Certificazione Unica 2021, tutte le novità del nuovo modello

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Certificazione Unica 2021, tutte le novità del nuovo modello

La Certificazione Unica è il modello con cui i sostituti d'imposta certificano l'erogazione di redditi assoggettate o assoggettabili a ritenuta alla fonte: redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, provvigioni ed alcuni redditi diversi. In particolare, per quanto concerne i redditi di lavoro dipendente ed assimilati, la Certificazione Unica consente all'Agenzia delle Entrate di predisporre la dichiarazione precompilata. Per l'anno 2021, in ragione delle novità fiscali infrannuali apportate dal legislatore, sono stati inseriti diversi punti, per lo più dedicati al trattamento integrativo e all'ulteriore detrazione d'imposta. La Certificazione Unica 2021, salvo proroghe, dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Finanziaria e consegnata ai percipienti entro il 16 marzo 2021.

La struttura della CU e i nuovi termini

Il nuovo modello, approvato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 15 gennaio 2021, n. 13088, ricalca la già nota impostazione così composta:

  • frontespizio, nel quale vanno inserite le informazioni sulla tipologia di comunicazione, i dati del sostituto e del rappresentante firmatario della comunicazione, la firma della comunicazione e l'impegno alla presentazione telematica;
  • Quadro CT, utile a comunicare le informazioni riguardanti la recezione in via telematica dei modelli 730/4 per la liquidazione della dichiarazione dei redditi;
  • Certificazione Unica 2021, contenente i dati fiscali e previdenziali relativi al rapporto di lavoro dipendente o assimilati, l'assistenza fiscale prestata, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni o redditi diversi.

Per l'anno 2021, la trasmissione telematica delle certificazioni uniche e la consegna al percipiente del modello debitamente compilato dovrà avvenire entro il 16 marzo 2021.

Unica deroga è consentita per la trasmissione dei modelli contenenti esclusivamente redditi esenti o esclusi dalla dichiarazione precompilata, per i quali la comunicazione potrà essere trasmessa entro il termine di presentazione del modello 770, ossia entro il 31 ottobre 2021.

Si rammenta che è possibile suddividere il flusso telematico inviando separatamente le CU 2021 contenenti le certificazioni di lavoro dipendente ed assimilati e quelle relative ai redditi da lavoro autonomo, redditi diversi o provvigioni. Altresì, è ammessa la possibilità di effettuare distinti flussi telematici anche nel caso di invio di sole certificazioni uniche contenenti redditi da lavoro dipendente.

Come noto, il flusso deve essere necessariamente trasmesso telematicamente direttamente dal sostituto tenuto alla comunicazione ovvero tramite un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 3, comma 3, Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e ss. mod.

CU 2021 - Il periodo di lavoro

Le maggiori novità riguardano, certamente, i punti relativi alla certificazione dei redditi effettivamente erogati ai percettori di redditi da lavoro dipendente ed assimilati.

Invero, per recepire le disposizioni introdotte dal Decreto Legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni dalla Legge 2 aprile 2020, n. 21, nonché quelle relative ai trattamenti di integrazione salariale ed agli ulteriori trattamenti a sostegno del reddito connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, è stato necessario aggiungere al modello noto molteplici campi.

Il particolare, in ragione della data di decorrenza delle disposizioni della predetta novella legislativa, che ha mandato in soffitta dal 30 giugno 2020 il c.d. Bonus Renzi, e delle correlate previsioni di spettanze secondo i periodi di lavoro, sono stati introdotti i punti 13 e 14, nei quali andranno riportati il numero di giorni già indicati al precedente punto 6, ripartiti tra il primo ed il secondo semestre 2021. In tal senso, ove il rapporto di lavoro sia coincidente con l'intero anno solare i giorni da considerare al punto 6 saranno 365 da suddividere in n. 181 giorni per il primo semestre e n. 184 giorni per il secondo semestre. Diversamente, nel caso di rapporti di lavoro inferiori all'anno solare, ove gli stessi siano intercorsi in data antecedente al 29 febbraio 2020, dovrà essere conteggiata anche quest'ultima giornata.

