Bonus investimenti Mezzogiorno: rettifica dell’importo in dichiarazione

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Bonus investimenti Mezzogiorno: rettifica dell’importo in dichiarazione

L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 37 del 18 febbraio 2025, indica come procedere alla rideterminazione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (articolo 1, comma 105, della legge n. 208/2015) a seguito della vendita di una parte dei beni acquistati con l'incentivo.

Bonus investimenti Mezzogiorno: restituzione di parte dei beni agevolati

Nel dettaglio, una società che nel 2022 aveva comprato nuovi macchinari e attrezzature commerciali per una propria unità produttiva nel Sud Italia, per accedere al credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno, ha inoltrato la necessaria comunicazione CIM17 il 7 febbraio 2024.

L'Agenzia delle Entrate ha approvato la richiesta permettendo così la fruizione dell'incentivo. Successivamente, il 25 giugno 2024, la stessa azienda ha restituito – secondo un accordo transattivo - parte degli articoli acquistati, emettendo contestualmente una fattura di vendita.

Di conseguenza, l'azienda ha richiesto indicazioni su come aggiornare gli importi del credito d'imposta maturato, dato che il tentativo di inviare una nuova comunicazione CIM17 per correggere quella originale è stato rifiutato dal sistema per essere stato trasmesso fuori termine.

Viene chiesto, dunque, come procedere per modificare gli importi del credito d'imposta realmente dovuto in relazione alla comunicazione CIM17 inizialmente inoltrata il 18.12.2023.

Agevolazione per investimenti al Sud

Pubblicando la risposta n. 37 del 18 febbraio 2025, l’Agenzia delle Entrate ricorda che è l'articolo 1, commi 98 a 108, della legge n. 208 del 2015 a concedere un credito d'imposta alle imprese che procedono all'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a stabilimenti produttivi situati nelle aree agevolate delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise.

Va sottolineato che:

  • l'utilizzo di questo credito d'imposta è condizionato all'invio di una specifica comunicazione all'Agenzia delle Entrate, come richiesto dal comma 103 dell'articolo 1, L. n. 208/2015;
  • il provvedimento del Direttore dell'Agenzia, emesso il 1° giugno 2023, al punto 4.1., afferma che i soggetti che desiderano avvalersi del credito d'imposta per acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2022 devono utilizzare il modello approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017 - Modello CIM17 – aggiornato con il provvedimento del 30 giugno 2022, da presentare non oltre il 31 dicembre 2023. Scaduto questo termine, non sarà più ammissibile inviare comunicazioni per acquisti realizzati entro il 31 dicembre 2022;
  • il beneficiario è autorizzato a utilizzare il credito d'imposta accumulato esclusivamente in compensazione tramite la presentazione del modello F24 solo attraverso i servizi telematici Entratel o Fisconline:
  • il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo fiscale in cui il credito si è formato e in quelle delle annualità fiscali successive fino a completamento del suo utilizzo.

ATTENZIONE: Se, entro il quinto anno fiscale successivo a quello in cui i beni sono stati messi in operatività, questi vengono alienati, trasferiti a terzi, utilizzati per scopi non correlati all'attività imprenditoriale o spostati in stabilimenti produttivi diversi da quelli che hanno beneficiato dell'incentivo, il credito d'imposta verrà ricalcolato escludendo il costo di tali beni dagli investimenti che avevano ricevuto l'agevolazione (comma 105, articolo 1, L. n. 208/2015).

Minor credito nella dichiarazione integrativa

L’Agenzia delle Entrate ritiene che, dopo aver proceduto alla "rivendita" di una parte dei suddetti investimenti, si avvera la condizione di "cessione a terzi" come previsto dal comma 105 citato, il quale richiede una rideterminazione del credito iniziale approvato.

Di conseguenza, escludendo dal totale degli investimenti agevolati il costo dei beni venduti, l'importo delle spese sostenute e del credito d'imposta concesso si è ridotto "automaticamente", senza la necessità di apportare modifiche al Modello CIM17 già inviato.

L’Amministrazione finanziaria, poi, fornisce indicazioni riguardo alla corretta registrazione del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi del beneficiario.

Con circolare agenziale del 3 agosto 2016, n. 34, è stato specificato che il credito d'imposta deve essere riportato nel quadro RU del modello di dichiarazione per il periodo fiscale di generazione del credito (ovvero l'anno fiscale in cui sono stati effettuati gli investimenti incentivati), e nei quadri RU dei modelli di dichiarazione per i periodi fiscali nei quali il credito è impiegato in compensazione.

Nello specifico, le istruzioni alla compilazione del modello REDDITI SC 2024 precisano che nel rigo RU5 va indicato:

  • nelle colonne 1, 2, B2, C2, D2, E2 e F2, l’importo del credito d’imposta maturato in relazione ai costi sostenuti, rispettivamente, nei periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, 31 dicembre 2017, 31 dicembre 2018, 31 dicembre 2019, 31 dicembre 2020, 31 dicembre 2021 e 31 dicembre 2022, qualora la fruizione del credito d’imposta sia stata autorizzata dall’Agenzia delle Entrate successivamente al termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ed entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
  • nella colonna 3, l’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione ai costi sostenuti nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione la cui fruizione è stata autorizzata dall’Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione della presente dichiarazione. Nella colonna 3 vanno riportati anche gli importi indicati nelle colonne 1, 2, B2, C2, D2, E2 e F2.

Pertanto, in base a quanto menzionato, il credito d'imposta deve essere dichiarato nella dichiarazione dei redditi per il periodo fiscale di "maturazione" del credito stesso - cioè l'anno in cui sono stati effettuati gli investimenti incentivati - a condizione che l'autorizzazione all'uso sia stata concessa entro i termini di presentazione. In caso contrario, il credito dovrebbe essere inserito nella prima dichiarazione dei redditi disponibile dopo il rilascio dell'autorizzazione.

Nel caso specifico, alla scadenza per la presentazione del Modello Redditi Società di Capitali 2024 (31 ottobre 2024), l'ammontare del credito dovuto, accumulato nel 2022 ma autorizzato il 7 febbraio 2024, era già stato "rideterminato" a seguito della vendita del 25 giugno 2024. Pertanto, nella colonna F2 del rigo RU5, doveva essere indicato l'importo già corretto e non quello originale.

Di conseguenza, l'azienda potrà rettificare l'errore nella dichiarazione, presentando una dichiarazione integrativa "a sfavore", nei termini previsti dall'articolo 2, comma 8, DPR n. 322/1998.
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