Nomina Energy Manager: scadenza 30 aprile 2026, obblighi e novità

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Entro il 30 aprile 2026 le imprese energivore e, più in generale, i soggetti che superano determinate soglie di consumo energetico sono chiamati a nominare l’Energy Manager, cioè il responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia previsto dalla normativa italiana. Sono interessati i soggetti operanti nei settori
industriale, civile, terziario e dei trasporti.

Si tratta di un adempimento annuale che assume un rilievo crescente non solo sotto il profilo normativo, ma anche sul piano strategico. In una fase in cui efficienza energetica, contenimento dei costi e sostenibilità sono diventati temi centrali per il sistema produttivo, la figura dell’Energy Manager si conferma infatti uno snodo importante per la gestione dei consumi aziendali.

Chi è l’Energy Manager

La figura dell’Energy Manager trova il suo riferimento normativo nell’articolo 19 della Legge 10/1991, che ne definisce il ruolo di responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia. Non si tratta di una qualifica professionale in senso stretto, ma di una funzione che può essere affidata sia a una risorsa interna all’azienda sia a un consulente esterno.

Il suo compito è quello di supportare l’organizzazione nella gestione efficiente dell’energia, attraverso attività di analisi, monitoraggio e proposta. In concreto, l’Energy Manager raccoglie e interpreta i dati relativi ai consumi, predispone bilanci energetici, individua possibili interventi di efficientamento e contribuisce alla definizione di politiche interne orientate a un uso più razionale delle risorse energetiche.

Quali soggetti sono obbligati alla nomina

L’obbligo di nomina riguarda i soggetti che, nell’anno precedente, hanno superato specifiche soglie di consumo. In particolare, il limite è fissato a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio annue per il settore industriale e a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio annue per i settori civile, terziario e trasporti.

La previsione si applica a imprese, enti pubblici e privati, consorzi e altre organizzazioni, indipendentemente dalla forma giuridica. Per il calcolo delle soglie devono essere considerati tutti i consumi energetici nella disponibilità dell’organizzazione, inclusa l’energia acquistata, quella autoprodotta e anche quella proveniente da fonti rinnovabili. Nel caso di impianti di cogenerazione, il riferimento resta il combustibile in ingresso e non l’energia prodotta.

Accanto ai soggetti obbligati, resta comunque possibile procedere alla nomina anche su base volontaria. Una scelta che può risultare utile per le organizzazioni che intendono rafforzare il presidio interno sui temi energetici, anche in assenza di un vincolo normativo.

La scadenza del 30 aprile 2026

La nomina dell’Energy Manager deve essere effettuata ogni anno entro il 30 aprile. Per il 2026, quindi, il termine da rispettare è quello di fine mese, attraverso la piattaforma NEMO, il portale gestito da FIRE, la Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia, su incarico del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.

La procedura deve essere completata dal legale rappresentante dell’organizzazione e richiede l’inserimento dei dati aziendali, delle informazioni relative al soggetto nominato e dei consumi energetici di riferimento. Per chi non è obbligato, la nomina può invece essere trasmessa in qualunque momento dell’anno.

Perché la nomina è rilevante

La nomina dell’Energy Manager non rappresenta soltanto un obbligo formale. Il rispetto della scadenza è infatti necessario anche per accedere ad alcuni meccanismi incentivanti, tra cui il sistema dei certificati bianchi. La mancata comunicazione può quindi tradursi non solo in una criticità sotto il profilo normativo, ma anche nella perdita di opportunità economiche legate agli interventi di efficienza energetica.

Le organizzazioni possono designare sia un dipendente interno sia un consulente esterno, purché il soggetto incaricato disponga di competenze adeguate e di un ruolo effettivo nel promuovere l’uso razionale dell’energia. Nel caso dei Comuni non obbligati, resta inoltre ferma la possibilità di procedere anche in forma associata, attraverso convenzioni con altri enti locali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000, in una logica di gestione condivisa su scala territoriale.

Per questo motivo, il ruolo dell’Energy Manager tende sempre più a essere letto in chiave strategica. La sua attività non si limita alla rilevazione dei consumi, ma si estende alla valutazione di possibili investimenti, alla verifica delle performance degli impianti, al presidio dei contratti energetici e alla diffusione di una maggiore consapevolezza interna sull’uso dell’energia.

Le attività dell’Energy Manager in azienda

All’interno dell’organizzazione, l’Energy Manager opera come figura di raccordo tra aspetti tecnici, economici e gestionali. Tra le attività più ricorrenti rientrano il monitoraggio dei consumi, la definizione di indicatori di prestazione energetica, l’analisi dei profili di carico, la realizzazione di diagnosi energetiche e l’individuazione di misure migliorative.

A queste si aggiungono la verifica della normativa di settore, il presidio degli strumenti incentivanti, la valutazione di interventi di efficientamento e il controllo dei risultati ottenuti. In molte realtà, soprattutto quelle più strutturate, questa funzione assume un rilievo sempre più trasversale, perché coinvolge produzione, manutenzione, acquisti e governance aziendale.

Energy Manager ed EGE: la distinzione

Uno degli aspetti che più spesso genera confusione riguarda il rapporto tra Energy Manager ed EGE, ossia l’Esperto in Gestione dell’Energia. Le due figure non coincidono automaticamente.

L’Energy Manager è un ruolo previsto dalla legge e nominato dall’organizzazione. L’EGE, invece, è un professionista certificato secondo la norma UNI CEI 11339 da un organismo accreditato. In alcuni casi le due funzioni possono essere svolte dalla stessa persona, ma non esiste un obbligo generale di coincidenza.

La distinzione resta importante anche dal punto di vista operativo, perché il possesso di una certificazione specifica riguarda l’ambito professionale dell’EGE, mentre la nomina dell’Energy Manager attiene alla struttura organizzativa dell’impresa.

Un presidio sempre più centrale nella transizione energetica

Nel contesto attuale, segnato dall’aumento dell’attenzione verso la decarbonizzazione e dalla necessità di rendere più efficienti i processi produttivi, l’Energy Manager assume un ruolo sempre più centrale. La sua presenza consente alle imprese di affrontare in modo più strutturato il tema dell’energia, con benefici che riguardano non solo la riduzione dei costi ma anche la sostenibilità e la competitività.

Per le imprese energivore, in particolare, la scadenza del 30 aprile 2026 rappresenta dunque un passaggio da non sottovalutare. La nomina dell’Energy Manager resta un adempimento obbligatorio per i soggetti sopra soglia, ma costituisce anche uno strumento concreto per migliorare la governance energetica e accompagnare l’azienda nel percorso di transizione.

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