Bonus Donne del decreto Coesione: ultimi mesi per le assunzioni agevolate
Pubblicato il 08 ottobre 2025
In questo articolo:
- Bonus Donne decreto Coesione: quadro normativo e istruzioni
- Datori di lavoro beneficiari
- Tipologie di rapporti di lavoro ammessi
- Lavoratrici agevolabili
- Durata e decorrenza dell’incentivo
- Misura dell’esonero
- Condizioni di accesso
- Cumulabilità
- Modalità e tempistiche per la presentazione della domanda
- Bonus Donne decreto Coesione: tabella riepilogativa
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Si avvicina la scadenza del 31 dicembre 2025, termine ultimo per poter beneficiare del “Bonus Donne” previsto dall’articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 (decreto Coesione).
L’incentivo riconosce ai datori di lavoro privati un esonero totale del 100% dei contributi previdenziali in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratrici svantaggiate.
Con l’avvicinarsi della scadenza, le aziende che intendono usufruire del Bonus Donne devono pianificare tempestivamente le nuove assunzioni e completare la presentazione delle istanze telematiche all’INPS, per non decadere dal diritto all’agevolazione.
Di seguito si fornisce una guida schematica all’agevolazione, con il riepilogo delle principali disposizioni normative, dei requisiti di accesso e delle modalità operative per la corretta fruizione del beneficio.
Bonus Donne decreto Coesione: quadro normativo e istruzioni
Il Bonus Donne è stato introdotto dall’articolo 23 del c.d. decreto Coesione.
La misura ha trovato la sua disciplina di dettaglio nel decreto interministeriale attuativo dell’11 aprile 2025 ed è stata resa operativa con la pubblicazione delle istruzioni dell’INPS, contenute nella circolare n. 91 del 12 maggio 2025.
Datori di lavoro beneficiari
L’esonero contributivo totale spetta a tutti i datori di lavoro privati (anche non imprenditori), compresi quelli del settore agricolo, esclusi i datori appartenenti alla Pubblica Amministrazione (art. 1, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001).
Tipologie di rapporti di lavoro ammessi
L’incentivo è applicabile esclusivamente alle assunzioni a tempo indeterminato, comprese quelle a tempo parziale o a scopo di somministrazione.
Sono escluse dall’agevolazione le trasformazioni di contratti a termine già in essere, per le quali – in presenza dei requisiti previsti – è possibile eventualmente accedere al Bonus Giovani.
Restano inoltre esclusi dal campo di applicazione del beneficio le assunzioni con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, i rapporti di lavoro domestico, i contratti di apprendistato e le prestazioni di lavoro occasionale disciplinate dall’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017.
Lavoratrici agevolabili
Il bonus spetta per l’assunzione a tempo indeterminato di donne che, alla data dell’assunzione, rientrano in una delle seguenti categorie:
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Categoria |
Requisiti principali |
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A) Donne molto svantaggiate ovunque residenti |
Prive di impiego regolarmente retribuito da ≥24 mesi |
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B) Donne residenti nella ZES unica Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna) |
Prive di impiego regolarmente retribuito da ≥6 mesi. Il requisito della residenza nella ZES deve sussistere solo al momento dell’assunzione; il rapporto di lavoro può essere svolto anche al di fuori del territorio agevolato. |
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C) Donne impiegate in settori o professioni a elevata disparità di genere |
Settori individuati da decreto MLPS-MEF (per il 2025, decreto n. 3217 del 30 dicembre 2024) |
Durata e decorrenza dell’incentivo
L’incentivo previsto dal Bonus Donne del decreto Coesione si articola in tre diverse casistiche, ciascuna con proprie tempistiche di validità e durata.
In particolare, per le donne molto svantaggiate e per quelle impiegate in settori o professioni caratterizzati da forte disparità occupazionale di genere, l’agevolazione si applica alle assunzioni effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, con una durata massima rispettivamente di 24 mesi e 12 mesi.