Esempio

1) Dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato in data 5 febbraio 2020 con rapporto di lavoro cessato in data 20 settembre 2020.

I redditi percepiti sono stati prodotti in n. 229 giorni, di cui 147 nel primo semestre e 82 nel secondo semestre.

2) Dipendente assunto con contratto a tempo determinato in data 14 ottobre 2020 ed in forza al 31 dicembre 2020.

I redditi percepiti sono stati prodotti in n. 79 giorni, interamente nel secondo semestre 2020.

CU 2021 - Trattamento integrativo e ulteriore detrazione

La corretta compilazione dei punti 6, 13 e 14, incide ai fini del calcolo delle detrazioni fiscali spettanti e, conseguentemente, sul Bonus Renzi e Trattamento integrativo effettivamente spettante.

Se nulla cambia, rispetto alla Certificazione Unica dell'anno precedente, sulla compilazione del Credito Bonus Irpef, il Trattamento Integrativo trova collocazione in un'apposita sezione dai punti 400 a 410.

Premesso che il Trattamento Integrativo, non concorrente alla formazione del reddito imponibile, è riconosciuto nell'importo di euro 600,00 per l'anno 2020 se il reddito complessivo non è inferiore alla detrazione spettante ai sensi dell'art. 13, comma 1, TUIR, e non è superiore alla soglia massima di 28.000 euro, rapportato al periodo di cui al precedente punto 14, il punto 400 dovrà essere compilato con il codice 1 se il sostituto d'imposta ha erogato la predetta somma, in tutto o in parte, al dipendente. Il codice 2 andrà utilizzato, invece, se il sostituto d'imposta non ha riconosciuto al dipendente il trattamento integrativo ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato nemmeno in parte.

Nel caso in cui venga inserito il codice 1, il successivo punto 401 dovrà contenere l'importo di trattamento integrativo effettivamente erogato al contribuente.

Nel caso in cui venga inserito il codice 2, il punto 402 dovrà essere compilato inserendo l'importo del trattamento integrativo riconosciuto ma non erogato al dipendente.

Nelle ipotesi di Certificazione Unica conguagliante, il sostituto d'imposta dovrà tenere conto dei dati relativi al trattamento integrativo corrisposti precedentemente compilando i punti da 405 a 409 ed indicando al punto 410 il codice fiscale del/dei precedente/i sostituto/i.

Altresì, ai sensi dell'art. 1, comma 3, Decreto Legge 5 febbraio 2020, n. 3, qualora in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio il trattamento integrativo si rilevi non spettante, il sostituto d'imposta deve provvedere al recupero dell'importo erogato, tenuto conto dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione prevista dall'art. 2 della medesima novella legislativa.

Si rammenta che, nel caso in cui l'importo da recuperare sia superiore ad euro 60,00, la trattenuta è effettuata in otto rate di pari importo a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Al realizzarsi di tale ultima ipotesi, il sostituto dovrà compilare il punto 403 inserendo l'importo del trattamento integrativo recuperato entro le operazioni di conguaglio e nel successivo punto 404, l'ammontare da recuperare dopo le operazioni di conguaglio.

In entrambi i casi, il punto 401 dovrà essere epurato dell'importo recuperato.

Esempio

Un dipendente percepisce a titolo di trattamento integrativo, sino alla mensilità di competenza novembre 2020, euro 498,93.

Con le operazioni di conguaglio il sostituto d'imposta determina il reddito fiscale effettivamente percepito nell'anno 2020 in complessivi 35.500 euro. In tal senso, dovrà provvedere a trattenere il trattamento integrativo erogato ed a riconoscere, a valere sull'imposta netta Irpef da conguaglio, l'ulteriore detrazione.

Pertanto, considerato che l'ulteriore detrazione spettante sul reddito di 35.500,00 euro è pari a 432,00 euro, che viene contestualmente riconosciuta nella predetta operazione di conguaglio nel cedolino paga della mensilità di dicembre 2020 - con retribuzione effettivamente erogata entro il 12 gennaio 2021 -, al dipendente dovranno essere recuperati euro 66,93 (= 498,93 - 432).

