Aziende che non richiedono la CIG, a breve la domanda di esonero

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Aziende che non richiedono la CIG, a breve la domanda di esonero

Stop agli sgravi contributivi per i datori di lavoro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale in data successiva al 30 giugno 2022. Infatti, in tale data cesserà di avere effetto il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, cui è subordinata la misura in trattazione. A renderlo noto è l’INPS, con il messaggio n. 2478 del 20 giugno 2022, ufficializzando la scadenza del termine per la concessione del codice di autorizzazione della misura.

Aziende che non richiedono la CIG, la normativa

L’articolo 1, commi da 306 a 308, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedano i trattamenti di integrazione salariale. Con la circolare n. 30/2021 sono state fornite le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo. Con il successivo messaggio n. 197/2022, emanato in seguito alla pervenuta autorizzazione della Commissione europea (Decisione C(2021) 9334 final dell’8 dicembre 2021) sono state fornite le indicazioni operative per la richiesta dell’esonero e per la corretta esposizione del beneficio nelle denunce contributive.

Aziende che non richiedono la CIG, domande entro il 30 giugno 2022

In data 30 giugno 2022 cesserà di avere effetti il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, cui è subordinata la misura in trattazione. Considerato il suddetto termine finale di operatività del richiamato Quadro Temporaneo, l’INPS precisa che eventuali richieste, volte all’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q” - avente il significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020, dello sgravio art.12 DL 137/2020 e dello sgravio Art. 1, c. da 306 a 308 Legge n. 178/2020” - dovranno essere inoltrate in tempo utile all’INPS.

Quindi, le Strutture territoriali competenti INPS non potranno adottare provvedimenti concessori del suddetto codice di autorizzazione in data successiva al 30 giugno 2022.

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