Diversamente, per le donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti nella Zona Economica Speciale unica del Mezzogiorno, il beneficio è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato teoricamente effettuate dal 31 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ma a condizione che la domanda di esonero sia presentata prima dell’assunzione. Anche in questo caso, la durata dell’esonero è pari a 24 mesi.
NOTA BENE: Poiché la domanda di esonero deve essere presentata prima dell’assunzione, l’effettivo ambito temporale di applicazione della misura agevolativa per le donne residenti nella Zona Economica Speciale unica del Mezzogiorno risulta maggiormente ristretto.
Misura dell’esonero
L’incentivo prevede un esonero totale del 100% dei contributi previdenziali effettivamente sgravabili a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi dovuti all’INAIL, entro un massimale di 650 euro mensili per ciascuna lavoratrice.
L’importo è riproporzionato, su base giornaliera (20,96 euro per giorno), per i rapporti avviati o cessati nel corso del mese, e in proporzione all’orario di lavoro per i contratti part-time.
È inoltre compreso nell’agevolazione anche l’esonero del contributo IVS aggiuntivo dello 0,50%, previsto dall’articolo 3, comma 15, della legge n. 297/1982.
Condizioni di accesso
Per la corretta fruizione del Bonus Donne del decreto Coesione, i datori di lavoro devono rispettare, oltre alla regolarità contributiva (DURC) e alle condizioni generali previste dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 e dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015, alcune ulteriori regole specifiche.
In particolare, il diritto all’agevolazione è subordinato alla realizzazione di un incremento netto dell’occupazione e al rispetto delle condizioni di compatibilità con il mercato interno.
Per le assunzioni di donne disoccupate da almeno 6 mesi residenti nella ZES unica del Mezzogiorno, si applica anche la seguente condizione aggiuntiva: il datore di lavoro non deve aver effettuato, nella medesima unità operativa o produttiva, licenziamenti (individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi) nei 6 mesi precedenti. Inoltre, nei 6 mesi successivi all'assunzione agevolata, il datore di lavoro non può procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore agevolato o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità operativa o produttiva. La violazione di tali condizioni comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio.
Cumulabilità
Il Bonus Donne del decreto Coesione è compatibile con la maxi deduzione fiscale per le nuove assunzioni 2024-2027 e con l’esonero dell’1% dei contributi previdenziali riconosciuto ai datori di lavoro in possesso della certificazione della parità di genere.
L’agevolazione non è invece cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive, quali il bonus donne strutturale della legge Fornero (L. 92/2012), la Decontribuzione Sud, il bonus per l’assunzione di lavoratori disabili (L. 68/1999), l’incentivo NASpI e le riduzioni contributive previste per i settori agricolo, edilizio e per le zone montane o svantaggiate.
Modalità e tempistiche per la presentazione della domanda
Le domande per il Bonus Donne devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica tramite il Portale delle Agevolazioni INPS, selezionando la sezione “Incentivi Decreto Coesione – Articolo 23 – Donne”.
Le tempistiche di presentazione variano in base alla tipologia di lavoratrici:
- per le donne molto svantaggiate (prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi) e per quelle impiegate in settori o professioni con forte disparità di genere, la richiesta può essere inoltrata sia prima che dopo l’assunzione;
- per le donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti nella ZES unica del Mezzogiorno, la domanda deve invece essere presentata obbligatoriamente prima dell’assunzione.
Bonus Donne decreto Coesione: tabella riepilogativa
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Categoria |
Requisiti e ambito territoriale |
Durata e periodo di assunzione |
Tempistica domanda |
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Donne molto svantaggiate |
Prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi – Tutta Italia |
24 mesi per assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 |
Presentabile prima o dopo l’assunzione |
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Donne ZES Mezzogiorno |
Prive di impiego da almeno 6 mesi e residenti nella ZES unica del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna) |
24 mesi per assunzioni dal 31 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 |
Da presentare solo prima dell’assunzione |
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Donne in settori o professioni con disparità di genere |
Impiegate in settori o professioni individuati dal decreto MLPS-MEF – Tutta Italia |
12 mesi per assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 |
Presentabile prima o dopo l’assunzione |
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