Auto aziendali e fringe benefit: tassazione delle somme eccedenti e car policy

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Con la risposta a interpello n. 14 del 21 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate interviene nuovamente sulla tassazione delle auto aziendali concesse in uso promiscuo, fornendo un chiarimento importante sui limiti entro cui il contributo del dipendente può ridurre o azzerare il fringe benefit imponibile ai fini dell’Irpef e della contribuzione previdenziale.

Il nuovo documento di prassi assume una rilevanza operativa significativa soprattutto per quelle imprese che hanno adottato o intendono adottare car policy evolute, caratterizzate da una partecipazione economica del dipendente superiore al valore convenzionale determinato secondo le tabelle ACI (Automobile Club d’Italia) e da un collegamento diretto con la retribuzione variabile.

La risposta n. 14/2026 consente quindi di fare chiarezza su un tema che, negli ultimi anni, ha generato numerosi dubbi applicativi, in particolare in relazione alla possibilità di sterilizzare fiscalmente, in tutto o in parte, i costi eccedenti il fringe benefit convenzionale.

Caso esaminato: car policy aziendale “Car Flexi” per i manager

Il caso sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria riguarda una società che intende introdurre una nuova car policy aziendale, denominata “Car Flexi”, riservata a una platea selezionata di collaboratori con qualifica manageriale. La finalità dichiarata dell’iniziativa è quella di offrire ai manager una maggiore flessibilità nella scelta dell’autovettura aziendale, nel contempo trasferendo integralmente su di essi l’onere economico connesso all’utilizzo del veicolo concesso in uso promiscuo.

La policy prevede la concessione di autoveicoli aziendali utilizzabili sia per esigenze lavorative sia personali, limitatamente a veicoli a basse o bassissime emissioni, in coerenza con le politiche aziendali di sostenibilità ambientale. L’elemento qualificante del modello risiede nel fatto che il dipendente aderente si impegna a sostenere l’intero costo effettivo dell’auto sostenuto dalla società, accettando che il valore economico dell’autovettura incida sulla struttura complessiva della propria retribuzione.

Sotto il profilo operativo, la partecipazione del dipendente al costo dell’auto avviene mediante un doppio meccanismo di contribuzione:

  1. in primo luogo, è prevista una trattenuta mensile in busta paga, per dodici mensilità, pari al 100% del valore convenzionale del fringe benefit, determinato sulla base delle tabelle ACI;
  2. in secondo luogo, la policy stabilisce che la differenza tra il costo annuo di noleggio sostenuto dalla società e l’importo già coperto tramite le trattenute mensili sia recuperata mediante una riduzione del premio variabile lordo spettante al manager.

La società precisa che il premio variabile non è determinabile ex ante, in quanto subordinato a risultati non ancora maturati al momento dell’adesione alla car policy. Qualora tale componente retributiva non risulti sufficiente a coprire il residuo costo dell’autovettura, la differenza viene comunque trattenuta al dipendente, in un’unica soluzione oppure mediante rate mensili. L’eventuale parte residua positiva del premio variabile viene invece erogata in denaro ed è assoggettata a ordinaria tassazione e contribuzione previdenziale.

Quesito dell’istante

Alla luce della struttura della car policy “Car Flexi”, la società istante chiede all’Amministrazione finanziaria di verificare la conformità del modello proposto alle disposizioni dell’articolo 51 del TUIR, che disciplina la determinazione del reddito di lavoro dipendente e, in particolare, il trattamento fiscale dei fringe benefit derivanti dalla concessione di autoveicoli a uso promiscuo.

Il dubbio interpretativo riguarda il corretto trattamento, ai fini fiscali e contributivi, della parte di costo dell’auto eccedente il valore convenzionale del fringe benefit, determinato sulla base delle tabelle ACI. In particolare, la società chiede se tale eccedenza, posta contrattualmente a carico del dipendente e recuperata mediante una riduzione della retribuzione variabile lorda, possa essere sottratta dalla base imponibile senza concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai fini Irpef e contributivi.

In sostanza, l’istante domanda se il meccanismo di compensazione previsto dal progetto “Car Flexi” consenta di neutralizzare fiscalmente i costi dell’autovettura che superano il fringe benefit convenzionale, pur in presenza di un collegamento diretto con una componente retributiva variabile.

Principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente

La fattispecie oggetto di interpello deve essere valutata alla luce dell’articolo 51 del TUIR, che disciplina la determinazione del reddito di lavoro dipendente. In via generale, il comma 1 della norma stabilisce il principio di onnicomprensività, in base al quale concorrono alla formazione del reddito tutte le somme e i valori percepiti dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro, comprese le utilità in natura, salvo specifiche deroghe previste dalla legge.

Una di tali deroghe è contenuta nel comma 4, lettera a), dell’articolo 51, che regola il trattamento fiscale dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti. In questo caso, il legislatore ha previsto un criterio forfetario di determinazione del fringe benefit, fondato sui costi chilometrici desumibili dalle tabelle ACI, in luogo del valore normale del bene. Il valore così determinato rappresenta la quota di utilizzo privato del veicolo da assoggettare a tassazione ed è imponibile al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

NOTA BENE: La disciplina fiscale, pertanto, non prende a riferimento il costo effettivo sostenuto dall’azienda per l’acquisto o il noleggio dell’autovettura, ma un valore convenzionale predeterminato, volto a garantire semplicità e uniformità applicativa. È proprio questo elemento a segnare la differenza rispetto alla car policy “Car Flexi”, che, invece, collega la partecipazione del dipendente al costo reale dell’auto e alla struttura della retribuzione variabile. Tale scostamento tra la logica forfetaria della norma e l’impostazione economico-retributiva della policy aziendale costituisce il presupposto del quesito interpretativo sottoposto all’Agenzia delle Entrate.