La rata mensile sarà, dunque, pari ad euro 8,37 (= 66,93 / 8).

Nel predetto cedolino di conguaglio, il sostituto provvederà, dunque, a trattenere l'importo di 440,37 euro a titolo di trattamento integrativo recuperato (432 + 8,37) ed a riconoscere, contestualmente, l'ulteriore detrazione come sopra determinata (432 euro). Come di consueto, l'importo del trattamento integrativo recuperato andrà versato entro il 16 del mese successivo, dal sostituto d'imposta, mediante il modello F24.

Ciò assunto, le successive sette rate pari ad 8,37 euro andranno recuperate dalla mensilità di competenza gennaio a quella di luglio 2021.

Nel modello CU 2021, la predetta operazione andrà come di seguito esposta:

  • punto 368, riportare l'importo dell'ulteriore detrazione (euro 432);
  • punto 400, inserire il codice 2, in quanto il sostituto non ha riconosciuto o erogato il trattamento integrativo, nemmeno in parte;
  • punto 401, non andrà compilato. Nelle operazioni di conguaglio il sostituto ha determinato il mancato riconoscimento del beneficio.
  • punto 403, compilare con l'importo recuperato entro le operazioni di conguaglio (euro 440,37);
  • punto 404, indicare l'ammontare di trattamento integrativo che sarà recuperato successivamente alle operazioni di conguaglio (euro 66,93).

La compilazione delle certificazioni uniche relativamente al trattamento integrativo troverà riscontro nel nuovo rigo SX49 del modello 770/2021.

Nelle ipotesi in cui al percipiente sia stata riconosciuta l'ulteriore detrazione poi rivelatasi non spettante, anch'essa recuperabile in modalità rateale (8 rate), andranno compilati i punti 469 e 470, rispettivamente Irpef da trattenere dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio e Irpef trattenuta dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio.

In particolare, al predetto punto 470 andrà indicato l'importo delle successive 7 rate che il sostituto provvederà a trattenere a partire da mese successivo a quello in cui è stato effettuato il conguaglio.

CU 2021 - Clausola di salvaguardia

Ai sensi dell'art. 128, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, in ragione degli effetti incidenti sui redditi dei lavoratori dipendenti rispetto alle misure derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, i crediti di cui all'art. 13, comma 1-bis, Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (c.d. Bonus Renzi), e il trattamento integrativo di cui all'art. 1, Decreto Legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile 2020, n. 21, spettano anche se l'imposta lorda calcolata ai sensi di cui all'art. 49, TUIR, con esclusione dei redditi di cui all'art. 49, comma 2, lett. a), sia inferiore alla detrazione da lavoro dipendente spettante ai sensi dell'art. 13, comma 1, TUIR, per effetto delle misure di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del Decreto Cura Italia.

Ciò assunto, il sostituto d'imposta riconoscerà i predetti bonus assumendo a riferimento la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata al sostituito in assenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Ai fini della corretta compilazione del modello Certificazione Unica 2021, il sostituto dovrà:

  • barrare il punto 478, nel caso in cui siano state erogate somme a sostegno del reddito;
  • compilare il punto 479, indicando il reddito da lavoro dipendente di cui all'art. 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lett. a), e art. 50, comma 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis, e l), TUIR, effettivamente erogato;
  • compilare il punto 480, indicando il reddito contrattuale che sarebbe stato erogato in assenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Sul punto, gli operatori del settore, anche in ragione dell'ambiguità delle istruzioni CU 2021 fornite dall'Amministrazione Finanziaria e dalla diversa interpretazione assunta dalle Software House, hanno notevolmente dibattuto se i predetti punti 479 e 480 debbano intendersi, o meno, un di cui rispetto al reddito già indicato al punto 1 o 2 del modello.

A parere di chi scrive, l'arcano può essere svelato con l'ausilio dell'Allegato C alla Circolare per la liquidazione ed il controllo del modello 730/2021.

