CIG, quanto costa all’azienda? L’analisi dei CdL

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CIG, quanto costa all’azienda? L’analisi dei CdL

Per contrapporre il divieto di licenziamento, prorogato fino al 31 gennaio 2020, alla luce di quanto disposto dal “Decreto Ristori”, il Governo ha rafforzato i trattamenti d’integrazione salariale emergenziale che apparentemente non avrebbero costi per le imprese. Nonostante l’Esecutivo rassicuri che l’accesso agli ammortizzatori sociali sia gratuito, con l’approfondimento del 7 novembre 2020, i CdL hanno evidenziato che in realtà non è così.

Fermo, infatti, l’azzeramento del contributo richiesto dalla normativa ordinaria per i periodi di cassa integrazione fruiti dall’azienda, permangono comunque taluni oneri a carico dei datori di lavoro.

CIG: gli oneri del datore di lavoro. Il TFR

Innanzitutto, occorre evidenziare che il TFR, per la totale durata della sospensione, continua a maturare sulla retribuzione che il dipendente avrebbe percepito qualora avesse svolto la propria prestazione lavorativa. È evidente, dunque, come tale disciplina comporti un onere significativo a carico dei datori di lavoro, che incide a prescindere dall’effettiva prestazione del lavoratore in questi difficili mesi emergenziali, caratterizzati da sempre più complesse e restrittive disposizioni, volte a preservare la salute dei cittadini.

CIG: gli oneri del datore di lavoro. Il ticket di licenziamento

Oltre a tale fattispecie, è altresì importante rammentare che le disposizioni di cui all’art. 2, co. da 31 a 35, della L. n. 92/2012, hanno disciplinato il cd. “ticket di licenziamento”. Più nel dettaglio, la norma ha disposto che, nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che darebbero diritto alla NASpI, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41% del massimale mensile di NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

CIG: gli oneri del datore di lavoro. L’anzianità di servizio

Altro elemento da considerare è il fatto che, durante il periodo di trattamento integrativo, l’anzianità di servizio non si sospende, pertanto tutti gli istituti ad essa collegati e previsti dai diversi contratti collettivi, quali, a titolo esemplificativo, scatti di anzianità, periodo di comporto, diversa maturazione dei ratei di ferie, etc., continueranno a produrre i loro effetti.

Infine, si rammenta che, in aggiunta ai suddetti oneri direttamente connessi al periodo correlato alla crisi sanitaria, le aziende, negli anni passati, in relazione al proprio settore nonché al numero di dipendenti in forza, hanno contribuito a finanziare i fondi per i trattamenti ordinari di integrazione salariale, non propedeutici tuttavia alla fruizione dei trattamenti emergenziali.

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