Comunicazione di lavori usuranti e notturni. Cosa sapere in infografica

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Comunicazione di lavori usuranti e notturni. Cosa sapere in infografica

Marzo è il mese di un importante adempimento per i datori di lavoro, privati e pubblici.

Si tratta della comunicazione di rilevazione dei lavori usuranti e notturni e della comunicazione del lavoro notturno, da effettuare entro il 31 marzo di ogni anno e funzionali all’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (da ultimo, messaggio INPS n. 812 del 23 febbraio 2024).

Per il 2024, il termine è posticipato al 2 aprile, essendo il 31 marzo domenica e il 1° aprile festivo.

Monitoraggio dei lavori usuranti e notturni

Ogni anno, entro il 31 marzo (2 aprile per il 2024), il datore di lavoro è tenuto a trasmettere al Ministero del lavoro la comunicazione di rilevazione annuale dei lavori usuranti/notturni effettivamente svolti in azienda (art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 67/2011 e articolo 6, comma 1, decreto ministeriale 20 settembre 2011, lettera a).

Nella comunicazione in oggetto il datore di lavoro, o un suo intermediario delegato, deve indicare, con riguardo all’anno precedente e per ogni dipendente, il periodo o i periodi di effettivo svolgimento delle attività usuranti nonché il numero dei giorni in cui lo stesso è stato effettivamente adibito a lavoro notturno.

Cosa comunicare  per ogni dipendente nel 2024

Con riferimento al 2023 e per ogni dipendente:

  • il periodo o i periodi in cui è stato effettivamente adibito alle lavorazioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del DM 19 maggio 1999 (articolo 1, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 67/2011, vale a dire a lavori in galleria, in cava o miniera, a lavori in cassoni ad aria compressa, a lavoro da palombaro, a lavori ad alte temperature, a lavorazione del vetro cavo, a lavori in spazi ristretti e. infine, a lavori di asportazione dell'amianto;
  • il numero dei giorni in cui ha effettivamente svolto lavoro notturno in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici (articolo 1, comma 1, lettera b, nn. 1 e 2, D.Lgs. n. 67/2011);
  • il periodo o i periodi in cui ha effettivamente svolto lavori inseriti in processi produttivi in serie o in “linea catena” (articolo 1, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 67/2011);
  • il periodo o i periodi in cui è stato effettivamente adibito alla conduzione di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (articolo 1, comma 1, lettera d), D.Lgs. n. 67/2011).

 

La comunicazione di rilevazione del lavoro notturno vale anche ai fini della comunicazione di esecuzione di lavoro notturno (Ministero del Lavoro, nota operativa 28 novembre 2011, n. 4724).

Esecuzione di lavoro notturno

Sempre entro il 31 marzo, ovvero entro il 2 aprile per il 2024, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere al Ministero del lavoro la comunicazione del lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici (articolo 5, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 67/2011).

Ad esservi tenuto è il datore di lavoro che occupa lavoratori notturni relativamente alle giornate effettive di lavoro notturno prestate dal lavoratore durante l’anno precedente la comunicazione.

Più nel dettaglio, il datore di lavoro che, nel 2023, ha adibito il personale in forza a lavoro notturno continuativo a turni, è tenuto a comunicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di effettivo svolgimento di lavoro notturno.

Lavoratori notturni oggetto di comunicazione

1) Lavoratori a turni che prestano la loro attività:

  • per almeno 6 ore nella fascia notturna compresa tra la mezzanotte e le cinque del mattino
  • per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009 (articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1), D.Lgs. n. 67/2011).

2) Lavoratori che, al di fuori del lavoro organizzato a turni, lavorano per almeno 3 ore nella fascia oraria compresa tra la mezzanotte e le cinque del mattino per l’intero anno lavorativo (articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), D.Lgs. n. 67/2011).

Quali periodi e giornate comunicare

Ai fini delle comunicazioni di rilevazione dei lavori usuranti e notturni e della comunicazione di lavoro notturno il datore di lavoro deve avere riguardo solo all’effettivo svolgimento delle attività.

Questo perché, come chiarito dal Ministero del lavoro anche nelle Faq, entrambe le comunicazioni sono collegate alla fruizione dei benefici pensionistici

Pertanto il datore di lavoro deve fare attenzione a indicare solo i periodi, o i giorni nel caso del lavoro notturno, di effettivo svolgimento delle attività.

Restano invece esclusi dalle comunicazioni i periodi coperti da contribuzione figurativa che, non concorrono al raggiungimento dei requisiti utili ai fini del beneficio pensionistico (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 67/2011), come ad esempio i periodi di CIG ordinaria a zero ore o di fruizione del congedo straordinario per assistenza di familiare disabile.

Invece, i periodi di CIG ordinaria parziale vanno computati come periodo utile per l’accesso al beneficio pensionistico.

Casi particolari

Nei casi di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso dell'anno ovvero di rapporti di lavoro in part time verticale nonché in tutti gli altri casi in cui il datore di lavoro non è in grado di conoscere tutte le effettive giornate di lavoro notturno prestate nell'anno di riferimento, è necessario che si comunichino comunque le giornate di lavoro notturno effettivamente svolto in azienda.

Come trasmettere le comunicazioni

Le comunicazioni vanno trasmesse, da datori di lavoro, imprese utilizzatrici, consulenti del lavoro e altri soggetti abilitati e autorizzati, con il LAV_US, compilando il modello online su servizi.lavoro.gov.it, previa autenticazione con SPID e CIE.

Il Ministero del lavoro mette a disposizione delle ITL e delle sedi territoriali degli Enti previdenziali le comunicazioni ricevute dai datori di lavoro.

Sanzioni

In caso di mancato invio della comunicazione di lavoro notturno si applica una sanzione amministrativa che va da 500 a 1.500 euro, diffidabile.

Le stesse sanzioni si applicano in caso di comunicazione recante dati errati o non corrispondenti al vero.

NOTA BENE: Non sono sanzionabili

  • il ritardo nella presentazione della comunicazione;
  • l’errata indicazione del numero dei lavoratori e i meri errori materiali o errori riferiti a dati già in possesso delle PA destinatarie dell'adempimento se è identificabile il datore di lavoro al quale si riferisce la comunicazione e siano correttamente identificate le unità produttive interessate dalle lavorazioni (Ministero del lavoro, circolare 20 giugno 2011, n. 15).

La sanzione va calcolata esclusivamente in base al numero delle comunicazioni omesse e non dei lavoratori oggetto di comunicazione.

Nessuna sanzione si applica in caso di omessa comunicazione di rilevazione di lavori usuranti.

Comunicazione di rilevazione dei lavori usuranti e notturni e  comunicazione del lavoro notturno - Infografica

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