Invero, la verifica della capienza dell'imposta con applicazione della clausola di salvaguardia - valevole sia per il Bonus Renzi che per il Trattamento integrativo - va effettuata tenuto conto del seguente calcolo:

Lett.

Campo

Descrizione

 

ImponibileImpostaCuneoFiscaleClausola

Valore da assumere per la verifica di spettanza dei bonus.

(A)

RedditiCuneoFiscale

Somma dei redditi di lavoro dipendente ed in particolare degli importi indicati nella colonna 3 dei righi da C1 a C3, di tutti i moduli con indicazione tipologia di reddito "2 - redditi di lavoro dipendente ed assimilati".

(B)

Totale_Importi_Imposta_Sostitutiva

Redditi derivanti da premi correlati all'incremento di produttività (Circ. AdE 9/E - 2014)

(C)

RedditoPercepitoLavDip

Importo del solo reddito da lavoro dipendente effettivamente percepito nel corso del 2020, indicato al punto 479 della CU 2021

(D)

RedditoContrattuale

Importo della retribuzione contrattuale che sarebbe spettato in assenza dell'emergenza Covid-19, indicato al punto 480 della CU 2021

Calcolo per la verifica di capienza

ImponibileImpostaCuneoFiscaleClausola = (A) + (B) - (C) + (D)

In considerazione della predetta formula algebrica utile alla verifica della capienza di imposta per la corresponsione dei predetti Bonus fiscali con applicazione della clausola di salvaguardia, non appare rilevante se i punti 479 e 480 siano al netto o meno del reddito effettivamente percepito ed indicato al punto 1 e/o 2 della CU 2021, così come è possibile evincere nella seguente tabella:

Dipendente assunta in data 11 giugno 2019 ed in forza al 31 dicembre 2020, il cui rapporto di lavoro è stato oggetto di sospensione con ricorso al trattamento di integrazione salariale in deroga.

Descrizione

Ipotesi 1 (di cui)

Ipotesi 2 (Totali)

Punto CU 2021

Valore

Punto CU 2021

Valore

Redditi da lavoro dipendente tempo indeterminato (A)

(1)

€ 3.094,99

(1)

€ 3.094,99

Sostegno al reddito

(478)

 

(478)

 

Reddito percepito (C)

(479)

€ 0,00

(479)

€ 3.094,99

Reddito contrattuale (D)

(480)

€ 8.042,67

(480)

€ 11.137,66

Verifica capienza

 (A) - (C) + (D) = € 11.137,66

(A) - (C) + (D) = € 11.137,66

Ad avvalorare la tesi che non sussista alcuna differenza sulle predette modalità di esposizione, vi è l'assenza di errori bloccanti sui predetti campi. Diversamente, in presenza della compilazione del punto 478, appariva presumibile la segnalazione di non congruità tra quanto indicato al punto 1 e/o 2 ed il punto 479, così come "punto 480 inferiore alla somma dei punti 1 e 2, etc.).

CU 2021 - Premio Covid-19

Con la retribuzione del mese di marzo o aprile 2020 e, comunque, entro le operazioni di conguaglio di fine anno, i sostituti d'imposta hanno riconosciuto ai percettori di redditi da lavoro dipendente un premio una-tantum pari ad euro 100,00 da rapportare ai giorni di effettiva presenza sul luogo di lavoro (art. 63, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18).

L'importo effettivamente corrisposto, anticipato dal datore di lavoro e conguagliato sul modello F24 (cod. tributo 1699), dovrà essere indicato al punto 476.

Ove il datore di lavoro abbia, successivamente al riconoscimento, provveduto a recuperare, anche in parte, l'importo riconosciuto, la compilazione dovrà essere al netto dell'importo trattenuto.

Il punto 476, non rilevando ai fini fiscali, sarà presente esclusivamente nella copia del sostituto d'imposta.

La verifica degli importi complessivamente riconosciuti dal sostituto avverrà tramite la valorizzazione della colonna 6 del rigo SX1 del modello 770/2021.

 

QUADRO NORMATIVO

Agenzia delle Entrate - Provvedimento prot. n. 13088 del 15 gennaio 2021

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