Comodato ai parenti, sconto Imu e Tasi solo con registrazione

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Comodato ai parenti, sconto Imu e Tasi solo con registrazione

La Legge di Stabilità 2016 riconosce, a partire dal 1° gennaio, l'abbattimento del 50% della base imponibile ai fini Imu per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito a figli e genitori (analogo discorso vale per la Tasi, avendo la stessa base imponibile).

Tuttavia per far valere tale agevolazione fiscale è necessario che il contratto sia registrato e che il comodante possieda al massimo, oltre alla casa concessa in uso gratuito, la propria abitazione principale. Anche il solo possesso di una seconda pertinenza o di una piccola quota di un terreno può essere sufficiente a far perdere il diritto allo sconto.

Incrocio tra Stabilità 2016 e regole su Imposta di registro

La Manovra finanziaria prevede, quale condizione per usufruire del dimezzamento dell'Imposta fin dall’inizio del 2016, la registrazione del contratto di comodato, attestante la concessione del bene al parente in linea retta entro il primo grado, ovvero ai genitori oppure ai figli.

A loro volta, questi devono destinare la casa ricevuta in comodato ad abitazione principale ovvero devono dimorare abitualmente e risiedervi anagraficamente.

Dunque, per essere in regola e non incorrere in sanzioni è necessario registrare presso l'Agenzia delle Entrate, al più presto, tali contratti di comodato, sia scritti che verbali.

A questo punto subentrano però anche altre disposizioni, quali quelle che regolano l'Imposta di registro. L'art. 13, comma 1, del Dpr 131/1986, infatti, impone che la registrazione dei contratti di comodato avvenga entro 20 giorni dalla data dell'atto.

Pertanto, per beneficiare dell'agevolazione fiscale dal 1° gennaio 2016, è necessario che i contratti sulle case date in comodato gratuito a figli e parenti siano registrati entro il 20 gennaio.

Per coloro che non registrano il contratto entro il 20 gennaio, pur rientrando nei parametri previsti dalla Stabilità 2016 per la concessione dello sconto Imu e Tasi, si aprono due opzioni:

  • pagare le sanzioni previste per la registrazione in ritardo,

  • far decorrere l’agevolazione dal primo mese coperto dalla registrazione, versando l’imposta piena per quel che riguarda i mesi precedenti.

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