Collegamento POS-RT: seconda scadenza al 30 aprile

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Scade il 30 aprile 2026 il termine per comunicare il collegamento tra strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici per gli esercenti che hanno avviato l’attività o attivato nuovi dispositivi nel mese di febbraio 2026.

Si tratta della seconda scadenza operativa dell’obbligo POS-RT, dopo il termine del 20 aprile 2026, previsto per gli strumenti già attivi nel mese di gennaio.

L’adempimento, introdotto dalla Legge di bilancio 2025, non richiede un collegamento fisico tra POS e registratore di cassa, ma una comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate tramite il portale Fatture e Corrispettivi.

L’obiettivo è allineare i dati dei pagamenti elettronici con quelli dei corrispettivi trasmessi dagli esercenti.

POS e registratori telematici: chi deve provvedere entro il 30 aprile

Il termine del 30 aprile 2026 riguarda i soggetti per i quali l’obbligo è sorto nel mese di febbraio 2026.

Devono quindi effettuare la comunicazione entro fine aprile gli esercenti che, a febbraio:

  • hanno avviato una nuova attività;
  • hanno attivato un nuovo POS o altro strumento di pagamento elettronico, anche software o digitale;
  • hanno attivato un nuovo registratore telematico;
  • hanno modificato l’abbinamento tra POS e RT già comunicato;
  • hanno iniziato a utilizzare la procedura web Documento commerciale online con strumenti di pagamento elettronico.

Per tali soggetti, la comunicazione deve essere effettuata dal 6 al 30 aprile 2026.

Chi è obbligato al collegamento POS-RT

L’obbligo riguarda gli operatori che certificano i corrispettivi tramite:

  • registratori telematici;
  • server RT;
  • procedura web Documento commerciale online dell’Agenzia delle Entrate.

Devono essere associati gli strumenti utilizzati per incassare pagamenti elettronici relativi a operazioni soggette a memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Rientrano, ad esempio, POS fisici, app di pagamento, strumenti software, piattaforme digitali e altri sistemi messi a disposizione dai prestatori di servizi di pagamento.

L’obbligo sussiste anche in caso di POS utilizzato per operazioni miste: se lo strumento è impiegato anche solo occasionalmente per incassi da certificare, il collegamento deve essere effettuato.

Restano fuori, invece, gli esercenti che certificano tutti i corrispettivi esclusivamente tramite fattura o che utilizzano POS solo per operazioni escluse dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica.

Cosa comunicare entro il 30 aprile 2026

L’adempimento consiste nell’associazione telematica tra:

  • lo strumento di pagamento elettronico utilizzato dall’esercente;
  • il registratore telematico o la procedura web con cui vengono certificati i corrispettivi.

Il collegamento è logico e non materiale: non serve intervenire sul POS o sul registratore telematico, né installare collegamenti hardware tra i dispositivi.

Per ogni collegamento devono essere indicati i dati identificativi dei dispositivi e l’unità locale in cui sono utilizzati.

Sono ammesse anche configurazioni multiple, con un POS collegato a più registratori telematici o più POS associati a un solo RT.

Come effettuare il collegamento

La comunicazione deve essere trasmessa tramite il portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate.

Gli esercenti che utilizzano registratori telematici devono accedere alla funzione Gestione collegamenti e procedere con:

  1. accesso al portale;
  2. selezione del servizio dedicato;
  3. individuazione del registratore telematico censito;
  4. scelta o inserimento dello strumento di pagamento elettronico;
  5. indicazione dell’unità locale;
  6. conferma dell’abbinamento.

Il sistema può mostrare i POS già comunicati dagli operatori finanziari. Se uno strumento non compare, è possibile procedere con il censimento manuale secondo le indicazioni operative dell’Agenzia.

Gli esercenti che utilizzano la procedura Documento commerciale online devono effettuare l’associazione all’interno della stessa procedura web.

Chi può trasmettere la comunicazione

La comunicazione può essere effettuata direttamente dall’esercente oppure tramite un intermediario delegato.

La delega deve riguardare il servizio di accreditamento e censimento dispositivi disponibile nel portale Fatture e Corrispettivi.

Se la funzione di collegamento non risulta visibile, occorre verificare l’accreditamento al portale o la corretta attivazione della delega.

Per gli utilizzatori della procedura web Documento commerciale online, l’associazione deve essere effettuata direttamente dall’esercente.

Calendario delle scadenze POS-RT

Dopo la prima fase riferita ai dispositivi attivi a gennaio, le nuove attivazioni e le variazioni seguono la regola ordinaria: il collegamento deve essere comunicato tra il sesto giorno e l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di attivazione o variazione.

Attivazione o variazione

Termine per il collegamento POS-RT

Dispositivi attivi a gennaio 2026

Entro il 20 aprile 2026

Attivazioni o variazioni di febbraio 2026

Dal 6 al 30 aprile 2026

Attivazioni o variazioni di marzo 2026

Dal 6 al 31 maggio 2026

Attivazioni o variazioni di aprile 2026

Dal 6 al 30 giugno 2026

A regime, la comunicazione non deve essere ripetuta se non intervengono modifiche. L’aggiornamento è necessario, ad esempio, in caso di nuovo POS, nuovo registratore telematico, dismissione di un dispositivo, modifica dell’abbinamento o cambio dell’unità locale.

Sanzioni per mancato collegamento

La mancata comunicazione del collegamento o l’omessa memorizzazione e trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici espone l’esercente alle sanzioni previste dalla disciplina dei corrispettivi telematici.

Può applicarsi la sanzione amministrativa di 100 euro per ciascuna trasmissione, con limite massimo di 1.000 euro per trimestre.

Nei casi di mancato collegamento dello strumento di pagamento elettronico con il sistema di registrazione e memorizzazione dei corrispettivi, possono inoltre trovare applicazione le sanzioni previste per l’omessa installazione degli apparecchi destinati all’emissione dello scontrino fiscale.

Cosa fare entro il 30 aprile

Gli esercenti interessati dalla seconda scadenza devono verificare se, nel mese di febbraio 2026, sono stati attivati nuovi POS, nuovi strumenti di pagamento elettronico o nuovi registratori telematici, oppure se sono intervenute variazioni nei collegamenti già esistenti.

Occorre inoltre controllare l’accesso al portale Fatture e Corrispettivi e la corretta attivazione delle eventuali deleghe.

Completati i controlli, la comunicazione deve essere trasmessa entro il 30 aprile 2026, così da allineare strumenti di incasso e sistemi di certificazione dei corrispettivi secondo le nuove regole operative.

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