestare l’ammissibilità delle spese.
L’intervento si è reso necessario alla luce della nuova disciplina ZES 2026, che introduce modifiche sostanziali rispetto al quadro 2025 e all’impianto originario del 2024. L’obiettivo è fornire ai professionisti un quadro organico, aggiornato alle nuove regole su massimali, categorie di investimento, tracciabilità e certificazione delle spese.
Credito d’imposta ZES 2026: quadro normativo e durata
Il credito d’imposta ZES 2026 si conferma una misura di fiscalità di sviluppo destinata a sostenere programmi di investimento produttivo nelle aree territoriali ammesse.
La base normativa resta l’articolo 16 del Dl n. 124/2023, mentre la legge di bilancio 2026 ha ampliato l’orizzonte temporale dell’agevolazione agli anni 2026, 2027 e 2028.
Per il 2026 la dotazione finanziaria prevista è pari a 2,3 miliardi di euro, cui seguono 1 miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028.
Investimenti agevolabili e soggetti ammessi
Possono accedere al beneficio le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, purché operative o di nuovo insediamento nella ZES Unica e a condizione che i beni agevolati siano destinati a strutture produttive ubicate nelle aree ammesse.
L’agevolazione riguarda investimenti riconducibili a un progetto di investimento iniziale. Non è quindi sufficiente il semplice acquisto di beni isolati o la mera sostituzione di cespiti già esistenti: il progetto deve determinare un effettivo sviluppo dell’attività produttiva, attraverso la creazione di un nuovo stabilimento, l’ampliamento della capacità produttiva, la diversificazione della produzione o una trasformazione sostanziale del processo produttivo.
Sono ammissibili, tra l’altro, gli acquisti, anche in leasing, di macchinari, impianti e attrezzature nuove, nonché l’acquisto di terreni e l’acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali. Restano esclusi i beni destinati alla vendita, quelli trasformati per ottenere prodotti da commercializzare e i materiali di consumo.
La componente immobiliare, composta da terreni e fabbricati, non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Comunicazioni all’Agenzia delle Entrate
La procedura per il 2026 resta fondata su un doppio adempimento.
- La prima fase è rappresentata dalla comunicazione prenotativa, da trasmettere dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026, con l’indicazione delle spese già sostenute dal 1° gennaio 2026 e di quelle programmate entro il 31 dicembre 2026.
- Segue la comunicazione integrativa, da inviare dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, con l’indicazione degli investimenti effettivamente realizzati. Questo secondo passaggio è decisivo: la mancata presentazione comporta la decadenza dal beneficio.
I modelli per il triennio 2026-2028 sono stati approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2026.
Intensità del credito e riparto delle risorse
La misura teorica del credito varia in base all’area territoriale e alla dimensione dell’impresa.
- Per le piccole imprese, l’intensità può arrivare al 60% in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia; al 50% in Basilicata, Molise e Sardegna; al 35% in Abruzzo, Marche e Umbria.
- Per le medie imprese le percentuali sono, rispettivamente, 50%, 40% e 25%. Per le grandi imprese si scende al 40%, 30% e 15%.
Va però distinta l’intensità teorica dal credito effettivamente fruibile. Quest’ultimo dipenderà dal rapporto tra risorse disponibili e ammontare complessivo dei crediti richiesti. Qualora le domande superino il plafond annuale, l’Agenzia delle Entrate determinerà una percentuale di riparto ridotta.
Certificazione delle spese, ruolo centrale per l’accesso al beneficio
Uno dei profili centrali del documento riguarda la certificazione delle spese sostenute. La corretta attestazione serve a dimostrare che gli investimenti siano reali, ammissibili, coerenti con la disciplina agevolativa e correttamente documentati.
Il documento CNDCEC-FNC fornisce quindi un supporto operativo ai professionisti e ai revisori incaricati, richiamando l’importanza della tracciabilità, della verifica documentale e della coerenza tra investimento dichiarato, beni agevolati e struttura produttiva interessata.
Semplificazioni amministrative: Sportello digitale e Autorizzazione unica
Accanto al credito d’imposta, la ZES Unica punta anche sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi:
- lo Sportello Unico Digitale ZES consente alle imprese di presentare le istanze in modalità telematica e di interagire con un sistema accentrato, riducendo la frammentazione dei rapporti con le diverse amministrazioni coinvolte;
- l’Autorizzazione Unica ZES, invece, concentra in un solo provvedimento gli atti di assenso, autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari alla realizzazione dell’investimento. Si tratta di uno strumento pensato per garantire maggiore certezza sui tempi, ridurre gli oneri burocratici e rendere più attrattive le aree interessate.
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