Bonus Tessile e moda fruibile con F24. Soppresso il codice 6943

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Bonus Tessile e moda fruibile con F24. Soppresso il codice 6943

Per utilizzare il credito d’imposta istituito a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile, della moda e degli accessori di cui all’articolo 48-bis, DL n. 34/2020, occorre indicare nel modello F24 il codice tributo “6953”.

Tax credit Tessile, moda e accessori: codice tributo per F24

E’ quanto contenuto nella risoluzione n. 65 emanata il 30 novembre 2021 dall’Agenzia delle Entrate, che segue di poco il provvedimento n. 334506/2021 con cui è stata determinata la percentuale di fruizione del credito d’imposta, pari al 64,2944 per cento, per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del DPCM 9 marzo 2020.

Le istruzioni per avvalersi del detto credito sono state fornite con provvedimento agenziale n. 262282 dell’11 ottobre 2021; ai soggetti interessati è stato chiesto di inoltrare apposta comunicazione contenente il valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’articolo 92, comma 1, del TUIR, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio. Il credito è stato fissato nella misura del 30% ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al punto precedente.

Dunque, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale del 64,2944 per cento, troncando il risultato all’unità di euro. Il dato è visibile nel cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia.

Nel modello F24, come riporta la risoluzione n. 65/2021, va indicato il codice tributo “6953” denominato “CREDITO D’IMPOSTA TESSILE, MODA E ACCESSORI – articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

Il codice va esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

Credito d’imposta per rafforzamento patrimoniale delle medie imprese: codice soppresso

Con risoluzione n. 66/2021, invece, si provvede a sopprimere il codice tributo “6943”, istituito con risoluzione n. 46/2021, e utilizzato per fruire del credito d’imposta per il rafforzamento patrimoniale di società e imprese di medie dimensioni, previsto dall’articolo 26, DL n. 34/2020, entro la data del 30 novembre 2021.

L’eliminazione del codice ha effetto dal 1° dicembre 2021.

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