Bonus Fiere, presentazione istanze di rimborso. Sportello aperto

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Bonus Fiere, presentazione istanze di rimborso. Sportello aperto

Individuati i termini e le modalità per la presentazione delle istanze di rimborso del “buono fiere”, che è stato introdotto dall’articolo 25-bis del Decreto Aiuti (DL n. 50/2022) ed assegnato secondo la procedura di cui all’articolo 3, comma 9, del Decreto direttoriale 4 agosto 2022.

Il Ministero dello Sviluppo economico con il Decreto direttoriale 18 ottobre definisce la finestra temporale entro la quale le imprese possono fare domanda per vedersi riconosciuto il contributo, del valore massimo di 10.000 euro, per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia.

NOVITA’: Si legge all’articolo 2 del suddetto decreto che le istanze di rimborso del buono fiere possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 10 novembre 2022 e fino alle ore 17:00 del 30 novembre 2022.

NOTA BENE. Le istanze di rimborso del Bonus fiere, presentate fuori dai termini, così come quelle presentate incomplete, ovvero con modalità difformi rispetto a quelle descritte, non saranno prese in considerazione dal Ministero.

Modalità per la presentazione delle istanze di rimborso del Buono fiere

Ai fini dell’erogazione dell’agevolazione, i soggetti ai quali è stato assegnato il buono fiere in base alla procedura indicata nel DD 4 agosto 2022, possono presentare al Ministero un’apposita istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, sulla base del modello reso disponibile sul sito istituzionale del MiSE (www.mise.gov.it), esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica accessibile nell’apposita sezione dello stesso sito istituzionale.

ATTENZIONE: Si ricorda che l’elenco dei soggetti assegnatari del buono, con indicazione del relativo importo, è stato approvato con DD del 7 ottobre 2022. In allegato a tale decreto, è riportato l’elenco dei soggetti che, tenuto conto delle risorse disponibili per l’intervento, non risultano finanziabili.

Possono accedere alla procedura informatica i soggetti rappresentanti legali della società richiedente, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa, previa identificazione e autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi.

Ai fini della corretta compilazione dell’istanza, il soggetto richiedente è tenuto a:

  • provvedere all’eventuale aggiornamento dei propri dati presso il Registro delle imprese;
  • verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese.

Nell’istanza di rimborso, il soggetto richiedente, oltre a dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal Decreto aiuti, deve anche dichiarare:

  • l’elenco delle manifestazioni fieristiche a cui ha partecipato od ottenuto l’autorizzazione a partecipare;
  • i dati e le informazioni relative alle spese e agli investimenti sostenuti, tenuto conto che sono ammissibili anche le spese sostenute prima del 16 luglio 2022 e che la data di emissione dell’ultima fattura agevolabile, inclusa quella di effettuazione a saldo di tutti i pagamenti, non può essere successiva alla data di presentazione dell’istanza di rimborso;
  • i dati delle imprese con le quali esiste almeno una delle relazioni tali da configurarne l’appartenenza ad una “impresa unica”;
  • i termini, iniziale e finale, dell’esercizio finanziario, che deve coincidere con il periodo contabile di riferimento del soggetto istante e che può non corrispondere all’anno solare;
  • l’importo del buono fiere richiesto a rimborso;
  • l’IBAN relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede l’accreditamento dell’agevolazione.

In sede di presentazione dell’istanza, il soggetto richiedente il Buono fiere deve anche allegare:

  • copia del buono fiere rilasciato dal Ministero, per il rimborso delle spese di partecipazione alle manifestazioni fieristiche ai sensi dell’articolo 25-bis del decreto aiuti;
  • copia delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il relativo dettaglio;
  • documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle sopracitate fatture (es. copia dell’estratto conto e/o di altra evidenza bancaria);
  • apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà mediante la quale il soggetto beneficiario attesta la avvenuta, effettiva partecipazione alle manifestazioni fieristiche per le quali è richiesto il rimborso delle spese;
  • ove previsto, copia di un documento di identità in corso di validità e della tessera sanitaria del/dei titolare/i effettivo/i di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i cui estremi sono stati riportati nell’istanza.

NOTA BENE: L’Istanza si intende perfezionata solo a seguito dell’assolvimento, ove previsto, dell’adempimento relativo all’imposta di bollo di importo pari a euro 16,00, opportunamente annullata e conservata in originale presso la propria sede per eventuali controlli.

SCADENZA: Secondo quanto previsto dal Decreto Aiuti, il Buono fiere ha validità fino al 30 novembre 2022. La mancata presentazione della richiesta di rimborso dell'agevolazione entro il termine indicato determina la decadenza dal beneficio.

Bonus fiere e intensità aiuti de minimis

Il Buono fiere viene concesso ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis.

Ciascun soggetto può beneficiare delle agevolazioni, tenuto conto di altri eventuali aiuti ottenuti a titolo di “de minimis” nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, fino al limite massimo di euro 200.000,00, ovvero:

a) di euro 100.000,00, nel caso di soggetti attivi nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi;

b) di euro 25.000,00, nel caso di soggetti attivi nel settore agricolo;

c) di euro 30.000,00, nel caso di soggetti attivi nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

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