Chiarimenti del Lavoro sulla regolarizzazione del sommerso

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Il ministero del Lavoro fornisce tre pareri circa l’emersione del lavoro irregolare.

Con il parere n. 18369/2009 chiarisce che la presentazione da parte del datore dell’istanza di emersione (regolarizzazione) da sola non basta a impedire il provvedimento di sospensione.

Con il parere n. 18370/2009 spiega che le dimissioni spontanee di un lavoratore non invalidano la procedura di emersione nel caso un’impresa abbia stipulato un accordo sindacale propedeutico alla regolarizzazione, in cui risulti inserito il lavoratore citato, ed abbia già sottoscritto il contratto di lavoro.

Con il parere n. 18371 del 2009 precisa che le dimissioni di un lavoratore presentate contestualmente all’assunzione non sono di ostacolo all’emersione o alle agevolazioni connesse. Neanche il rifiuto di sottoscrivere la conciliazione o il contratto da parte del lavoratore compromette la procedura di regolarizzazione.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 38 – L’istanza non si ferma in caso di dimissioni – G. Mac.

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