CIGO: bollettini meteo acquisiti d’ufficio dall’INPS

Pubblicato il



CIGO: bollettini meteo acquisiti d’ufficio dall’INPS

L’INPS è tornato a fornire nuovi indirizzi operativi relativi alla CIGO a seguito della rilevazione di alcune criticità e, più nello specifico con riferimento a:

  • Carenza di elementi di valutazione – supplemento istruttorio;
  • Avvenuta ripresa dell’attività lavorativa;
  • Mancanza di lavoro o di commesse – nuovi ordinativi o commesse;
  • Eventi meteo;
  • Gelo;
  • Temperature percepite;
  • Lavorazioni particolari;
  • Bollettini meteo.

Bollettini meteo

Per le istanze di CIGO determinate da “eventi meteo”, alla relazione tecnica dettagliata vanno allegati i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati.

Tale questione aveva sollevato non poche proteste da parte degli operatori del settore e, in primis, dei Consulenti del Lavoro che avevano chiesto con un comunicato stampa, già nel mese di settembre 2016, una soluzione che tenesse conto del divieto per la Pubblica amministrazione di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organi pubblici.

Finalmente l’Istituto, proprio in forza del suddetto divieto stabilito dall’art. 15, comma 1, della Legge n. 183/2011, ha comunicato che acquisirà d’ufficio i bollettini meteo.

Avvenuta ripresa dell’attività lavorativa

Qualora nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di CIGO e l’adozione del provvedimento decisorio l’azienda abbia ripreso la normale attività lavorativa, sarà ritenuto oggettivamente provato il requisito della transitorietà della situazione aziendale.

L’avvenuta ripresa dell’attività sanerà anche l’eventuale carenza nell’istanza di elementi probatori a sostegno della “fondata previsione di ripresa dell’attività produttiva”.

Carenza di elementi di valutazione

Il messaggio INPS n. 1856 del 3 maggio 2017 specifica, inoltre, che, nel caso in cui l’Istituto ritenga di dover rigettare la domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria per carenza di elementi valutativi, chieda all’azienda - fornendo un termine di 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta - ogni elemento necessario al completamento dell’istruttoria, al fine di consentire all’azienda stessa di sanare le carenze documentali dell’istanza o della relazione tecnica.

Se successivamente sia, comunque, necessario emanare un provvedimento di reiezione, saranno riportati nella motivazione del provvedimento l’indicazione dell’avvenuta attivazione della predetta ulteriore fase istruttoria e gli esiti della stessa, a garanzia e corredo della completezza e correttezza del procedimento istruttorio e decisorio.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 21 settembre 2016 – CIGO Edilizia Bollettino meteo – Schiavone

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito