Bonus baby-sitting nelle “zone rosse”, come fare domanda?

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Bonus baby-sitting nelle “zone rosse”, come fare domanda?

In arrivo il bonus baby-sitting di 1.000 euro nelle “zone rosse”, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza. Per poter fruire del bonus il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito INPS (www.inps.it). Possono essere remunerate tramite il “Libretto Famiglia” le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 9 novembre 2020 fino al 3 dicembre 2020. 
A specificarlo è l’INPS, con il messaggio n. 4678 dell’11 dicembre 2020, in attuazione dell’art. 14 del D.L. n. 149/2020.

Bonus baby-sitting nelle “zone rosse”, campo di applicazione

L’art. 14 del D.L. n. 149/2020 prevede il diritto a usufruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.

La misura trova applicazione nelle aree del territorio nazionale (cd. “zone rosse”) nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado. I beneficiari sono i genitori degli alunni di tali scuole, iscritti:

  • alla Gestione separata di cui all’art. 2, co. 26, della L. n. 335/1995;
  • alle Gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Le aree del territorio nazionale interessate dalla misura sono le seguenti:

  • Calabria;
  • Lombardia;
  • Piemonte;
  • Valle d'Aosta;
  • Provincia autonoma di Bolzano;
  • Campania;
  • Toscana;
  • Abruzzo.

Bonus baby-sitting nelle “zone rosse”, riconoscimento del bonus

Il bonus è riconosciuto, alternativamente, ai genitori lavoratori. Il genitore richiedente, in fase di compilazione della domanda, dovrà fornire tutti i dati necessari a verificare se la scuola frequentata dal minore è situata in una cd. “zona rossa”, vale a dire:

  • il codice meccanografico della scuola;
  • il nome dell’Istituto;
  • la partita IVA/codice fiscale;
  • la tipologia di scuola;
  • la classe frequentata.

La fruizione del bonus è riconosciuta nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile (al 100%) da dichiararsi nel modello di domanda ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito.

Bonus baby-sitting nelle “zone rosse”, modalità di compilazione della domanda

L’accesso alla domanda online di bonus per servizi di baby-sitting è disponibile nella homepage del sito INPS al seguente percorso:

  • "Prestazioni e Servizi" > "Servizi" > “Ordine alfabetico”> “Bonus servizi di babysitting”.

L’autenticazione va effettuata con una delle credenziali di seguito elencate:

  • PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall’INPS (si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN);
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

In caso di esito positivo dell’istruttoria, che sarà comunicato attraverso i recapiti forniti dall’utente in fase di acquisizione della domanda (SMS/e-mail/PEC), la somma riconosciuta verrà resa disponibile sul Libretto Famiglia.

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