Prassi precedente su tassazione delle auto aziendali concesse in uso promiscuo

Nel fornire la propria risposta, l’Agenzia delle Entrate richiama espressamente la circolare n. 326 del 23 dicembre 1997, che rappresenta il principale riferimento interpretativo in materia di tassazione delle auto aziendali concesse in uso promiscuo.

Con tale documento di prassi, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito il significato della previsione contenuta nell’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR, secondo cui il valore del fringe benefit è imponibile al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. In particolare, la circolare precisa che tale espressione non si riferisce a qualsiasi somma versata o trattenuta al lavoratore in relazione al veicolo, ma esclusivamente alle somme richieste dal datore di lavoro per l’uso personale dell’autovettura.

La prassi amministrativa chiarisce, inoltre, che tali somme devono essere determinate secondo i criteri convenzionali fissati dalla norma, vale a dire sulla base dei valori risultanti dalle tabelle ACI, e non in funzione del costo effettivo sostenuto dall’azienda per l’acquisto o il noleggio del mezzo.

Ne consegue che solo i contributi del dipendente direttamente collegati al valore convenzionale del fringe benefit possono incidere sulla determinazione dell’imponibile, riducendolo o azzerandolo. Al contrario, le somme che trovano giustificazione nel recupero di costi ulteriori, ancorché riferiti all’auto aziendale e concordati contrattualmente, restano estranee al meccanismo di determinazione forfetaria previsto dall’articolo 51 del TUIR.

Questo orientamento interpretativo costituisce il presupposto logico e giuridico su cui si fonda la soluzione adottata dall’Agenzia delle Entrate nel caso “Car Flexi”, in relazione al trattamento fiscale delle somme eccedenti il fringe benefit convenzionale.

Entrate: corretto trattamento delle somme eccedenti il fringe benefit

Alla luce del quadro normativo e della prassi amministrativa richiamati, l’Agenzia delle Entrate fornisce una risposta articolata, distinguendo nettamente tra la quota di contributo del dipendente rilevante ai fini del fringe benefit e le ulteriori somme poste a suo carico nell’ambito della car policy “Car Flexi”.

In primo luogo, l’Amministrazione finanziaria riconosce che il dipendente può concorrere al costo dell’auto aziendale concessa in uso promiscuo mediante una trattenuta mensile, distribuita su dodici mensilità, pari al valore del fringe benefit convenzionale determinato sulla base delle tabelle ACI. Tale trattenuta, essendo direttamente collegata all’uso personale del veicolo e coerente con il criterio forfetario previsto dall’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR, consente di ridurre o azzerare il fringe benefit imponibile.

Diversamente, l’Agenzia esclude che il residuo costo dell’auto, corrispondente alla differenza tra il costo effettivo di noleggio sostenuto dalla società e il valore convenzionale del fringe benefit, possa beneficiare del medesimo trattamento fiscale. Secondo le Entrate, tale eccedenza non rientra nel perimetro applicativo della disciplina speciale prevista per le auto a uso promiscuo e deve, pertanto, essere attratta nel regime ordinario di tassazione del reddito di lavoro dipendente.

Con specifico riferimento al meccanismo previsto dalla policy “Car Flexi”, l’Agenzia chiarisce che le somme recuperate attraverso la riduzione del premio variabile non possono essere sottratte dalla base imponibile “a monte”. Al contrario, tali importi devono essere assoggettati a tassazione e contribuzione e possono essere eventualmente trattenuti solo sull’importo netto della retribuzione variabile spettante al dipendente.

Principio di diritto espresso

Dalla risposta a interpello n. 14 del 21 gennaio 2026 emerge il seguente principio di diritto:

  • ai fini dell’articolo 51 del TUIR, il contributo del dipendente al costo dell’auto aziendale concessa in uso promiscuo può ridurre o azzerare il fringe benefit imponibile esclusivamente entro il valore convenzionale determinato sulla base delle tabelle ACI; ogni somma eccedente tale valore concorre integralmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente e deve essere assoggettata a ordinaria tassazione e contribuzione.

Il principio ribadisce, in modo coerente con l’impostazione normativa e di prassi, che il regime agevolato previsto per le auto aziendali a uso promiscuo è forfetario e non estensibile a meccanismi retributivi fondati sul recupero del costo effettivo del veicolo, anche se contrattualmente concordati e collegati alla retribuzione variabile.

Auto aziendali a uso promiscuo: effetti operativi del chiarimento

La risposta a interpello n. 14 del 21 gennaio 2026 ribadisce che la disciplina fiscale delle auto aziendali a uso promiscuo è fondata su un criterio forfetario e su limiti ben definiti, che non possono essere superati mediante soluzioni contrattuali o meccanismi retributivi collegati al costo effettivo del veicolo.

In particolare, le car policy che prevedono una partecipazione economica del dipendente superiore al valore convenzionale del fringe benefit devono tenere conto che le somme eccedenti tale valore restano imponibili e devono essere correttamente assoggettate a tassazione e contribuzione. Ciò vale anche quando tali importi sono recuperati attraverso la retribuzione variabile.

Il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate richiama quindi le imprese a una attenta progettazione delle car policy, affinché i modelli adottati risultino coerenti con l’articolo 51 del TUIR e non generino criticità nella gestione degli obblighi fiscali e contributivi.

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