Bonus mobili e grandi elettrodomestici

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Bonus mobili e grandi elettrodomestici

La Legge 232/2016, Legge di bilancio 2017, oltre a prorogare la maggiore detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione, riconosce anche per il 2017 l’ulteriore beneficio fiscale per le spese documentate sostenute nell'anno 2017 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

 

Normativa

Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016

Soggetti Interessati

Contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimoni edilizio

Il bonus mobili

E’ prevista una detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

L'agevolazione è stata prorogata dall’ultima Legge di Bilancio anche per gli acquisti che si effettueranno nel 2017, ma potrà essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2016.

Nota bene

Se l'acquisto del mobile o dell'elettrodomestico è avvenuto nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2016, il presupposto per poter usufruire della detrazione rimane l'aver sostenuto spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio a partire dal 26 giugno 2012.

Misura della detrazione e limite di spesa

La percentuale di detrazione delle spese di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile ristrutturato è rappresentata dal 50% delle spese documentate e sostenute.

L’importo massimo su cui calcolare la detrazione coincide con una spesa complessiva (di mobili e grandi elettrodomestici) non superiore a 10.000 euro.

Il limite è riferito alla singola unità immobiliare (non al singolo contribuente), pertinenze comprese, o alla parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione, i cui dati catastali devono essere riportati nella dichiarazione dei redditi, a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.

Al contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari, il diritto al beneficio in questione dovrà essere riconosciuto più volte.

Ambito soggettivo di applicazione

I soggetti che possono beneficiare dell’agevolazione fiscale finalizzata all’acquisto di mobili ed elettrodomestici sono indirettamente individuati dal co. 2 dell’art. 16, D.L. 63/2013, vale a dire i contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, D.P.R. 917/1986, con la maggiorazione del 50% e con il maggior limite di 96.000 euro di spese ammissibili.

Presupposto per la detrazione

La detrazione in esame è collegata agli interventi:

  • di manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
  • di manutenzione straordinaria, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
  • di restauro e di risanamento conservativo, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
  • di ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
  • necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lett. c) e d) dell’art. 3, D.P.R. 6.6.2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 6 mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

Osserva

Tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che costituiscono il presupposto per l’ulteriore detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici non possono essere compresi gli interventi consistenti nella realizzazione di posti auto o box pertinenziali rispetto all’abitazione.

Avvio degli interventi

Lavori avviati dal 26.6.2012

Agevolate le spese per mobili ed elettrodomestici sostenute fino al 31.12.2016

Lavori avviati dall’1.1.2016

Agevolate le spese per mobili ed elettrodomestici sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2017

Ambito oggettivo

Il bonus per mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo degli immobili ristrutturati riguarda, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Non sono agevolabili gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad es. parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

Riguardo ai grandi elettrodomestici, si limita il beneficio all’acquisto di quelli dotati di etichetta energetica di classe A+ o superiore (A o superiore per i forni) se per quelle tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica.

Relativamente all’individuazione dei grandi elettrodomestici, in assenza di diverse indicazioni normative rappresenta utile riferimento l’elenco di cui all’allegato 1B del D.Lgs. 25.7.2005, n. 151, secondo cui rientrano nei grandi elettrodomestici, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Nell’importo agevolabile possono essere comprese anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

Modalità di pagamento

I contribuenti devono effettuare il pagamento dei mobili e dei grandi elettrodomestici tramite bonifico bancario o postale, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati.

Recentemente, con la R.M. 21.1.2017, n. 9/E, l’Agenzia ha chiarito che per le detrazioni sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio e su quelli di risparmio energetico, il bonifico può essere considerato valido, per la fruizione dell’agevolazione fiscale, anche se l'operatore di partenza e/o quello di arrivo del pagamento non è una banca o la Posta, ma è un Istituto di pagamento, autorizzato dalla Banca d'Italia e legittimato a prestare i servizi di pagamento.

Tali chiarimenti riguardano anche il bonifico relativo al bonus mobili.

Il bonifico

Dal bonifico devono risultare:

  • la causale del versamento utilizzata per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

È consentito pagare, in alternativa, anche con carte di credito o di debito mentre non è consentito l’utilizzo di assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Le spese sostenute vanno documentate, conservando la documentazione che attesta l’effettivo pagamento e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità.

Indicazioni in dichiarazione

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione del 50 per cento prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (sezione IIIA), è riconosciuta una detrazione del 50 per cento in relazione alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.

 

Il rigo interessato nel modello 730 è il rigo 57 del quadro E. Nel rigo si dovrà indicare:

  • nella Colonna 1 e 3 (Numero rata) per ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione il numero di rata;
  • nella Colonna 2 e 4 (Spesa arredo immobile) la spesa sostenuta entro il limite di 10.000 euro.

 

Esempio

Se nel 2013 sono state sostenute spese per l’arredo di un immobile pari a 15.000 euro, indicare ‘4’ nella colonna 1 “Numero rata” e '10.000' nella colonna 2 “Spesa arredo immobile”.

In presenza di più immobili ristrutturati va compilato un quadro aggiuntivo, ricordando di numerare progressivamente la casella che è posta in alto a destra del modello.

 

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