Bonus facciate per la sostituzione del rivestimento in mosaico

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Bonus facciate per la sostituzione del rivestimento in mosaico

L’Agenzia delle entrate è chiamata a chiarire se la sostituzione del rivestimento in mosaico delle facciate esterne di un edificio in condominio rientri nel bonus facciate, pur essendo ininfluente dal punto di vista dell’efficientamento energetico.

Con la risposta n. 287 del 28 agosto 2020, l’Agenzia spiega che: il rifacimento completo del rivestimento esterno in tessere di mosaico delle facciate lato strada, che il condominio intende effettuare, rientra nel perimetro applicativo del bonus facciate.

Tuttavia è onere del condominio fornire adeguata dimostrazione che l'intervento di rimozione del mosaico non è soggetto all'obbligo di rispetto di specifici requisiti minimi di prestazione energetica, anche in funzione della dimensione della superficie interessata rispetto alla superficie dell'involucro edilizio.

Si ricorda che gli impedimenti che non rendono possibile realizzare interventi influenti dal punto di vista termico vanno dimostrati da tecnici competenti.

Nella risposta è riepilogata in breve la disciplina, oggetto di chiarimenti con la circolare n. 2 del 14 febbraio 2020, e viene ribadito che:

  • l’obbligo di applicazione delle prescrizioni del decreto “requisiti minimi” (decreto ministeriale 26 giugno 2015) e del decreto 11 marzo 2008, sussiste con la mera pulitura e tinteggiatura della facciata;
  • le caratteristiche architettoniche degli edifici non costituiscono una causa di esclusione dall'applicazione del decreto che opera automaticamente.

L’agenzia fornisce, inoltre, chiarimenti sulla eventualità che il condominio dovesse effettuare l’intervento di coibentazione tramite insufflaggio della cassavuota.

Risultando irrilevante dal punto di vista del decoro urbano, le relative spese non possono essere ammesse al bonus facciate.

I condomini potranno, eventualmente, fruire della detrazione ex articolo 1, comma 345, della legge n. 296 del 2006 - attualmente disciplinata dal decreto legge 4 giugno 2013, n. 63: sono agevolabili gli interventi sulle strutture opache verticali e orizzontali (coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, verso vani non riscaldati o contro terra, che rispettino determinati requisiti di trasmittanza termica.

Allegati Anche in
  • edotto.com - Edicola del 24 giugno 2020 - Bonus facciate anche per le opere accessorie - Moscioni

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