Avviso di accertamento digitale: notifica anche a mezzo posta
Pubblicato il 21 giugno 2024
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Valida la copia analogica dell’avviso di accertamento con sottoscrizione digitale notificata con servizio postale anziché con Posta elettronica certificata (PEC).
La Corte di cassazione, con sentenza n. 16846 del 19 giugno 2024, si è pronunciata sul ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate contro una società in liquidazione.
L'Agenzia delle Entrate contestava la decisione con cui la Commissione Tributaria Regionale (CTR) aveva dichiarato nullo un avviso di accertamento fiscale, emesso in forma digitale e notificato via posta anziché tramite PEC.
Secondo l'Agenzia, la CTR aveva interpretato erroneamente l'applicabilità del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) agli atti impositivi, escludendone l'utilizzo per la sottoscrizione digitale degli avvisi di accertamento.
La decisione della Corte di cassazione
La Cassazione ha accolto, con rinvio, il ricorso dell'Amministrazione finanziaria.
Di seguito i punti salienti delle conclusioni della Suprema corte.
Applicabilità del CAD agli atti impositivi
La Corte ha stabilito che l'esclusione dell'utilizzo degli strumenti informatici prevista dal CAD riguarda solo le attività ispettive e di controllo fiscale, non gli atti impositivi come gli avvisi di accertamento.
Questo significa che la sottoscrizione digitale degli avvisi di accertamento è legittima.
Notifica degli atti impositivi
La Suprema corte ha confermato che una copia analogica di un avviso di accertamento, sottoscritta digitalmente e dichiarata conforme all'originale informatico, può essere validamente notificata anche tramite servizio postale e non solo via PEC.
L'atto notificato tramite posta, se conforme all'originale digitale, mantiene la sua efficacia probatoria.
Regolarità della notifica
Anche se l'atto impositivo è stato notificato in copia cartacea, la Corte ha rilevato che l'attestazione di conformità all'originale digitale era sufficiente a garantirne la validità.
Inoltre, la conformità del documento non era stata contestata dalla società contribuente.
Raggiungimento dello scopo della notifica
La Cassazione, infine, ha sottolineato che, poiché l'atto era comunque giunto a conoscenza del destinatario e questo lo aveva tempestivamente impugnato, la notifica aveva raggiunto il suo scopo, rendendo irrilevanti eventuali irregolarità formali.
Tabella di sintesi della sentenza
Sintesi del caso | L'Agenzia delle Entrate ha contestato la decisione della CTR che aveva annullato un avviso di accertamento fiscale, notificato via posta e firmato digitalmente. |
Questione dibattuta | Validità della firma digitale sugli avvisi di accertamento e modalità di notifica degli stessi (posta vs PEC). |
Soluzione della Corte di cassazione | La Corte ha stabilito che la firma digitale sugli avvisi di accertamento è legittima e che la notifica può avvenire anche via posta, purché la copia analogica sia conforme all'originale digitale. |
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