CFC: aggiornati i codici tributo per l’opzione del 15%
Pubblicato il 17 aprile 2026
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L’Agenzia delle Entrate interviene sul regime delle Controlled Foreign Companies (CFC), aggiornando i codici tributo da utilizzare per il versamento, tramite modello F24, dell’importo dovuto in caso di esercizio dell’opzione prevista dall’articolo 167, comma 4-ter, del TUIR.
La risoluzione n. 15/E del 16 aprile 2026 si inserisce nel solco delle modifiche normative introdotte dal decreto-legge n. 84/2025, che ha inciso in modo significativo sulla disciplina delle società estere controllate.
Il nuovo quadro normativo dell’articolo 167, comma 4-ter
La riformulazione del comma 4-ter dell’articolo 167 del TUIR ha ridefinito i criteri per valutare la tassazione effettiva minima delle entità estere controllate.
In particolare, la norma stabilisce che il livello minimo di imposizione, pari al 15%, si considera rispettato qualora il soggetto controllante residente versi un importo corrispondente al 15% dell’utile contabile netto realizzato dalla controllata estera.
Tale meccanismo si pone in linea con i principi della direttiva (UE) 2016/1164 (c.d. ATAD), rafforzando gli strumenti di contrasto ai fenomeni di delocalizzazione dei redditi verso giurisdizioni a fiscalità privilegiata.
Modalità e termini di versamento
Il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate del 31 marzo 2026, prot. 106520, ha chiarito che il versamento dell’importo dovuto deve essere effettuato:
- entro i termini ordinari delle imposte sui redditi;
- con le stesse modalità previste per tali imposte.
Ne consegue che l’adempimento si inserisce nel calendario fiscale ordinario, senza introdurre scadenze specifiche.
Ridenominazione dei codici tributo
La novità operativa introdotta dalla risoluzione n. 15/E del 16 aprile 2026 riguarda la ridenominazione dei codici tributo già istituiti con la precedente risoluzione n. 64/E del 18 dicembre 2024.
L’aggiornamento si è reso necessario per adeguare le denominazioni alla nuova formulazione della norma, senza tuttavia modificare la struttura dei codici stessi.
Nel dettaglio, i codici tributo da utilizzare nel modello F24 sono i seguenti:
- “4077” denominato “Opzione art. 167, comma 4-ter, del TUIR - Soggetti IRPEF con riferimento alle CFC - Acconto I rata”;
- “4078” denominato “Opzione art. 167, comma 4-ter, del TUIR - Soggetti IRPEF con riferimento alle CFC - Acconto II rata o acconto in unica soluzione”;
- “4079” denominato “Opzione art. 167, comma 4-ter, del TUIR - Soggetti IRPEF con riferimento alle CFC - Saldo”;
- “4080” denominato “Opzione art. 167, comma 4-ter, del TUIR - Soggetti IRES con riferimento alle CFC - Acconto I rata”;
- “4081” denominato “Opzione art. 167, comma 4-ter, del TUIR - Soggetti IRES con riferimento alle CFC - Acconto II rata o acconto in unica soluzione”;
- “4082” denominato “Opzione art. 167, comma 4-ter, del TUIR - Soggetti IRES con riferimento alle CFC - Saldo”.
La risoluzione 15/E/2026 chiarisce espressamente che restano invariate le modalità di compilazione del modello F24 già fornite con la risoluzione n. 64/E del 2024.
Pertanto, gli operatori devono continuare a fare riferimento alle istruzioni già note, limitandosi ad adottare le nuove denominazioni dei codici tributo.
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