Bonus sociale rifiuti: operativo dal 2026
Pubblicato il 23 settembre 2025
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L’autorità per energia ARERA ha definito, con delibera 29 luglio 2025, n. 355/2025/R/rif, le regole operative per l’attuazione del bonus sociale rifiuti, previsto dall’articolo 57-bis del decreto-legge 124/2019 e dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, al fine di garantire agevolazioni tariffarie agli utenti domestici in condizioni di disagio economico.
Requisiti per beneficiare del bonus sociale TARI
Per poter beneficiare del bonus sociale rifiuti è necessario che il nucleo familiare si trovi in una condizione economica di effettivo disagio, certificata attraverso l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).
Il provvedimento stabilisce due soglie di riferimento:
- Soglia ordinaria: possono accedere al bonus i nuclei familiari con un ISEE non superiore a 9.530 euro annui.
- Soglia ampliata per famiglie numerose: il limite viene innalzato a 20.000 euro per i nuclei con almeno quattro figli fiscalmente a carico.
L’agevolazione si applica esclusivamente a una utenza domestica intestata a un componente del nucleo familiare richiedente. Non è quindi possibile ottenere il beneficio su più abitazioni: il bonus viene riconosciuto in relazione alla sola unità immobiliare di residenza anagrafica.
Inoltre, ai fini della corretta applicazione della misura, i gestori del servizio devono verificare che:
- l’utenza sia effettivamente destinata ad uso domestico;
- l’intestatario della tassa sui rifiuti (TARI o tariffa corrispettiva) coincida con uno dei componenti del nucleo familiare beneficiario;
- non vi siano situazioni di morosità pregresse: in questi casi, il bonus potrà essere trattenuto dal gestore a titolo di compensazione delle somme dovute.
In sintesi, il diritto al bonus è strettamente legato alla situazione economica del nucleo familiare e all’effettiva titolarità dell’utenza domestica, con l’obiettivo di indirizzare l’agevolazione verso chi si trova in condizioni di reale fragilità sociale ed economica.
Tempistiche di applicazione
Un aspetto centrale della disciplina riguarda il momento a partire dal quale l’agevolazione diventa effettivamente operativa. In sede di consultazione pubblica, fa presente ARERA con delibera 29 luglio 2025, n. 355, diversi soggetti istituzionali e operatori del settore hanno evidenziato le difficoltà pratiche e gestionali che sarebbero derivate dall’introduzione del bonus già nel corso del 2025. Infatti, l’applicazione immediata avrebbe comportato la necessità di ricalcolare in maniera retroattiva gli avvisi di pagamento della TARI o della tariffa corrispettiva già emessi, con un aggravio significativo in termini di costi, tempi e complessità amministrativa.
Accogliendo queste osservazioni, l’ARERA ha stabilito che il bonus sociale rifiuti entrerà in vigore a partire dal 2026. In questo modo, i gestori del servizio avranno il tempo necessario per adeguare i propri sistemi informativi e organizzativi, mentre i Comuni potranno armonizzare la misura con le procedure di approvazione dei piani finanziari e delle tariffe.
La tempistica prevede inoltre che il beneficio riconosciuto per un determinato anno (anno “a”) venga concretamente erogato nell’anno successivo (anno “a+1”). Ad esempio, i dati relativi ai nuclei familiari con diritto all’agevolazione per il 2026 saranno raccolti e validati entro la fine di quell’anno, ma lo sconto del 25% sarà applicato nella prima rata utile della TARI emessa entro il 30 giugno 2027.
Questa scelta regolatoria mira a garantire un’applicazione ordinata ed efficace della misura, riducendo i rischi di errori e assicurando che i benefici arrivino agli utenti in maniera chiara e trasparente.
Misura dell’agevolazione
Il bonus sociale rifiuti è concepito come una riduzione diretta del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani a carico delle famiglie in difficoltà economica. La misura consiste in uno sconto pari al 25% sull’importo dovuto per la TARI (Tassa sui Rifiuti) o per la tariffa corrispettiva applicata dal gestore.
In termini pratici, questo significa che l’utente domestico beneficiario pagherà un quarto in meno rispetto alla tariffa ordinaria prevista per la propria utenza. L’agevolazione viene calcolata sul valore complessivo della TARI o della tariffa corrispettiva, al netto di IVA, del tributo provinciale per l’ambiente (TEFA) e di eventuali corrispettivi riferiti ad attività estranee al ciclo integrato dei rifiuti urbani. In questo modo, lo sconto si applica in maniera mirata al costo effettivo del servizio di gestione dei rifiuti.
È prevista anche una disciplina specifica per i casi in cui il gestore non risulti accreditato al sistema SGAte (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle tariffe energetiche). In tali circostanze, non essendo possibile calcolare puntualmente l’importo della TARI dovuta dall’utente, l’agevolazione verrà riconosciuta in misura forfettaria: pari al 25% della spesa media nazionale per il servizio integrato dei rifiuti urbani, calcolata e aggiornata annualmente dall’ARERA.
Questa doppia modalità di calcolo (riduzione sulla TARI effettiva oppure, in alternativa, sul valore medio nazionale) consente di garantire che il beneficio sia comunque riconosciuto a tutti gli aventi diritto, indipendentemente dal livello di informatizzazione o dall’adesione dei gestori locali ai sistemi di compensazione centralizzati.
Modalità di riconoscimento del bonus sociale rifiuti
Il meccanismo di riconoscimento del bonus sociale rifiuti è costruito in modo da ridurre al minimo gli adempimenti a carico delle famiglie, seguendo la stessa logica già adottata per i bonus sociali relativi a energia elettrica, gas e acqua.
Il punto di partenza è la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), ossia il documento che ogni cittadino deve presentare per ottenere il calcolo dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). La DSU, prevista dall’articolo 10 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, contiene le informazioni reddituali, patrimoniali e familiari necessarie per determinare la condizione economica complessiva del nucleo familiare.
Una volta acquisita la DSU, l’INPS elabora l’attestazione ISEE e, sulla base di questi dati, individua i nuclei familiari che rientrano nelle soglie di accesso al beneficio. Successivamente, l’INPS trasmette al Sistema Informativo Integrato (SII) e al sistema SGAte gli elenchi dei potenziali beneficiari.
Da qui ha inizio il procedimento operativo disciplinato da ARERA.
- Verifica dei requisiti: i dati ricevuti dal SII e veicolati tramite SGAte vengono messi a disposizione dei gestori competenti per territorio, che devono controllare la corrispondenza tra l’intestatario dell’utenza TARI e uno dei componenti del nucleo familiare beneficiario.
- Controllo delle condizioni dell’utenza: il gestore verifica che l’utenza sia effettivamente ad uso domestico e, in presenza di eventuali morosità pregresse, può trattenere l’importo del bonus a compensazione degli importi insoluti.
- Applicazione del bonus: una volta completate le verifiche, il gestore applica direttamente l’agevolazione sul documento di riscossione. Il meccanismo sarà operativo a partire dal 2026, con effetti sui pagamenti dovuti dall’anno successivo.
In questo modo, il bonus viene riconosciuto in maniera automatica, senza che gli utenti debbano presentare ulteriori domande o richieste specifiche. È sufficiente, infatti, la presentazione della DSU ai fini ISEE, già necessaria per l’accesso a molte altre prestazioni sociali agevolate.
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