Codice doganale comunitario esteso ai trasportatori

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La Commissione Ue, con il Regolamento n. 174/2014 del 25 febbraio 2014, modifica alcune disposizioni del Regolamento (Cee) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario per l’identificazione dei soggetti nell'ambito degli accordi di riconoscimento reciproco degli Aeo (Authorized Economic Operator).

Il nuovo regolamento prevede l’individuazione di specifici benefici per la categoria dei trasportatori. È, infatti, estesa la certificazione di qualità doganale Aeo anche oltre i confini Ue, potendosi da ora applicare anche ai carrier comunitari e non comunitari che partecipano alle operazioni di import-export.

Riconoscimento Aeo ai trasportatori

Pertanto, ora, è previsto anche per il trasportatore l’obbligo di comunicare nella dichiarazione sommaria di entrata o di uscita oppure in una dichiarazione doganale sostitutiva un numero di identificazione in forma codificata per migliorare l’analisi dei rischi.

Tale numero identificativo serve proprio per permettere ai sistemi informatizzati di esaminare la presenza di operatori affidabili nella catena di approvvigionamento delle merci, analogamente a quanto avviene per gli esportatori o dichiaranti doganali.

Con l’estensione di questo nuovo sistema di controlli anche ai trasportatori comunitari certificati Aeo, quando operano presso altri sistemi doganali, sarà possibile aumentare i vantaggi della certificazione dal momento che aumenterà il numero dei soggetti che diverranno titolari delle cosiddette “corsie preferenziali” dedicate ai soggetti affidabili.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 36 - Per i trasportatori controlli ridotti alle frontiere - Santacroce, Sbandi

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