Cessione d’azienda, i debiti vanno indicati nei libri obbligatori

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Cessione d’azienda, i debiti vanno indicati nei libri obbligatori

E’ sufficiente l'annotazione dei debiti nelle scritture contabili anche se manca la sottoscrizione dei libri obbligatori da parte del cedente l'azienda, per confermare – nel caso di una operazione di cessione d’azienda – la responsabilità dell'acquirente nei confronti dei terzi creditori.

Così si è espressa la Corte di Cassazione, nell'ordinanza n.23881, depositata in cancelleria il 3 settembre 2021.

Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda l’impugnazione da parte del ricorrente di una sentenza della Corte d’appello di Napoli, che non aveva riconosciuto allo stesso, nell’ambito di una cessione d’azienda, un credito, ritenendo che la mancata sottoscrizione dei libri contabili da parte del cedente dell’azienda, il cui debito si trasmetteva al cessionario, compromettesse la sussistenza del credito.

La Corte d’appello, infatti, riteneva non sussistere il credito dato che sul libro inventari non risultava apposta la firma del cedente; ciò, oltre che rendere di fatto il documento inesistente, aveva anche compromesso di considerare le risultanze trascritte sul libro quale elemento costitutivo fondante la responsabilità dell'acquirente dell'azienda.

La Corte di Cassazione è, però, di avviso contrario.

Si legge nelle motivazioni della pronuncia n. 23881 che “la mancata sottoscrizione dei libri contabili obbligatori da parte del cedente dell'azienda non è impeditiva del riconoscimento del credito vantato da un terzo nei confronti di detto cedente, il cui debito si trasmette al cessionario accollante, potendo detto credito essere provato anche attraverso altri riscontri e pure mediante presunzioni”.

Pertanto, solo l'iscrizione nei libri contabili obbligatori dell'azienda è propriamente un elemento costitutivo essenziale della responsabilità dell'acquirente dell'azienda per i debiti ad essa inerenti.

Così, secondo la Cassazione, ai fini della responsabilità dell'assunzione dei debiti dell'azienda ceduta, è sufficiente la sola annotazione dei debiti nelle scritture contabili obbligatorie, senza che sia richiesta la sottoscrizione delle stesse scritture contabili.

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