Banca d’Italia: in Gazzetta, modifiche al regime sanzionatorio
Pubblicato il 01 settembre 2020
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Banca d’Italia ha modificato le “Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa” adottate il 18 dicembre 2012 e successivamente modificate con Provvedimento del 15 gennaio 2019.
I ritocchi sono contenuti in un provvedimento datato 13 agosto 2020, pubblicato unitamente alla versione integrale delle menzionate disposizioni nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 28 agosto 2020.
Le sanzioni ivi disciplinate sono volte a censurare il mancato rispetto delle norme poste a presidio della sana e prudente gestione dell’attività bancaria e finanziaria, della correttezza e trasparenza dei comportamenti e della prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Le previsioni di cui al provvedimento sono indirizzate ai soggetti sottoposti alla potestà sanzionatoria della Banca d’Italia e, per quanto riguarda le società o gli enti, rientrano tra tali soggetti:
- le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie;
- i soggetti abilitati di cui all’art. 1, comma 1, lettera r) del TUF;
- le società capogruppo di gruppi bancari e di SIM, le società appartenenti a tali gruppi e le società incluse nell’ambito della vigilanza consolidata di cui all’art. 65 del TU e all’art. 12 del TUF;
- gli intermediari finanziari iscritti in albo;
- le società finanziarie capogruppo di gruppi finanziari, le società appartenenti a tali gruppi e le società incluse nell’ambito della vigilanza consolidata;
- gli istituti di moneta elettronica italiani, comunitari ed extracomunitari;
- gli istituti di pagamento italiani, comunitari ed extracomunitari;
- i confidi;
- Poste Italiane Spa, per l’attività di bancoposta;
- i soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.
Sono inoltre soggetti alla procedura sanzionatoria:
- tra le persone fisiche, anche gli esponenti e il personale delle società o enti sopra indicati;
- i soggetti incaricati della revisione legale dei conti, in relazione alle loro responsabilità in materia di contabilità, per la mancata comunicazione alla Banca d’Italia di atti o fatti, rilevati nello svolgimento dell’incarico;
- le persone fisiche, società o enti destinatari delle disposizioni in materia di obbligo di astensione, abuso di denominazione, partecipazioni.
Le modifiche – per come si apprende - entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e si applicheranno alle irregolarità accertate successivamente alla loro entrata in vigore.
Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
Da segnalare, infine, che nei giorni scorsi è stato diffuso un ulteriore provvedimento di Bankitalia, datato 12 agosto 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 29 agosto 2020.
Si tratta di un testo recante nuove disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.
Le relative previsioni si applicheranno a partire dal 1° ottobre 2020.
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